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Aggiornamento Normativo – Validità dei campionamenti di fibre di amianto aerodisperse
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Desideriamo informare tutti i nostri clienti e partner di una recente e importante comunicazione emessa da ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) in data 18 Agosto 2026. La direttiva riguarda un aspetto fondamentale per chiunque debba effettuare monitoraggi ambientali per la ricerca di fibre di amianto.
Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato sul proprio portale l’elenco ufficiale dei soggetti qualificati per le attività di campionamento di fibre aerodisperse, come previsto dal programma di qualificazione 2024-2025
La regola fondamentale di validità
ARPAT ha ribadito con estrema chiarezza una regola inderogabile: i campionamenti effettuati da soggetti NON qualificati non sono da ritenersi validi. Di conseguenza, se il prelievo dell’aria non è eseguito da personale con qualifica ministeriale, l’intero risultato finale (ovvero la concentrazione di fibre in aria) perde di validità, a prescindere dalla correttezza e dall’accreditamento del laboratorio che esegue la successiva analisi al microscopio sui filtri..
Cosa comporta questo per i committenti?
Per evitare la limitazione d’uso dei risultati analitici, ARPAT ha raccomandato a tutti i laboratori di informare chiaramente i clienti fin dalla fase di preventivo e contrattazione. Se vi affidate a un tecnico o a un’azienda non qualificata per il campionamento, il laboratorio di analisi sarà obbligato per legge a evidenziare i limiti di validità dei risultati all’interno dei Rapporti di Prova trasmessi.
Dove trovare l’elenco dei soggetti autorizzati?
Per verificare chi sia autorizzato a svolgere i campionamenti in totale regolarità, i committenti possono consultare l’elenco ufficiale. L’elenco è pubblico, viene aggiornato periodicamente tramite le comunicazioni dei centri regionali, ed è consultabile liberamente sul sito ufficiale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata alle qualifiche per l’amianto.
La garanzia di Ambienta S.r.l.
Cogliamo l’occasione per ricordare che Ambienta S.r.l. rientra a pieno titolo negli elenchi ufficiali dei laboratori accreditati. Siamo pienamente qualificati sia per la delicata fase di campionamento ambientale sia per la successiva analisi di laboratorio. Affidare l’intero ciclo ad Ambienta S.r.l. significa avere la totale certezza di un iter a norma di legge e di un Rapporto di Prova finale pienamente valido a tutti gli effetti legali e normativi.
Per qualsiasi chiarimento tecnico o per richiedere un intervento di monitoraggio, non esitate a contattare i nostri uffici.
Ambienta srl
Viale Giacomo Leopardi 31/E
52021- Montevarchi (AR)
Tel. 055-9102708
formazione@ambienta.biz
SICUREZZA PISCINE: in arrivo in Gazzetta la norma urgente sulle aspirazioni. Efficacia immediata!
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Oggetto: Informativa Normativa: Requisiti urgenti di sicurezza per gli impianti natatori (DL Sport 108/2026 – Art. 4-bis )
In relazione alle recenti novità legislative in materia di sicurezza delle piscine ad uso pubblico, collettivo e ricettivo, si fornisce una sintesi tecnica quadro con lo stato dell’arte normativo e le prescrizioni operative da adottare.
Stato dell’arte normativo: i due provvedimenti.
Per una corretta programmazione degli adempimenti, occorre distinguere due distinti interventi legislativi:
1. Disegno di Legge Quadro (A.C. 2576) – Non ancora in vigore
È il testo di riordino generale della materia. Attualmente in fase di esame parlamentare presso la Camera dei Deputati, non è ancora in vigore e non produce effetti giuridici immediati.
2. Misura d’urgenza sulle prese di aspirazione (DL 108/2026 – Art. 4-bis) – In corso di pubblicazione
È la misura tecnica di sicurezza votata all’unanimità dalla Camera il 23 luglio 2026 all’interno del Decreto Sport.
- Efficacia: La norma sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei primissimi giorni di agosto 2026 ed entrerà immediatamente in vigore su tutto il territorio nazionale.
- Competenza: Trattandosi di norma statale di sicurezza, è direttamente applicabile e non richiede atti di recepimento o regolamenti regionali.
