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UNI EN ISO 14001:2026 – La nuova era della gestione ambientale d’impresa: novità, scadenze e azioni pratiche

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29.05.26

La gestione ambientale aziendale ha appena compiuto un passo decisivo verso il futuro. Il 15 aprile 2026 è stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001:2026, lo standard globale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA).

Non siamo di fronte a una rivoluzione che cancella il passato, bensì a una consistente evoluzione strategica. Il nuovo standard si allinea in modo netto ai moderni criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e richiede alle imprese di abbandonare la logica della semplice “conformità formale” per assumere un ruolo proattivo, misurabile e integrato nelle decisioni di business.

Ecco una panoramica dettagliata delle novità introdotte, delle tempistiche vincolanti per adeguarsi e delle azioni da intraprendere subito.

LE 4 NOVITÀ CHIAVE DELLA NUOVA UNI EN ISO 14001:2026

1.Clima, biodiversità e risorse al centro dell’analisi

La nuova versione impone alle aziende di analizzare il proprio contesto operativo con un approccio molto più analitico e meno generico o dichiarativo rispetto al passato. L’analisi deve ora considerare esplicitamente l’impatto dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, la salute degli ecosistemi locali e l’uso efficiente delle risorse naturali. La sostenibilità cessa di essere un elemento accessorio o un semplice adempimento per diventare parte integrante della pianificazione strategica e finanziaria del vertice aziendale.

2.Introduzione strutturata del Change Management (Clausola 6.3)

Si tratta di una delle novità strutturali più significative della revisione. La nuova clausola 6.3 (“Pianificazione dei cambiamenti”) richiede che qualsiasi modifica rilevante a livello aziendale — sia essa tecnologica, organizzativa, di impianto o di processo — venga valutata preventivamente sotto il profilo degli impatti ambientali prima della sua effettiva implementazione. L’obiettivo è prevenire i rischi ambientali derivanti da evoluzioni e trasformazioni interne anziché gestirli in modo reattivo.

3. Controllo esteso lungo tutta la filiera (Prospettiva del Ciclo di Vita)

Il focus della norma si sposta con decisione oltre i confini fisici dello stabilimento aziendale. La prospettiva del ciclo di vita (Life Cycle Perspective) diventa pienamente operativa e si riflette nel controllo dei processi forniti dall’esterno. La dicitura storica di “processi esternalizzati” viene sostituita dalla più ampia definizione di “processi, prodotti e servizi forniti esternamente”. Ciò significa che le aziende dovranno dimostrare criteri rigorosi di qualificazione, monitoraggio e influenza ambientale su fornitori, appaltatori e partner logitici.

4. Leadership diffusa e coinvolgimento attivo

La responsabilità ambientale non è più un compito delegabile esclusivamente alle funzioni HSE (sicurezza e ambiente) o ai responsabili operativi. La norma esige che il Top Management dimostri un coinvolgimento attivo e diretto e sia in grado di promuovere, supportare e valorizzare la leadership ambientale a tutti i livelli dell’organizzazione, inclusi i ruoli non dirigenziali.

LA ROADMAP DELLA TRANSIZIONE: SCADENZE TASSATIVE PER LE IMPRESE

In Italia, l’Ente Unico di Accreditamento (Accredia) ha definito le tempistiche e le regole operative per la transizione attraverso l’emissione della Circolare Informativa DC N. 14/2026. Per tutte le organizzazioni attualmente certificate secondo lo standard ISO 14001:2015 è previsto un periodo di transizione di 3 anni

  • 30 ottobre 2027 (T + 18 mesi): gli organismi di certificazione non potranno più emettere nuovi certificati (prime certificazioni o rinnovi) secondo la vecchia versione del 2015.
  • 30 aprile 2029 (T + 36 mesi): termine definitivo della transizione. Tutti i certificati emessi in conformità alla ISO 14001:2015 cesseranno di essere validi e verranno revocati.

Il nostro consiglio è di non aspettare gli ultimi mesi della scadenza: avviare tempestivamente il percorso di adeguamento permette di evitare sovraccarichi operativi e di integrare l’audit di transizione all’interno delle normali visite di sorveglianza annuale o di rinnovo periodico, ottimizzando i costi complessivi.

