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RENTRI, IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE.
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RENTRI, IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE
Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti
Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
OBIETTIVI
Il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti ha come primo obiettivo quello di dematerializzare la documentazione cartacea (registri di carico e scarico, documenti di accompagnamento dei rifiuti) per passare al sistema digitale. Tutto ciò consentirà l’interazione telematica con il Sistema del Registro Nazionale.
Sarà inoltre possibile la circolazione in formato elettronico dei documenti di accompagnamento dei rifiuti. Grazie alla digitalizzazione migliorerà il sistema di tracciabilità dei rifiuti e gli organi di sicurezza potranno effettuare controlli facilitati.
SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
Il DM 59/2023 elenca esplicitamente quali sono i soggetti che devono iscriversi al RENTRI:
- Glienti e le imprese che effettuano iltrattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli entie le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.
I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamentee potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati.
L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi
Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
STRUTTURA DEL RENTRI
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il RENTRI si compone di due sezioni:
sezione anagrafica: comprende i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti.
sezione tracciabilità: monitora il flusso dei rifiuti attraverso la registrazione di informazioni relative ai formulari di trasporto e ai registri di carico e scarico.
CONTRIBUTI ANNUALI
Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
- 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
- 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i NUOVI modelli di Registro cronologico di Carico e Scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti FIR.
Da questa data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati neppure se già vidimati.
Il processo di digitalizzazione del Registro di Carico e Scarico sarà graduale
L’impresa che dovrà iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 utilizzerà direttamente i Registri di carico e scarico digitali.
Le imprese, invece, che dovranno iscriversi entro il 14/08/2025 e il 13/02/2026 utilizzeranno, fino al momento dell’iscrizione al RENTRI, i Registri di carico e scarico in formato cartaceo con i NUOVI modelli, scaricabili liberamente, gratuitamente e senza iscrizione dal portale dal 4 novembre 2024 e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti .
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DI RIFIUTI
L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.
Con l’art. 5 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportato nell’allegato II al regolamento.
Dal 13 febbraio 2025 entrano dunque in vigore i nuovi FIR, la vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI.
I “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.
La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.
RIASSUMIAMO GLI SCAGLIONI PER LE ISCRIZIONI OBBLIGATORIE AL PORTALE.
RIASSUMIAMO LE TEMPISTICHE PER LE ADESIONI AI NUOVI FORMAT DEI REGISTRI CARICO E SCARICO E DEI FORMULARI
Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti
A partire dal 13/02/2025:
- obbligo di utilizzo del registro di carico-scarico in formato digitale con il nuovo modello;
- trasmissione al RENTRI i dati del registro i carico-scarico;
- se produttori, emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;
- se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.
A partire dal 13/02/2026:
- se produttori, emettono i FIR in formato digitale;
- trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi;
- se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.
Produttori di rifiuti con più di 10 e fino ai 50 dipendenti
A partire dal 13/02/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;
A partire dalla data di iscrizione al RENTRI dal 15/06/2025 al 14/08/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.
A partire dal 13/02/2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
Altri produttori di rifiuti pericolosi
A partire dal 13/02/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;
A partire dalla data di iscrizione al RENTRI dal 15/12/2025 al 13/02/2026:
- tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.
A partire dal 13/02/2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
Per maggiori dettagli consultare il sito
I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatti: Ufficio consulenza – 055/9102708 – formazione@ambienta.biz
PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Nella circolare n. 4 del 23 Settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria nei cantieri mobili o fissi a partire dal 1° ottobre 2024.
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”. La durata della sospensione della patente “è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”.
Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della
pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Per ulteriori chiarimenti contattateci e visionate la circolare n. 4 del 23 Settembre 2024 e il D.M. 18 Settembre 2024 n. 132.
Contatti: 055/9102708 – formazione@ambienta.biz
PLE: PREVENZIONE E MANUTENZIONE, LE INDICAZIONI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO
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PLE: PREVENZIONE E MANUTENZIONE, LE INDICAZIONI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO
La Circolare n. 7 del 12 settembre 2024, emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offre una panoramica completa sulle problematiche di sicurezza associate all’uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili.