- Decorrenza e sanzioni: Non è previsto un periodo transitorio. Gli organi di controllo (ASL, NAS, Polizia Locale) disporranno la chiusura immediata dell’impianto per le vasche le cui prese di aspirazione non risultino conformi.
Oggetto della prescrizione tecnica
La norma impone l’obbligo di garantire l’assenza totale del rischio di risucchio, vortice o “effetto ventosa” (intrappolamento di corpo, arti o capelli) su tutte le prese di fondo e i bocchettoni di aspirazione.
La disposizione riguarda tutte le vasche appartenenti alle seguenti categorie:
- Impianti pubblici e sportivi.
- Piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive (hotel, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, B&B).
- Impianti all’interno di circoli, palestre o complessi condominiali destinati ad uso collettivo.
Checklist degli adempimenti tecnici e documentali
Per garantire la conformità dell’impianto e l’idoneità all’esercizio, i gestori e i datori di lavoro devono verificare l’attuazione dei seguenti punti:
- Attestazione tecnica di conformità: Acquisire dall’installatore o dal manutentore qualificato la certificazione di conformità delle griglie e delle bocchette di aspirazione alle norme tecniche di riferimento (UNI EN 13451 e UNI 10637).
- Verifica dispositivi di sicurezza attivi: Accertare la presenza e la perfetta efficienza di sistemi automatici di sgancio del vuoto (o di interruzione dell’aspirazione) e del pulsante di arresto d’emergenza delle pompe, posizionato in luogo accessibile e segnalato.
- Aggiornamento del DVR e del Piano di Autocontrollo: Integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con la valutazione specifica del rischio idraulico/meccanico e allegare le certificazioni delle griglie e degli impianti al Registro d’Impianto.
- Procedure d’emergenza: Verificare che il personale preposto alla gestione della vasca sia istruito sulle procedure d’arresto manuale immediato dell’impianto di filtrazione in caso di anomalia.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento di natura tecnica.
Cordiali saluti
Ambienta srl
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Montevarchi (AR)
Rischio Caldo 2026: e’ attiva l’Ordinanza della Regione Toscana N°2 del 28 Maggio 2026.
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Guida pratica e sanzioni per le imprese.
L’estate 2026 è iniziata con temperature insolitamente elevate già dalla fine di maggio. Per far fronte a questa precoce ondata di calore, il Presidente della Regione Toscana ha firmato con largo anticipo l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 28 maggio 2026.
Questo provvedimento impone obblighi e divieti tassativi per tutelare la salute dei lavoratori esposti al sole, introducendo pesanti sanzioni in caso di inadempienza.
Di seguito la nostra guida operativa con le scadenze, i settori interessati, come monitorare il rischio e la procedura corretta da seguire per la tua azienda.
Cosa prevede l’Ordinanza (in vigore fino al 31 agosto 2026)
L’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui il rischio calore è massimo.
- I settori coinvolti: Il divieto riguarda esclusivamente le attività all’aperto nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.
- Chi è escluso: Sono escluse dal divieto le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori, ma esclusivamente per interventi urgenti di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia dell’incolumità pubblica (fermo restando l’obbligo di adottare misure di mitigazione del rischio).
- Ambienti indoor e altri settori: Per le attività all’aperto non incluse nel divieto e per i lavori svolti in ambienti chiusi non climatizzati (ma influenzati dalle temperature esterne, come officine, reparti saldatura o logistica), l’applicazione delle misure preventive rimane fortemente raccomandata.
Dove visionare i “Bollini” del Rischio in tempo reale.
Il divieto orario (12:30 – 16:00) non si applica indiscriminatamente tutti i giorni, ma scatta solo nei giorni in cui il rischio è classificato come “ALTO” (ovvero con un tasso di stress termico $\ge 120\%$ rispetto ai limiti raccomandati).
I datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare quotidianamente il livello di rischio. Il canale ufficiale da consultare è la mappa previsionale del progetto Worklimate (Inail-CNR), riferita allo scenario ore 12:00 per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”.
Link ufficiale per il monitoraggio quotidiano: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
Se per la vostra area geografica di riferimento la mappa presenta il bollino ROSSO (Rischio Alto), le attività all’aperto nei settori sopra indicati dovranno essere obbligatoriamente sospese nella fascia oraria indicata.