COME MUOVERSI ORA? I CINQUE PASSI OPERATIVI CONSIGLIATI

Per affrontare il passaggio alla versione 2026 in modo lineare e senza stress, la roadmap operativa prevede:

  1. Eseguire una Gap Analysis iniziale: un confronto analitico e dettagliato per mappare l’attuale sistema di gestione rispetto ai nuovi requisiti tecnici (clima, biodiversità, filiera e gestione del cambiamento).
  2. Aggiornare l’analisi del contesto e dei rischi: integrare l’analisi includendo le variabili legate alla resilienza climatica locale, alla scarsità di risorse e all’impatto sulla biodiversità nei territori in cui si opera.
  3. Implementare la procedura di Change Management: definire un flusso strutturato e documentato per la valutazione preventiva dell’impatto ambientale di ogni cambiamento aziendale.
  4. Estendere i controlli sui fornitori: sviluppare e applicare nuovi criteri ambientali per la qualifica e il monitoraggio della supply chain.
  5. Formare il personale e coinvolgere la Direzione: aggiornare le competenze interne sulle novità dello standard e allineare il coinvolgimento del top management sulle decisioni strategiche legate alle performance ambientali.

COME TI ACCOMPAGNIAMO NELLA TRANSIZIONE ALLA ISO 14001:2026

Rendiamo l’adeguamento della tua azienda semplice e vantaggioso, azzerando i rischi di non conformità e trasformando i nuovi requisiti in opportunità di business :

  • Gap Analysis rapida: analizziamo il tuo sistema attuale e individuiamo subito le aree da aggiornare.
  • Gestione del Cambiamento (Clausola 6.3): creiamo una procedura snella per valutare l’impatto ambientale di ogni tua futura modifica aziendale.
  • Presidio della filiera: integriamo la prospettiva del ciclo di vita nella selezione e nel monitoraggio dei tuoi fornitori.
  • Formazione e Leadership: formiamo il tuo team e allineiamo la Direzione per integrare gli obiettivi ambientali nelle decisioni strategiche.
  • Audit di transizione protetto: conduciamo audit interni preventivi per farti superare la verifica dell’ente certificatore senza intoppi.

Pianifica oggi la tua transizione.

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Nuovo Decreto Amianto: Limiti 10 volte più severi e mappatura obbligatoria.

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21.04.26

L’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025 segna una svolta storica nella gestione del rischio amianto in Italia. Il decreto, recependo la Direttiva UE 2023/2668, introduce standard di sicurezza molto più elevati e nuovi obblighi per datori di lavoro, proprietari e committenti.

Ecco i punti fondamentali che richiedono la tua attenzione immediata:

1.Limiti di esposizione ridotti di 10 volte

Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) è sceso drasticamente da 0.1 a 0.01 \text{ f/cm}^3. Questo significa che le procedure di protezione e i DPI devono essere ricalibrati per garantire una protezione dieci volte superiore rispetto al passato.

2. Mappatura preventiva obbligatoria

Non è più consentito “scoprire” l’amianto durante le lavorazioni. Prima di avviare qualsiasi intervento di manutenzione o ristrutturazione (specialmente in edifici pre-1992), il datore di lavoro deve eseguire un’indagine preventiva. In assenza di documenti certi, è obbligatorio incaricare un operatore qualificato per un esame tecnico prima dell’inizio del cantiere.

3. Priorità alla rimozione

La normativa introduce una gerarchia chiara: nella valutazione del rischio, deve essere data priorità assoluta alla rimozione dell’amianto rispetto a soluzioni conservative come l’incapsulamento o il confinamento, ove tecnicamente possibile.

4. Tracciabilità per 40 anni

Considerata la lunga latenza delle patologie, il decreto impone l’obbligo di conservare la documentazione relativa all’esposizione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria per un arco di 40 anni. I dati devono inoltre essere trasmessi in modalità telematica agli organi di vigilanza.

5. Svolta tecnologica nel 2029

Mentre fino al 2029 sarà ancora utilizzabile la microscopia ottica tradizionale, dal 21 dicembre 2029 diventerà obbligatorio l’uso della microscopia elettronica (SEM/TEM). Questa tecnologia permetterà di rilevare anche le fibre sottilissime (inferiori a 0.2 \mu m), finora invisibili ai conteggi standard.

Quali sono i rischi?

Le sanzioni sono state pesantemente inasprite. L’omissione della valutazione del rischio può comportare l’arresto fino a 6 mesi o ammende che superano i 9.000 euro. Per i proprietari e committenti inadempienti, oltre alle sanzioni amministrative, resta il rischio di gravi responsabilità civili e penali in caso di esposizione di terzi.