Recenti e frequenti eventi infortunistici occorsi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), in molti casi determinati da cedimenti strutturali, hanno indotto il Ministero a farsi promotore di un’iniziativa volta ad acquisire informazioni circa gli elementi che potrebbero aver concorso al verificarsi degli eventi in questione, per fornire indicazioni di carattere generale afferenti agli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.
Fermo restando l’obbligo di osservare quanto già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la circolare richiama l’attenzione alla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.
La circolare ribadisce dunque l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
• comunicazione di messa in servizio
• scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
• istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
• verbali di verifica periodica
• registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
• esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.
Il registro di controllo sopra richiamato costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando tutte le attività condotte sull’attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.
Al fine di fornire un utile indirizzo per le attività di controllo dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti, si indicano di seguito le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:
• zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro
• bracci articolati e telescopici
• zone con rinforzi locali (es. fazzoletti)
• torretta porta ralla
• stabilizzatori
• cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.
In coerenza con una logica preventiva si raccomanda:
• ai fabbricanti di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;
• agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell’apposito registro.
I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatti: 055/9102708 – formazione@ambienta.biz
CON IL CALDO SCATTA L’ORDINANZA TOSCANA E LIMITA GLI ORARI DI LAVORO NEI CANTIERI
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CON IL CALDO SCATTA L’ORDINAZA TOSCANA E LIMITA GLI ORARI NEI CANTIERI
Stop al lavoro nei cantieri edili e nelle cave nei giorni di bollino rosso in Toscana.
Lo ha deciso la Regione con una ordinanza firmata dal presidente Eugenio Giani “a protezione della salute dei lavoratori” quando il rischio di infortuni o malori può diventare alto, a causa delle condizioni climatiche, per gli addetti esposti al sole e con attività fisica intensa.
“Temperature alte e umidità elevate rischiano di creare situazioni pericolose per la salute e la sicurezza di chi lavora all’aperto senza possibilità di potersi riparare dal sole, soprattutto nei momenti più torridi della giornata”, sottolinea il presidente, spiegando anche così il motivo dell’ordinanza.
Secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.2 del 18 Luglio 2024:
è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori edile e delle cave, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
Fanno eccezione le “pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori nel caso si tratti di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità”.
In tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e dalla radiazione solare” di Regione Toscana allegate.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).
I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatti: Irene Bertaccini – 055/9102708 – bertaccini@ambienta.biz
SICUREZZA E PATENTE A PUNTI: IL D.L. n. 19/2024 E’ LEGGE.
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SICUREZZA E PATENTE A PUNTI:
IL D.L. n. 19/2024 E’ LEGGE
Dal 1° Ottobre le imprese e i lavoratori autonomi del settore edilizia saranno tenuti ad essere in possesso della Patente a Crediti.
Il Decreto Legge n. 19 del 2 Marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, noto anche come Decreto PNRR 2024, ha aggiornato il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, introducendo tra le altre novità quella della Patente a Crediti per l’Edilizia.
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al Dlgs.9 Aprile 2008 n. 81 sono state apportate le seguenti modificazioni:
l’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale…..”
La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per fare richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).
Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.
La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:
• 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR, del POS o del Piano di emergenza ed evacuazione; la mancata formazione ed addestramento.
• 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
• 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
• 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
• 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente assoluta o parziale del lavoratore;
• 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea assoluta di almeno 40 GG del lavoratore.
Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del Lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.
Chi subisce decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza.
La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’art.37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino ad un massimo di 15 a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione dei punti.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 verrà applicata una sanziona amministrativa da sei a dodicimila euro non soggetta alla procedura di diffida di cui all’Art. 301- bis del Testo unico sicurezza, nonché l’esclusione della partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.36, per un periodo di sei mesi.
Non saranno obbligati al possesso della patente a punti:
• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Sarà obbligo dei committenti verificare il possesso della patente a punti.
I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatti: Irene Bertaccini – 055/9102708 – bertaccini@ambienta.biz
COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO NEI LUOGHI DI LAVORO?
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COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO NEI LUOGHI DI LAVORO?
In data 30.06.2022 è stato pubblicato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, tale protocollo va ad aggionare quellodel 6 aprile 2021 fin’ora in vigore.