Procedura operativa per le imprese: cosa fare passo dopo passo
Per non incorrere in sanzioni e garantire la sicurezza dei lavoratori, raccomandiamo ai datori di lavoro e ai responsabili della sicurezza di adottare la seguente procedura :
- Consultazione quotidiana: Designare un addetto in azienda (es. il preposto o il capocantiere) che ogni mattina verifichi il colore del “bollino” sul portale Worklimate.
- Riorganizzazione dei turni: In caso di previsione di rischio “Alto”, anticipare l’inizio dell’attività lavorativa al mattino presto o posticiparla alle ore serali (es. richiedendo deroghe comunali per i limiti acustici nei cantieri edili).
- Integrazione del POS e del DVR: Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, per i cantieri, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) inserendo una sezione specifica dedicata al rischio microclima e le relative misure preventive.
- Misure di tutela immediata in cantiere/campo:
- Fornire acqua fresca in abbondanza (raccomandando di bere almeno un bicchiere ogni 15-20 minuti, evitando bevande zuccherate o ghiacciate).
- Allestire aree di sosta ombreggiate (gazebi, ombrelloni o aree fresche riparate).
- Fornire abbigliamento idoneo: indumenti leggeri, traspiranti, a trama fitta, di colore chiaro (non bianco) e copricapo con coprinuca, oltre ad occhiali da sole con filtri UV.
- Evitare il lavoro in solitario per consentire il monitoraggio reciproco dei primi sintomi di stress da calore (crampi, vertigini, nausea).
- Formazione e Addestramento: Informare e formare adeguatamente i lavoratori e gli addetti al primo soccorso sul riconoscimento tempestivo dei sintomi del colpo di calore e sulle manovre d’emergenza da attuare.
Quali sono le sanzioni in caso di violazione?
La vigilanza sul rispetto dell’ordinanza e delle norme di sicurezza è affidata agli ispettori delle Aziende USL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- La violazione del divieto orario comporta la denuncia penale ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo reati più gravi.
- In caso di infortunio grave o decesso per colpo di calore causato da mancata prevenzione, si applicano le sanzioni per lesioni colpose o omicidio colposo con responsabilità diretta del datore di lavoro e dell’impresa (D.Lgs. 231/01).
Contattaci per avere maggiori informazioni e richiedere una procedura da allegare ai documento per la sicurezza.
Ambienta srl
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UNI EN ISO 14001:2026 – La nuova era della gestione ambientale d’impresa: novità, scadenze e azioni pratiche
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La gestione ambientale aziendale ha appena compiuto un passo decisivo verso il futuro. Il 15 aprile 2026 è stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001:2026, lo standard globale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA).
Non siamo di fronte a una rivoluzione che cancella il passato, bensì a una consistente evoluzione strategica. Il nuovo standard si allinea in modo netto ai moderni criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e richiede alle imprese di abbandonare la logica della semplice “conformità formale” per assumere un ruolo proattivo, misurabile e integrato nelle decisioni di business.
Ecco una panoramica dettagliata delle novità introdotte, delle tempistiche vincolanti per adeguarsi e delle azioni da intraprendere subito.
LE 4 NOVITÀ CHIAVE DELLA NUOVA UNI EN ISO 14001:2026
1.Clima, biodiversità e risorse al centro dell’analisi
La nuova versione impone alle aziende di analizzare il proprio contesto operativo con un approccio molto più analitico e meno generico o dichiarativo rispetto al passato. L’analisi deve ora considerare esplicitamente l’impatto dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, la salute degli ecosistemi locali e l’uso efficiente delle risorse naturali. La sostenibilità cessa di essere un elemento accessorio o un semplice adempimento per diventare parte integrante della pianificazione strategica e finanziaria del vertice aziendale.
2.Introduzione strutturata del Change Management (Clausola 6.3)
Si tratta di una delle novità strutturali più significative della revisione. La nuova clausola 6.3 (“Pianificazione dei cambiamenti”) richiede che qualsiasi modifica rilevante a livello aziendale — sia essa tecnologica, organizzativa, di impianto o di processo — venga valutata preventivamente sotto il profilo degli impatti ambientali prima della sua effettiva implementazione. L’obiettivo è prevenire i rischi ambientali derivanti da evoluzioni e trasformazioni interne anziché gestirli in modo reattivo.