Cosa fare ora:

  • Aggiornare il DVR: integrare i nuovi limiti di esposizione e le procedure analitiche.
  • Audit preventivi: censire i materiali prima di ogni intervento edilizio o impiantistico.
  • Formazione: aggiornare i lavoratori sulle nuove tecnologie di contenimento delle fibre.

Per approfondimenti o per pianificare un audit tecnico presso la vostra sede, restiamo a vostra completa disposizione.

Contattataci per maggiori informazioni:

L’integrazione del Lavoro Agile nel Sistema Prevenzionistico del D.Lgs. 81/08

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10.04.26

A decorrere dal 7 aprile 2026, l’assetto regolatorio della sicurezza nel lavoro agile in Italia ha subito un mutamento di paradigma fondamentale. Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026), l’adempimento informativo, precedentemente inquadrato in una cornice puramente civilistica, viene formalmente trasposto all’interno del sistema sanzionatorio penale del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L’innovazione principale risiede nell’introduzione, tramite l’art. 11 della citata Legge 34/2026, del comma 7-bis all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Tale disposizione stabilisce che, per le attività prestate in modalità agile in ambienti non soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza sia garantito mediante la consegna di un’informativa scritta.

I caratteri essenziali del nuovo obbligo sono:

  • Periodicità: L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale.
  • Destinatari: Il documento deve essere indirizzato individualmente al lavoratore e trasmesso formalmente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Contenuto: Deve individuare analiticamente i rischi generali e i rischi specifici (con particolare riferimento all’uso dei videoterminali) e le misure di prevenzione predisposte.

La vera discontinuità rispetto alla disciplina previgente (L. 81/2017) risiede nella modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. L’omessa, incompleta o non aggiornata consegna dell’informativa configura ora una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato.

FattispecieSanzione DetentivaSanzione Pecuniaria (Ammenda)
Omessa o incompleta informativaArresto da 2 a 4 mesiDa € 1.708,61 a € 7.403,96

Si segnala che, non essendo previsto alcun periodo transitorio, la sanzione è direttamente contestabile dagli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL) a partire dal primo giorno di vigenza della norma.

Per garantire la piena compliance e mitigare l’esposizione al rischio penale, le organizzazioni sono tenute a implementare i seguenti passaggi procedurali:

  1. Integrazione del DVR: È necessario procedere a una revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, validando la coerenza tra la mappatura dei rischi aziendali e i contenuti dell’informativa specifica per il lavoro fuori sede.
  2. Mappatura dei Rischi Specifici: L’informativa deve affrontare tecnicamente l’ergonomia della postazione, i rischi psicosociali (tecnostress) e garantire il diritto alla disconnessione tramite misure organizzative tracciabili.
  3. Tracciabilità della Consegna: Al fine di precostituire la prova dell’adempimento in sede ispettiva, la consegna deve avvenire mediante modalità certificate (PEC, firma elettronica qualificata o log di sistema inattaccabili su piattaforme HR).
  4. Cooperazione del Lavoratore: La norma ribadisce l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. L’informativa deve pertanto contenere istruzioni operative chiare che impegnino il dipendente al rispetto delle norme comportamentali e all’autovalutazione della propria postazione.

La conformità normativa in materia di lavoro agile non è più un’opzione gestionale, ma un obbligo esigibile e sanzionato con immediatezza. Restiamo a disposizione per supportarvi nella redazione della documentazione tecnica necessaria e nell’aggiornamento dei vostri sistemi di gestione della sicurezza.

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MUD 2026: pubblicato il nuovo modello. Scadenza prorogata al 3 luglio.

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09.03.26

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2026 il DPCM 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2026, il documento attraverso cui imprese ed enti comunicano annualmente alle Camere di Commercio i dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati o gestiti nell’anno precedente.

Il MUD rappresenta uno degli strumenti principali di monitoraggio del sistema nazionale di gestione dei rifiuti: attraverso questa dichiarazione vengono raccolte informazioni su quantità, tipologie e destinazione dei rifiuti, consentendo alle autorità pubbliche di elaborare statistiche ambientali e pianificare le politiche di gestione e recupero.