I datori di lavoro devono aggiornare il proprio protocollo covid-19 applicando le misure elencate di seguito, eventualmente integrandole con altre equivalenti o più incisive tenendo conto delle caratteristiche specifiche della propria azienda e dietro consultazione del medico competente nonché delle parti sociali qualora presenti.
INFORMAZIONE
Tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro deve essere informato circa le misure precauzionali da adottare. Nello specifico almeno circa:
- La consapevolezza ed accettazione di non poter accedere, o di non poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove si presentino sintomi riconducibili al COVID-19 (sintomi di influenza ed alterazione della temperatura).
- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda.
- Impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della mansione lavorativa accertandosi di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Il complesso delle misure adottate a cui il personale si deve attenere con particolare riferimento all’utilizzo dei DPI.
MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
E’ possibile, anche se non obbligatorio, sottoporre i lavoratori al controllo della temperatura corporea al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Qualora la temperatura risulti superiore a 37,5 non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro, alla persona in tal caso verrà fornita mascherina FFP2, se già non ne è provvisto, e dovrà contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
GESTIONE DEGLI APPALTI
In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello steso sito produttivo (es. addetti alle pulizie, manutentori, etc.) che risultassero positivi al COVID-19, l’appaltatore, tramite il medico competente, dovrà immediatamente informare il committente.
Il committente deve dare all’impresa appaltatrice un’informativa completa circa i contenuti del protocollo aziendale e vigilare affichè i lavoratori rispettino le disposizioni.
MASCHERINE
L’uso delle mascherine FFP2 al momento risulta obbligatorio sono i alcuni settori secondo la vigente disciplina legale (mezzi pubblici, strutture sanitarie e RSA). Tale presidio rimane comunque importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio negli ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o ancora, dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt. Per questa ragione, il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne l’uso a tutti i lavoratori.
Su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP inoltre il datore di lavoro, sulla base di specifiche mansioni e dei contesti lavorativi descritti al precedente paragrafo, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire le mascherine FFP2 che dovranno essere indossati avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE
L’azienda deve continuare a mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Le pratiche di pulizia e sanificazione devono essere fatte quotidianamente/ad ogni cambio di operatore se viene effettuato un uso promiscuo dell’attrezzatura.
In caso di presenza di un soggetto positivo si procede alla pulizia e sanificazione dei locali aziendali nonché alla loro ventilazione.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPEGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
Le superfici devono essere giornalmente pulite e periodicamente sanificate con appositi detergenti.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE
La sorveglianza sanitaria è un momento in cui oltre ad intercettare possibili casi di contagio, il medico competente può fornire al lavoratore informazioni e formazione circa le misure di prevenzione e protezione, compresa la disponibilità del vaccino anti COVID-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
Il medico competente indica al datore di lavoro le specifiche misure prevenzionali ed organizzative per i lavoratori fragili.
Alleghiamo il testo completo del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30/06/2022.
I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti
COSA CAMBIA DAL PRIMO MAGGIO NEI LUOGHI DI LAVORO?
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COSA CAMBIA DAL PRIMO MAGGIO NEI LUOGHI DI LAVORO?
In data 04.05.2022 si è svolta la riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali per valutare le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
Tutti i presenti alla riunione hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19.
Dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza.
Infine i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.” (comunicato stampa del 04.05.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-parti-sociali-confermano-applicazione-protocolli-sicurezza-e-salute.aspx)
MASCHERINE
Circa l’utilizzo delle mascherine ricordiamo che il protocollo sancisce che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE
L’azienda deve continuare a mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Circa le pratiche di pulizia e sanificazione queste devono essere fatte quotidianamente/ad ogni cambio di operatore se viene effettuato un uso promiscuo dell’attrezzatura.
Nel protocollo non è riportata la necessità di registrare le attività di sanificazione cosa che invece era espressamente prevista per la Regione Toscana nell’ordinanza n. 38/2020. Tale ordinanza risulta però revocata, di conseguenza l’eventuale registrazione delle sanificazioni è una libera scelta del datore di lavoro.