3. Controllo esteso lungo tutta la filiera (Prospettiva del Ciclo di Vita)
Il focus della norma si sposta con decisione oltre i confini fisici dello stabilimento aziendale. La prospettiva del ciclo di vita (Life Cycle Perspective) diventa pienamente operativa e si riflette nel controllo dei processi forniti dall’esterno. La dicitura storica di “processi esternalizzati” viene sostituita dalla più ampia definizione di “processi, prodotti e servizi forniti esternamente”. Ciò significa che le aziende dovranno dimostrare criteri rigorosi di qualificazione, monitoraggio e influenza ambientale su fornitori, appaltatori e partner logitici.
4. Leadership diffusa e coinvolgimento attivo
La responsabilità ambientale non è più un compito delegabile esclusivamente alle funzioni HSE (sicurezza e ambiente) o ai responsabili operativi. La norma esige che il Top Management dimostri un coinvolgimento attivo e diretto e sia in grado di promuovere, supportare e valorizzare la leadership ambientale a tutti i livelli dell’organizzazione, inclusi i ruoli non dirigenziali.
LA ROADMAP DELLA TRANSIZIONE: SCADENZE TASSATIVE PER LE IMPRESE
In Italia, l’Ente Unico di Accreditamento (Accredia) ha definito le tempistiche e le regole operative per la transizione attraverso l’emissione della Circolare Informativa DC N. 14/2026. Per tutte le organizzazioni attualmente certificate secondo lo standard ISO 14001:2015 è previsto un periodo di transizione di 3 anni
- 30 ottobre 2027 (T + 18 mesi): gli organismi di certificazione non potranno più emettere nuovi certificati (prime certificazioni o rinnovi) secondo la vecchia versione del 2015.
- 30 aprile 2029 (T + 36 mesi): termine definitivo della transizione. Tutti i certificati emessi in conformità alla ISO 14001:2015 cesseranno di essere validi e verranno revocati.
Il nostro consiglio è di non aspettare gli ultimi mesi della scadenza: avviare tempestivamente il percorso di adeguamento permette di evitare sovraccarichi operativi e di integrare l’audit di transizione all’interno delle normali visite di sorveglianza annuale o di rinnovo periodico, ottimizzando i costi complessivi.
COME MUOVERSI ORA? I CINQUE PASSI OPERATIVI CONSIGLIATI
Per affrontare il passaggio alla versione 2026 in modo lineare e senza stress, la roadmap operativa prevede:
- Eseguire una Gap Analysis iniziale: un confronto analitico e dettagliato per mappare l’attuale sistema di gestione rispetto ai nuovi requisiti tecnici (clima, biodiversità, filiera e gestione del cambiamento).
- Aggiornare l’analisi del contesto e dei rischi: integrare l’analisi includendo le variabili legate alla resilienza climatica locale, alla scarsità di risorse e all’impatto sulla biodiversità nei territori in cui si opera.
- Implementare la procedura di Change Management: definire un flusso strutturato e documentato per la valutazione preventiva dell’impatto ambientale di ogni cambiamento aziendale.
- Estendere i controlli sui fornitori: sviluppare e applicare nuovi criteri ambientali per la qualifica e il monitoraggio della supply chain.
- Formare il personale e coinvolgere la Direzione: aggiornare le competenze interne sulle novità dello standard e allineare il coinvolgimento del top management sulle decisioni strategiche legate alle performance ambientali.
COME TI ACCOMPAGNIAMO NELLA TRANSIZIONE ALLA ISO 14001:2026
Rendiamo l’adeguamento della tua azienda semplice e vantaggioso, azzerando i rischi di non conformità e trasformando i nuovi requisiti in opportunità di business :
- Gap Analysis rapida: analizziamo il tuo sistema attuale e individuiamo subito le aree da aggiornare.
- Gestione del Cambiamento (Clausola 6.3): creiamo una procedura snella per valutare l’impatto ambientale di ogni tua futura modifica aziendale.
- Presidio della filiera: integriamo la prospettiva del ciclo di vita nella selezione e nel monitoraggio dei tuoi fornitori.