Il nuovo modello approvato con il DPCM 30 gennaio 2026

Il decreto introduce il nuovo modello dichiarativo, che sostituisce integralmente quello utilizzato nell’anno precedente e definisce:

  • la struttura del modello MUD 2026;
  • le istruzioni per la compilazione delle diverse comunicazioni;
  • i modelli di raccolta dati;
  • le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione.

Come avviene ogni anno, il modello viene aggiornato tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in applicazione della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, che disciplina il sistema delle dichiarazioni ambientali e prevede l’adeguamento periodico del modello in funzione delle evoluzioni normative nazionali ed europee in materia di gestione dei rifiuti. ()

Le modifiche introdotte con l’aggiornamento 2026 si inseriscono nel progressivo adeguamento del sistema dichiarativo alla normativa europea e alle più recenti evoluzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con interventi generalmente limitati e finalizzati ad allineare il modello alle disposizioni vigenti.


Proroga automatica della scadenza

La normativa prevede che il termine per la presentazione del MUD sia fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. ()

Poiché il DPCM di approvazione del modello 2026 è stato pubblicato oltre il termine ordinario del 1° marzo, la scadenza non sarà il tradizionale 30 aprile ma slitta automaticamente.

Il termine per la presentazione del MUD 2026 è quindi fissato al 3 luglio 2026.


Modalità di presentazione della dichiarazione

Restano invariate le modalità di trasmissione della dichiarazione. Il MUD deve essere presentato esclusivamente per via telematica tramite i portali gestiti dal sistema camerale, che consentono la compilazione e l’invio digitale delle comunicazioni ambientali.

Le dichiarazioni riguardano i dati relativi all’anno 2025 e comprendono diverse tipologie di comunicazione, tra cui:

  • comunicazione rifiuti speciali;
  • comunicazione veicoli fuori uso;
  • comunicazione imballaggi;
  • comunicazione RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
  • comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

Soggetti obbligati alla presentazione

Sono tenuti alla presentazione del MUD, tra gli altri:

  • imprese ed enti che producono rifiuti speciali pericolosi;
  • imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • soggetti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento;
  • intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione;
  • Consorzi e sistemi collettivi per specifiche filiere di rifiuti;
  • Comuni o gestori del servizio pubblico per i rifiuti urbani.

In alcuni casi è prevista anche la possibilità di utilizzare la comunicazione rifiuti semplificata, riservata ai produttori iniziali con un numero limitato di tipologie di rifiuti e con condizioni operative specifiche.


Un adempimento chiave per la tracciabilità dei rifiuti

Il MUD rappresenta il bilancio annuale dei registri di carico e scarico dei rifiuti e costituisce uno strumento fondamentale per la raccolta dei dati ambientali a livello nazionale. Attraverso le informazioni dichiarate dalle imprese e dagli enti pubblici, le amministrazioni competenti possono monitorare i flussi di rifiuti e valutare l’efficacia delle politiche di prevenzione, recupero e smaltimento.


Consigli operativi per la predisposizione del MUD 2026

Per agevolare le imprese e garantire una corretta compilazione della dichiarazione, suggeriamo di seguire alcuni accorgimenti pratici:

  1. Verifica preliminare dei registri di carico e scarico
    Controllare che tutte le operazioni di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti dell’anno 2025 siano registrate correttamente.
  2. Controllo dei formulari e dei codici CER
    Assicurarsi che i formulari di trasporto dei rifiuti e i codici CER corrispondano ai dati riportati nei registri e alle tipologie di rifiuto effettivamente gestite.
  3. Raccolta completa dei dati da tutte le sedi operative
    Coordinare la raccolta dei dati da tutti i siti e stabilimenti dell’azienda per evitare omissioni o discrepanze.
  4. Verifica delle quantità e della destinazione dei rifiuti
    Confrontare i quantitativi dichiarati con quelli effettivamente trasportati o smaltiti, includendo anche eventuali rifiuti ceduti a terzi.
  5. Aggiornamento delle informazioni su intermediari e gestori
    Controllare che i dati di trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti coincidano con i soggetti effettivamente coinvolti nelle operazioni.
  6. Pianificazione anticipata della compilazione telematica
    Programmare l’inserimento dei dati sul portale telematico della Camera di Commercio con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del 3 luglio 2026, per gestire eventuali errori o integrazioni.

Seguendo questi accorgimenti, è possibile ridurre il rischio di errori o omissioni e garantire una dichiarazione completa e conforme alla normativa vigente.