I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti
NUOVE DISPOSIZIONI DECRETO APERTURE
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NUOVE DISPOSIZIONI DECRETO APERTURE
Il Decreto Legge n. 24 del 24 Marzo 2022 denominato Decreto Aperture mira al ritorno graduale alla normalità stabilendo la fine dello stato d’emergenza sanitaria al 31 Marzo 2022. Tale decreto a partire dal 01 Aprile 2022, istituisce un’unità temporanea per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia fino alla sua fine sostituendo così il Commissario Straordinario. Inoltre, emette nuove disposizioni che modificano la quarentena per i contatti stretti a soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2, l’obbligo delle mascherine e l’utilizzo del Green Pass.
QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI:
Dal 1 aprile stop alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid-19 anche per chi non è vaccinato che dunque deve solo sottoporsi all’autosorveglianza con l’obbligo di utilizzo mascherine FFP2 al chiuso e in presenza di assembramenti.
MASCHERINE:
Obbligo fino al 30 aprile per gli ambienti al chiuso. Obbligo di mascherine FFP2 nei mezzi di trasporto e in luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Mentre, nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare le mascherine chirurgiche.
ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E SMART WORKING:
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio cessa l’obbligo. Rimane però l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno che dunque sono passibili di multa da 100 euro, ma non della sospensione dal lavoro.
La possibilità di effettuare smart working anche senza accordo individuale è prorogata al 30 giugno
RISTORAZIONE-BAR- ALBERGHI:
Dal 1 aprile stop al Green pass in ristoranti e bar all’aperto, alberghi e strutture ricettive.
Per consumare al chiuso, anche al bancone, dal 1 aprile in bar e ristoranti è sufficiente esibire il green pass base. Inoltre, è necessario per accedere alle mense. Dal 1 Maggio non vi sarà più nessun obbligo di Green Pass.
Attenzione: non serve il Green Pass per i clienti degli alberghi che usano ristoranti e bar interni.
BENESSERE, COMMERCIO, SPORT:
Dal 1 aprile cessa anche l’obbligo di esibile il green pass per l’accesso a negozi, parrucchieri, banche, uffici pubblici, sport all’aperto, sagre, fiere.
Resta invece in vigore, almeno dal 1 al 30 aprile, l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso a palestre, piscine al chiuso, sport di squadra e di contatto, spogliatoi, sale gioco, bingo, casinò. L’obbligo cessa il 1 maggio.
PROTOCOLLI COVID:
L’abrogazione del DPCM 2/03/2021 comporta il venir meno dell’obbligo di adozione delle misure previste dal protocollo governo/parti sociali, da adottare all’interno dei luoghi lavoro sulle misure di contrasto al diffondersi della pandemia Covid-19.
Tuttavia tali protocolli possono essere ancora applicati dalle aziende in via volontaria e prudenziale anche al fine di tutelare il datore di lavoro nella responsabilità che ha nei confronti dei lavoratori in mantenere delle idonee condizioni di salute e sicurezza.
Consigliamo alle aziende, almeno per tutto il mese di aprile (fatti salvi eventuali ulteriori interventi normativi o un aggravarsi della situazione epidemiologica) di continuare ad adottare le misure di sicurezza fino ad ora adottate tra cui soprattutto la frequente igenizzazione delle superfici, l’allontanamento del personale che presenta sitomi riconducibili alla malattia Covid-19 oltre che la sanificazione delle mani e il mantenimento della distanza interpersonale.
Le nuove disposizioni sono meglio dettagliate nella Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana .
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
Il 1° Aprile 2022 sono state pubblicate le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che alleghiamo di seguito e di cui vi invitiamo a prendere visione.
I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.
MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA
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MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Il Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021 ha introdotto alcune modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/08, tale decreto è stato convertito, con modificazioni con la legge 215/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20/12/2021. Tra le principali modifiche rientrano anche aspetti legati alla formazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 37. L’applicabilità delle nuove disposizioni è stata meglio definita nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2022 pubblicata il 16/02/2022.
INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO:
all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e smi è stato introdotto il seguente paragrafo: Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
Ricordiamo che fino ad oggi non vi era uno specifico corso di formazione obbligatorio da seguire per ricoprire il ruolo di datore di lavoro. La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che la pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni, costituisce requisito indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, sarà infatti tale documento a disciplinare le caratteristiche che dovrà avere la formazione, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà avvenire soltanto dopo l’adozione di tale provvedimento.