- Formazione e Leadership: formiamo il tuo team e allineiamo la Direzione per integrare gli obiettivi ambientali nelle decisioni strategiche.
- Audit di transizione protetto: conduciamo audit interni preventivi per farti superare la verifica dell’ente certificatore senza intoppi.
Pianifica oggi la tua transizione.
Ambienta srl
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Nuovo Decreto Amianto: Limiti 10 volte più severi e mappatura obbligatoria.
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Oggetto: Alert Normativo | Nuove regole Amianto: cosa cambia per la tua azienda (D.Lgs. 213/2025)
L’entrata in vigore del D.Lgs. 213/2025 segna una svolta storica nella gestione del rischio amianto in Italia. Il decreto, recependo la Direttiva UE 2023/2668, introduce standard di sicurezza molto più elevati e nuovi obblighi per datori di lavoro, proprietari e committenti.
Ecco i punti fondamentali che richiedono la tua attenzione immediata:
1.Limiti di esposizione ridotti di 10 volte
Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) è sceso drasticamente da 0.1 a 0.01 \text{ f/cm}^3. Questo significa che le procedure di protezione e i DPI devono essere ricalibrati per garantire una protezione dieci volte superiore rispetto al passato.
2. Mappatura preventiva obbligatoria
Non è più consentito “scoprire” l’amianto durante le lavorazioni. Prima di avviare qualsiasi intervento di manutenzione o ristrutturazione (specialmente in edifici pre-1992), il datore di lavoro deve eseguire un’indagine preventiva. In assenza di documenti certi, è obbligatorio incaricare un operatore qualificato per un esame tecnico prima dell’inizio del cantiere.
3. Priorità alla rimozione
La normativa introduce una gerarchia chiara: nella valutazione del rischio, deve essere data priorità assoluta alla rimozione dell’amianto rispetto a soluzioni conservative come l’incapsulamento o il confinamento, ove tecnicamente possibile.
4. Tracciabilità per 40 anni
Considerata la lunga latenza delle patologie, il decreto impone l’obbligo di conservare la documentazione relativa all’esposizione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria per un arco di 40 anni. I dati devono inoltre essere trasmessi in modalità telematica agli organi di vigilanza.
5. Svolta tecnologica nel 2029
Mentre fino al 2029 sarà ancora utilizzabile la microscopia ottica tradizionale, dal 21 dicembre 2029 diventerà obbligatorio l’uso della microscopia elettronica (SEM/TEM). Questa tecnologia permetterà di rilevare anche le fibre sottilissime (inferiori a 0.2 \mu m), finora invisibili ai conteggi standard.
Quali sono i rischi?
Le sanzioni sono state pesantemente inasprite. L’omissione della valutazione del rischio può comportare l’arresto fino a 6 mesi o ammende che superano i 9.000 euro. Per i proprietari e committenti inadempienti, oltre alle sanzioni amministrative, resta il rischio di gravi responsabilità civili e penali in caso di esposizione di terzi.
Cosa fare ora:
- Aggiornare il DVR: integrare i nuovi limiti di esposizione e le procedure analitiche.
- Audit preventivi: censire i materiali prima di ogni intervento edilizio o impiantistico.
- Formazione: aggiornare i lavoratori sulle nuove tecnologie di contenimento delle fibre.
Per approfondimenti o per pianificare un audit tecnico presso la vostra sede, restiamo a vostra completa disposizione.
Ambienta srl,
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L’integrazione del Lavoro Agile nel Sistema Prevenzionistico del D.Lgs. 81/08
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Analisi operativa della Legge 11 marzo 2026, n. 34 e del nuovo regime sanzionatorio penale.
A decorrere dal 7 aprile 2026, l’assetto regolatorio della sicurezza nel lavoro agile in Italia ha subito un mutamento di paradigma fondamentale. Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026), l’adempimento informativo, precedentemente inquadrato in una cornice puramente civilistica, viene formalmente trasposto all’interno del sistema sanzionatorio penale del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il nuovo dettato normativo: l’Articolo 3, comma 7-bis
L’innovazione principale risiede nell’introduzione, tramite l’art. 11 della citata Legge 34/2026, del comma 7-bis all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Tale disposizione stabilisce che, per le attività prestate in modalità agile in ambienti non soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza sia garantito mediante la consegna di un’informativa scritta.