SUPPORTO ED ASSISTENZA

Il nostro studio supporta imprese ed enti nella verifica dei dato ambientali, nella predisposizione e nella trasmissione del MUD, garantendo assistenza tecnica durante tutte le fasi dell’adempimento.

Per informazioni, chiarimenti o per affidare la gestione della dichiarazione MUD 2026, siamo a vostra disposizione.

Contatta il numero : 055-9102708

Scrivi a: formazione@ambienta.biz

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI !

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12.05.25

Con quasi tre anni di ritardo rispetto alla data di pubblicazione prevista (Giugno 2022), la conferenza Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 ha approvato il nuovo accordo che disciplina la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che sostituisce i precedenti accordi. Riportiamo di seguito le principali novità.

La durata dei corsi di formazione per la figura del preposto è stabilita in 12 ore anziché 8. Per accedera al corso è necessario aver prima frequentato il corso di formazione (generale + specifica) per lavoratori. La formazione va rinnovata ogni 2 anni, anziché ogni 5. I corsi di aggiornamento hanno durata di 6 ore.

La durata del corso di formazione scende a 12 anziché 16 come da precedente normativa. I dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili devono frequantare il modulo specifico aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore. L’aggiornamento resta di 6 ore ogni 5 anni.

Viene introdotto l’obbiglo di formazione per tutti i datori di lavoro, a prescidere che ricoprano o meno direttamente il ruolo di RSPP nella propria azienda. Si tratta di un’importante novità legislativa in quanto fino ad oggi non esisteva un obbligo di formazione a carico di tale figura. Infatti ad esempio il datore di lavoro che nominava un RSPP esterno, non ricopriva direttamente il ruolo di addetto antincendio o al primo soccorso e non utilizzata particolari attrezzature non era tenuto a frequentare corsi di formazione.

Il corso, della durata di 16 ore, persegue i seguenti obiettivi:

a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;

b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;

c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;

d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;

e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili devono frequantare il modulo specifico aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore.

I datori di lavoro dovranno frequentare con cadenza quinquennale corsi di aggiornamento della durata di 6 ore.

Il percorso formativo si articola, con un modulo comune della durata di 8 ore e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, nello specifico:

ModuloRiferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoriaDurata
Modulo integrativo 1:Agricoltura – Silvicoltura – ZootecniaA 01-02 – Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia16 ore
Modulo integrativo 2: PescaA 03 – Pesca12 ore
Modulo integrativo 3: CostruzioniF – Costruzioni16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico – PetrolchimicoC – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)16 ore

I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP dovranno frequentare con cadenza quinquennale corsi di aggiornamento della durata di 8 ore.

Oltre che i lavoratori, anche i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento devono frequentare il corso di formazione specifico della durata di 12 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con corsi della durata di 4 ore a cadenza quinquennale.

Oltre la formazione per le attrezzature disciplinata dai precedenti accordi a titolo esemplificativo, carrelli elevatori, gru per autocarro, PLE e trattori. Viene normata la formazione per:

– Addetti alla conduzione di macchine agricole raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF) durata 8h.

– Addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) durata 8h.

– Addetti alla conduzione di carriponte costituita da un modulo teorico di 4h oltre che del modulo pratico distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore. L’abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Di conseguenza, a titolo esemplificativo,  un’addetto alla conduzione di PLE con l’attestato di formazione rilasciato nel 2016 e non più aggiornato, una volta frequentato il corso di aggiornamento di 4 ore potrà tornare a condurre le PLE, diversamente, se l’attestato iniziale fosse del 2014 dovrebbe prima frequentare nuovamente il corso di prima formazione.

Al fine di garantire la formazione continua nel tempo viene introdotto il concetto di break formativi, in questi casi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: NOVITÀ DAL “DL AMBIENTE” CONVERTITO IN LEGGE.

Posted by Ambienta in News | 14 comments

13.01.25

Legge 13 Dicembre 2024, N.191

La Legge 13 dicembre 2024, n. 191 ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, contenente “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare e l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, noto come DL Ambiente.

La Legge 13 dicembre 2024, n. 191 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024, ed è entrata in vigore il 17 dicembre 2024.

QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI?