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER I PREPOSTI:
L’aggiornamento della formazione dei preposti che fino ad oggi aveva cadenza quinquennale (5 anni) adesso viene ridotta a biennale (2 anni), ciò e definito dal nuovo comma 7-ter introdotto all’art. 37: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che i requisiti della formazione per i preposti indicati al comma 7-ter, garantire la modalità interamente in presenza e la periodicità almeno biennale, fanno riferimento ai contenuti della formazione che sarà indicata nel nuovo accordo Stato Regioni entro il 30/06/2022, quindi anche tali requisiti potranno essere verificati soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo nel quale sarà previsto un periodo transitorio per poter permettere alle aziende di adeguarsi alla nuova normativa.
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELL’ADDESTRAMENTO:
all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi si pone centralità al ruolo dell’addestramento, viene infatti inserito il seguente paragrafo per dettagliare le caratteristiche che deve avere l’addestramento: L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Fino all’introduzione di questo nuovo provvedimento l’addestramento era sì obbligatorio ma non lo era la relativa registrazione che rimaneva una buona prassi che le aziende potevano liberamente scegliere di adottare.
La circolare 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito a questo aspetto specifica che tali disposizioni trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro anche informatizzato” che riguarderà le attività successive all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 Dicembre 2021. La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della esercitazione applicata richieste dalla nuova disciplina.
I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e consulenze specifiche.
NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA
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NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA
Il Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 ha variato a partire dal 31 Gennaio 2021 le modalità con cui i soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2, ed i relativi contatti stretti, devono effettuare il periodo di quarantena previsto dalla normativa. Le nuove disposizioni sono meglio dettagliate nella circolare del Ministro della Salute del 30 Dicembre 2021.
La nuova disciplina è stata emanata alla luce della diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 Omicron la quale, secondo gli studi attualmente condotti, sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variate Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Per tali ragioni le disposizioni circa la durata ed il termine della quarantena sono state variate tenendo conto del tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale e della dose di richiamo.
CASI IN CUI NON SI APPLICA LA QUARANTENA:
L’art. 2 del Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 prevede che la quarantena non si applichi a coloro che risultano ASINTOMATICI ed hanno avuto contatti con un soggetto risultato positivo:
- Nei 120 Giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale (2 dosi di vaccino).
- Nei 120 Giorni successivi alla guarigione dal virus.
- Se hanno ricevuto la dose di richiamo (3 dosi di vaccino).
Il contatto di un positivo se rientra in queste casistiche non dovrà quindi sottoporsi a qarantena ma dovrà indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti risultati positivi al COVID-19. Ha inoltre l’obbligo di effettuare un tampone antigentico rapido, oppure un tampone molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, nel caso il tampone sia risultato negativo ripetere lo stesso al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI:
- SOGGETTI NON VACCINATI: Le persone non vaccinate, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano pertato ricevuto solamente 1 delle due dosi), o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.
- SOGGETTI VACCINATI DA PIU’ DI 120 GIORNI: Coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni, e che abbiano in corso di validità il Green Pass saranno soggetti ad un periodo di quarantena di 5 giorni al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.
ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CONTAGIATI:
Per coloro che sono risultati positivi ad un test molecolare o antigenico rapido ed hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purchè i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.
Ricordiamo che con l’ordinanza n. 66 del 28 Dicembre 2021, in vigore dal 29 Dicembre 2021, la Regione Toscana ha disposto che in caso di positività al test antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva conferma con il tampone molecolare, lo stesso test avrà validità anche per stabilire i criteri di fine isolmento e fine quarantena rispettando i giorni previsti dalle normative nazionali.
Riportiamo di seguito le schede riepilogative elaborate da ANCI Toscana circa le modalità di quarantena e sulle nuove disposizioni in vigore al partire dal 10 Gennaio che estendono l’obbligo di Green Pass rafforzato anche per accedere ad esempio ai mezzi di trasporto pubblici, ad alberghi e strutture ricettive ai servizi di ristorazione all’aperto.