I caratteri essenziali del nuovo obbligo sono:
- Periodicità: L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale.
- Destinatari: Il documento deve essere indirizzato individualmente al lavoratore e trasmesso formalmente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Contenuto: Deve individuare analiticamente i rischi generali e i rischi specifici (con particolare riferimento all’uso dei videoterminali) e le misure di prevenzione predisposte.
Quadro Sanzionatorio e Profili di Responsabilità
La vera discontinuità rispetto alla disciplina previgente (L. 81/2017) risiede nella modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. L’omessa, incompleta o non aggiornata consegna dell’informativa configura ora una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato.
| Fattispecie | Sanzione Detentiva | Sanzione Pecuniaria (Ammenda) |
| Omessa o incompleta informativa | Arresto da 2 a 4 mesi | Da € 1.708,61 a € 7.403,96 |
Si segnala che, non essendo previsto alcun periodo transitorio, la sanzione è direttamente contestabile dagli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL) a partire dal primo giorno di vigenza della norma.
Protocollo di Adeguamento Operativo
Per garantire la piena compliance e mitigare l’esposizione al rischio penale, le organizzazioni sono tenute a implementare i seguenti passaggi procedurali:
- Integrazione del DVR: È necessario procedere a una revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, validando la coerenza tra la mappatura dei rischi aziendali e i contenuti dell’informativa specifica per il lavoro fuori sede.
- Mappatura dei Rischi Specifici: L’informativa deve affrontare tecnicamente l’ergonomia della postazione, i rischi psicosociali (tecnostress) e garantire il diritto alla disconnessione tramite misure organizzative tracciabili.
- Tracciabilità della Consegna: Al fine di precostituire la prova dell’adempimento in sede ispettiva, la consegna deve avvenire mediante modalità certificate (PEC, firma elettronica qualificata o log di sistema inattaccabili su piattaforme HR).
- Cooperazione del Lavoratore: La norma ribadisce l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. L’informativa deve pertanto contenere istruzioni operative chiare che impegnino il dipendente al rispetto delle norme comportamentali e all’autovalutazione della propria postazione.
La conformità normativa in materia di lavoro agile non è più un’opzione gestionale, ma un obbligo esigibile e sanzionato con immediatezza. Restiamo a disposizione per supportarvi nella redazione della documentazione tecnica necessaria e nell’aggiornamento dei vostri sistemi di gestione della sicurezza.
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MUD 2026: pubblicato il nuovo modello. Scadenza prorogata al 3 luglio.
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MUD 2026: pubblicato il nuovo modello. Scadenza prorogata al 3 luglio.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2026 il DPCM 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2026, il documento attraverso cui imprese ed enti comunicano annualmente alle Camere di Commercio i dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati o gestiti nell’anno precedente.
Il MUD rappresenta uno degli strumenti principali di monitoraggio del sistema nazionale di gestione dei rifiuti: attraverso questa dichiarazione vengono raccolte informazioni su quantità, tipologie e destinazione dei rifiuti, consentendo alle autorità pubbliche di elaborare statistiche ambientali e pianificare le politiche di gestione e recupero.
Il nuovo modello approvato con il DPCM 30 gennaio 2026
Il decreto introduce il nuovo modello dichiarativo, che sostituisce integralmente quello utilizzato nell’anno precedente e definisce:
- la struttura del modello MUD 2026;
- le istruzioni per la compilazione delle diverse comunicazioni;
- i modelli di raccolta dati;
- le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione.
Come avviene ogni anno, il modello viene aggiornato tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in applicazione della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, che disciplina il sistema delle dichiarazioni ambientali e prevede l’adeguamento periodico del modello in funzione delle evoluzioni normative nazionali ed europee in materia di gestione dei rifiuti. ()
Le modifiche introdotte con l’aggiornamento 2026 si inseriscono nel progressivo adeguamento del sistema dichiarativo alla normativa europea e alle più recenti evoluzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con interventi generalmente limitati e finalizzati ad allineare il modello alle disposizioni vigenti.
Proroga automatica della scadenza
La normativa prevede che il termine per la presentazione del MUD sia fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. ()
Poiché il DPCM di approvazione del modello 2026 è stato pubblicato oltre il termine ordinario del 1° marzo, la scadenza non sarà il tradizionale 30 aprile ma slitta automaticamente.