Con la conversione in legge del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, mediante la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è stato modificato il comma 16-bis all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, che era stato aggiunto proprio dal DL Ambiente, recante norme sulla gestione dei rifiuti e sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Vediamo il testo del comma 16-bis dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, com’era previsto dal DL 153/2024 e com’è stato modificato con la L. 191/2024:

DECRETO –LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153

Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali   Comma 16-bis.

 Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.

LEGGE 13 DICEMBRE 2024, N.191

Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali   Comma 16-bis.

 Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  .

CONCLUDENDO

Il  nuovo comma, nella sua versione definitiva, elimina dunque la necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento per il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’ANGA, purché ricopra tale ruolo da almeno tre anni consecutivi. Non è più quindi necessario che il legale rappresentante abbia già svolto il ruolo di responsabile tecnico.

La semplificazione è valida esclusivamente per il legale rappresentante in relazione alla propria impresa. Non si estende quindi a eventuali ruoli analoghi presso altre aziende.

La verifica del requisito temporale (tre anni consecutivi) è demandata alle Sezioni regionali dell’Albo, che si avvalgono dei dati disponibili presso le Camere di commercio.

SOSTANZE REPROTOSSICHE

Posted by amAdmibienta in News | 10 comments

10.12.24

Il Decreto Legislativo 135/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, ha introdotto una serie di obblighi significativi per le imprese, modificando peraltro il DLgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Viene introdotto il termine di agenti reprotossici in aggiunta a quelli mutageni, cancerogeni e biologici, che possono arrecare rischi alla salute del lavoratore.

Il termine “reprotossico” si riferisce a una classe di sostanze chimiche che ha effetti negativi sul sistema riproduttivo, sia maschile che femminile. Queste sostanze possono compromettere la fertilità, causare aborti spontanei, malformazioni congenite o ritardi nello sviluppo del feto.

La classificazione di reprotossicità segue i criteri stabiliti dal Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), che definiscono specifiche categorie di pericolo (categoria 1A e 1B) in base alla gravità degli effetti sulla salute riproduttiva (frasi H360, H361, H362, H360d,..)

Sono poi definite le sostanze reprotossiche prive di soglia, per le quali non esite un livello di esposizione sicuro e quelle con valore soglia, per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale i rischi sono adeguatamente contenuti.

Il D. Lgs. 135/2024 impone alle aziende una revisione significativa delle loro procedure di valutazione e gestione delle sostanze chimiche, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi legati alle sostanze reprotossiche.

Gli obblighi principali per le aziende sono:

  • Valutazione dei rischi: obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose, includendo le nuove categorie di agenti introdotte dal decreto.
  • Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori devono essere formati e informati adeguatamente sui rischi connessi all’uso di sostanze pericolose prima di iniziare l’attività.
  • Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria, compresa l’esecuzione di campionamenti in ambiente di lavoro, per monitorare l’impatto dell’esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione sul loro stato di salute e aggiornare il registro degli esposti anche alle sostanze reprotossiche.
  • Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni, dalla cessazione di qualsiasi attività che espone a sostanze reprotossiche, il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo la tracciabilità dei rischi e degli eventuali impatti sulla salute.

I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Contatti: Ufficio Consulenza-  055/9102708 – formazione@ambienta.biz

RENTRI, IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE.

Posted by amAdmibienta in News | 11 comments

29.11.24

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

OBIETTIVI

Il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti ha come primo obiettivo quello di dematerializzare la documentazione cartacea (registri di carico e scarico, documenti di accompagnamento dei rifiuti) per passare al sistema digitale. Tutto ciò consentirà l’interazione telematica con il Sistema del Registro Nazionale.

Sarà inoltre possibile la circolazione in formato elettronico dei documenti di accompagnamento dei rifiuti. Grazie alla digitalizzazione migliorerà il sistema di tracciabilità dei rifiuti e gli organi di sicurezza potranno effettuare controlli facilitati.

SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI

Il DM 59/2023 elenca esplicitamente quali sono i soggetti che devono iscriversi al RENTRI:

  • Glienti e le imprese che effettuano iltrattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli entie le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.

soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamentee potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati.

L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:

  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi
  • enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
  • per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi

Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

STRUTTURA DEL RENTRI

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Il RENTRI si compone di due sezioni:

sezione anagrafica: comprende i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti.

sezione tracciabilità:  monitora il flusso dei rifiuti attraverso la registrazione di informazioni relative ai formulari di trasporto e ai registri di carico e scarico.

