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L’integrazione del Lavoro Agile nel Sistema Prevenzionistico del D.Lgs. 81/08

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A decorrere dal 7 aprile 2026, l’assetto regolatorio della sicurezza nel lavoro agile in Italia ha subito un mutamento di paradigma fondamentale. Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026), l’adempimento informativo, precedentemente inquadrato in una cornice puramente civilistica, viene formalmente trasposto all’interno del sistema sanzionatorio penale del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L’innovazione principale risiede nell’introduzione, tramite l’art. 11 della citata Legge 34/2026, del comma 7-bis all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Tale disposizione stabilisce che, per le attività prestate in modalità agile in ambienti non soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza sia garantito mediante la consegna di un’informativa scritta.

I caratteri essenziali del nuovo obbligo sono:

  • Periodicità: L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale.
  • Destinatari: Il documento deve essere indirizzato individualmente al lavoratore e trasmesso formalmente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Contenuto: Deve individuare analiticamente i rischi generali e i rischi specifici (con particolare riferimento all’uso dei videoterminali) e le misure di prevenzione predisposte.

La vera discontinuità rispetto alla disciplina previgente (L. 81/2017) risiede nella modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. L’omessa, incompleta o non aggiornata consegna dell’informativa configura ora una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato.

FattispecieSanzione DetentivaSanzione Pecuniaria (Ammenda)
Omessa o incompleta informativaArresto da 2 a 4 mesiDa € 1.708,61 a € 7.403,96

Si segnala che, non essendo previsto alcun periodo transitorio, la sanzione è direttamente contestabile dagli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL) a partire dal primo giorno di vigenza della norma.

Per garantire la piena compliance e mitigare l’esposizione al rischio penale, le organizzazioni sono tenute a implementare i seguenti passaggi procedurali:

  1. Integrazione del DVR: È necessario procedere a una revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, validando la coerenza tra la mappatura dei rischi aziendali e i contenuti dell’informativa specifica per il lavoro fuori sede.
  2. Mappatura dei Rischi Specifici: L’informativa deve affrontare tecnicamente l’ergonomia della postazione, i rischi psicosociali (tecnostress) e garantire il diritto alla disconnessione tramite misure organizzative tracciabili.
  3. Tracciabilità della Consegna: Al fine di precostituire la prova dell’adempimento in sede ispettiva, la consegna deve avvenire mediante modalità certificate (PEC, firma elettronica qualificata o log di sistema inattaccabili su piattaforme HR).
  4. Cooperazione del Lavoratore: La norma ribadisce l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. L’informativa deve pertanto contenere istruzioni operative chiare che impegnino il dipendente al rispetto delle norme comportamentali e all’autovalutazione della propria postazione.

La conformità normativa in materia di lavoro agile non è più un’opzione gestionale, ma un obbligo esigibile e sanzionato con immediatezza. Restiamo a disposizione per supportarvi nella redazione della documentazione tecnica necessaria e nell’aggiornamento dei vostri sistemi di gestione della sicurezza.

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