Il termine per la presentazione del MUD 2026 è quindi fissato al 3 luglio 2026.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Restano invariate le modalità di trasmissione della dichiarazione. Il MUD deve essere presentato esclusivamente per via telematica tramite i portali gestiti dal sistema camerale, che consentono la compilazione e l’invio digitale delle comunicazioni ambientali.
Le dichiarazioni riguardano i dati relativi all’anno 2025 e comprendono diverse tipologie di comunicazione, tra cui:
- comunicazione rifiuti speciali;
- comunicazione veicoli fuori uso;
- comunicazione imballaggi;
- comunicazione RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.
Soggetti obbligati alla presentazione
Sono tenuti alla presentazione del MUD, tra gli altri:
- imprese ed enti che producono rifiuti speciali pericolosi;
- imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- soggetti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento;
- intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione;
- Consorzi e sistemi collettivi per specifiche filiere di rifiuti;
- Comuni o gestori del servizio pubblico per i rifiuti urbani.
In alcuni casi è prevista anche la possibilità di utilizzare la comunicazione rifiuti semplificata, riservata ai produttori iniziali con un numero limitato di tipologie di rifiuti e con condizioni operative specifiche.
Un adempimento chiave per la tracciabilità dei rifiuti
Il MUD rappresenta il bilancio annuale dei registri di carico e scarico dei rifiuti e costituisce uno strumento fondamentale per la raccolta dei dati ambientali a livello nazionale. Attraverso le informazioni dichiarate dalle imprese e dagli enti pubblici, le amministrazioni competenti possono monitorare i flussi di rifiuti e valutare l’efficacia delle politiche di prevenzione, recupero e smaltimento.
Consigli operativi per la predisposizione del MUD 2026
Per agevolare le imprese e garantire una corretta compilazione della dichiarazione, suggeriamo di seguire alcuni accorgimenti pratici:
- Verifica preliminare dei registri di carico e scarico
Controllare che tutte le operazioni di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti dell’anno 2025 siano registrate correttamente. - Controllo dei formulari e dei codici CER
Assicurarsi che i formulari di trasporto dei rifiuti e i codici CER corrispondano ai dati riportati nei registri e alle tipologie di rifiuto effettivamente gestite. - Raccolta completa dei dati da tutte le sedi operative
Coordinare la raccolta dei dati da tutti i siti e stabilimenti dell’azienda per evitare omissioni o discrepanze. - Verifica delle quantità e della destinazione dei rifiuti
Confrontare i quantitativi dichiarati con quelli effettivamente trasportati o smaltiti, includendo anche eventuali rifiuti ceduti a terzi. - Aggiornamento delle informazioni su intermediari e gestori
Controllare che i dati di trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti coincidano con i soggetti effettivamente coinvolti nelle operazioni. - Pianificazione anticipata della compilazione telematica
Programmare l’inserimento dei dati sul portale telematico della Camera di Commercio con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del 3 luglio 2026, per gestire eventuali errori o integrazioni.
Seguendo questi accorgimenti, è possibile ridurre il rischio di errori o omissioni e garantire una dichiarazione completa e conforme alla normativa vigente.
SUPPORTO ED ASSISTENZA
Il nostro studio supporta imprese ed enti nella verifica dei dato ambientali, nella predisposizione e nella trasmissione del MUD, garantendo assistenza tecnica durante tutte le fasi dell’adempimento.
Per informazioni, chiarimenti o per affidare la gestione della dichiarazione MUD 2026, siamo a vostra disposizione.
Contatta il numero : 055-9102708
Scrivi a: formazione@ambienta.biz
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI !
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Con quasi tre anni di ritardo rispetto alla data di pubblicazione prevista (Giugno 2022), la conferenza Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 ha approvato il nuovo accordo che disciplina la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che sostituisce i precedenti accordi. Riportiamo di seguito le principali novità.
PREPOSTI
La durata dei corsi di formazione per la figura del preposto è stabilita in 12 ore anziché 8. Per accedera al corso è necessario aver prima frequentato il corso di formazione (generale + specifica) per lavoratori. La formazione va rinnovata ogni 2 anni, anziché ogni 5. I corsi di aggiornamento hanno durata di 6 ore.