CONTRIBUTI ANNUALI

Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:

  • 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

  • 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i NUOVI modelli di Registro cronologico di Carico e Scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti FIR.

Da questa data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati neppure se già vidimati.

Il processo di digitalizzazione del Registro di Carico e Scarico sarà graduale

L’impresa che dovrà iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 utilizzerà direttamente i Registri di carico e scarico digitali.

Le imprese, invece, che dovranno iscriversi entro il 14/08/2025 e il 13/02/2026 utilizzeranno, fino al momento dell’iscrizione al RENTRI, i Registri di carico e scarico in formato cartaceo con i NUOVI modelli, scaricabili liberamente, gratuitamente e senza iscrizione dal portale dal 4 novembre 2024  e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti .

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DI RIFIUTI 

L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.

Con l’art. 5 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportato nell’allegato II al regolamento.

Dal 13 febbraio 2025 entrano dunque in vigore i nuovi FIR, la vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI.
I “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.
La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.

RIASSUMIAMO GLI SCAGLIONI PER LE ISCRIZIONI OBBLIGATORIE AL PORTALE.

RIASSUMIAMO LE TEMPISTICHE PER LE  ADESIONI AI NUOVI FORMAT DEI REGISTRI CARICO E SCARICO E DEI FORMULARI

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti

A partire dal 13/02/2025:

  • obbligo di utilizzo del registro di carico-scarico in formato digitale con il nuovo modello;
  • trasmissione al RENTRI i dati del registro i carico-scarico;
  • se produttori, emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;
  • se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.

A partire dal 13/02/2026:

  • se produttori, emettono i FIR in formato digitale;
  • trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi;
  • se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.

Produttori di rifiuti con più di 10 e fino ai 50 dipendenti

A partire dal 13/02/2025:

  • tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;

A partire dalla data di iscrizione al RENTRI dal 15/06/2025 al 14/08/2025:

  • tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.

A partire dal 13/02/2026:

  • emettono i FIR in formato digitale;
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.

Altri produttori di rifiuti pericolosi

A partire dal 13/02/2025:

  • tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;

A partire dalla data di iscrizione  al RENTRI dal 15/12/2025 al 13/02/2026:

  • tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.

A partire dal 13/02/2026:

  • emettono i FIR in formato digitale;
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.

Per maggiori dettagli consultare il sito

https://www.rentri.gov.it/it

I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Contatti: Ufficio consulenza – 055/9102708 – formazione@ambienta.biz

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Posted by amAdmibienta in News | 11 comments

24.09.24

Nella circolare n. 4 del 23 Settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria nei cantieri mobili o fissi a partire dal 1° ottobre 2024.

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”. La durata della sospensione della patente “è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”.

Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della

pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Per ulteriori chiarimenti contattateci e visionate la circolare n. 4 del 23 Settembre 2024 e il D.M. 18 Settembre 2024 n. 132.

Contatti: 055/9102708 – formazione@ambienta.biz

PLE: PREVENZIONE E MANUTENZIONE, LE INDICAZIONI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Posted by amAdmibienta in News | 14 comments

24.09.24

La Circolare n. 7 del 12 settembre 2024, emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offre una panoramica completa sulle problematiche di sicurezza associate all’uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili.

Recenti e frequenti eventi infortunistici occorsi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), in molti casi determinati da cedimenti strutturali, hanno indotto il Ministero a farsi promotore di un’iniziativa volta ad acquisire informazioni circa gli elementi che potrebbero aver concorso al verificarsi degli eventi in questione, per fornire indicazioni di carattere generale afferenti agli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.

Fermo restando l’obbligo di osservare quanto già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la circolare richiama l’attenzione alla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

La circolare ribadisce dunque l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

• comunicazione di messa in servizio

• scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione

• istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura

• verbali di verifica periodica

• registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite

• esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Il registro di controllo sopra richiamato costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando tutte le attività condotte sull’attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.

Al fine di fornire un utile indirizzo per le attività di controllo dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti, si indicano di seguito le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:

• zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro

• bracci articolati e telescopici

• zone con rinforzi locali (es. fazzoletti)

• torretta porta ralla

• stabilizzatori

• cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

In coerenza con una logica preventiva si raccomanda:

• ai fabbricanti di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;

• agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell’apposito registro.

I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Contatti: 055/9102708 – formazione@ambienta.biz