DIRIGENTI
La durata del corso di formazione scende a 12 anziché 16 come da precedente normativa. I dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili devono frequantare il modulo specifico aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore. L’aggiornamento resta di 6 ore ogni 5 anni.
DATORI DI LAVORO
Viene introdotto l’obbiglo di formazione per tutti i datori di lavoro, a prescidere che ricoprano o meno direttamente il ruolo di RSPP nella propria azienda. Si tratta di un’importante novità legislativa in quanto fino ad oggi non esisteva un obbligo di formazione a carico di tale figura. Infatti ad esempio il datore di lavoro che nominava un RSPP esterno, non ricopriva direttamente il ruolo di addetto antincendio o al primo soccorso e non utilizzata particolari attrezzature non era tenuto a frequentare corsi di formazione.
Il corso, della durata di 16 ore, persegue i seguenti obiettivi:
a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili devono frequantare il modulo specifico aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore.
I datori di lavoro dovranno frequentare con cadenza quinquennale corsi di aggiornamento della durata di 6 ore.
DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP
Il percorso formativo si articola, con un modulo comune della durata di 8 ore e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, nello specifico:
| Modulo | Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria | Durata |
| Modulo integrativo 1:Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia | A 01-02 – Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia | 16 ore |
| Modulo integrativo 2: Pesca | A 03 – Pesca | 12 ore |
| Modulo integrativo 3: Costruzioni | F – Costruzioni | 16 ore |
| Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico | C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |
I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP dovranno frequentare con cadenza quinquennale corsi di aggiornamento della durata di 8 ore.
CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)
Oltre che i lavoratori, anche i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento devono frequentare il corso di formazione specifico della durata di 12 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con corsi della durata di 4 ore a cadenza quinquennale.
UTILIZZO DI ATTREZZATURE
Oltre la formazione per le attrezzature disciplinata dai precedenti accordi a titolo esemplificativo, carrelli elevatori, gru per autocarro, PLE e trattori. Viene normata la formazione per:
– Addetti alla conduzione di macchine agricole raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF) durata 8h.
– Addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) durata 8h.
– Addetti alla conduzione di carriponte costituita da un modulo teorico di 4h oltre che del modulo pratico distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore. L’abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.
VALIDITA’ DEGLI ATTESTATI
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Di conseguenza, a titolo esemplificativo, un’addetto alla conduzione di PLE con l’attestato di formazione rilasciato nel 2016 e non più aggiornato, una volta frequentato il corso di aggiornamento di 4 ore potrà tornare a condurre le PLE, diversamente, se l’attestato iniziale fosse del 2014 dovrebbe prima frequentare nuovamente il corso di prima formazione.
I BREAK FORMATIVI
Al fine di garantire la formazione continua nel tempo viene introdotto il concetto di break formativi, in questi casi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.
I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: NOVITÀ DAL “DL AMBIENTE” CONVERTITO IN LEGGE.
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Legge 13 Dicembre 2024, N.191
La Legge 13 dicembre 2024, n. 191 ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, contenente “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare e l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, noto come DL Ambiente.
La Legge 13 dicembre 2024, n. 191 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024, ed è entrata in vigore il 17 dicembre 2024.
QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI?
Con la conversione in legge del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, mediante la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è stato modificato il comma 16-bis all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, che era stato aggiunto proprio dal DL Ambiente, recante norme sulla gestione dei rifiuti e sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Vediamo il testo del comma 16-bis dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, com’era previsto dal DL 153/2024 e com’è stato modificato con la L. 191/2024:
DECRETO –LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153
Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali Comma 16-bis.
Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.
LEGGE 13 DICEMBRE 2024, N.191
Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali Comma 16-bis.
Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura .
CONCLUDENDO
Il nuovo comma, nella sua versione definitiva, elimina dunque la necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento per il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’ANGA, purché ricopra tale ruolo da almeno tre anni consecutivi. Non è più quindi necessario che il legale rappresentante abbia già svolto il ruolo di responsabile tecnico.
La semplificazione è valida esclusivamente per il legale rappresentante in relazione alla propria impresa. Non si estende quindi a eventuali ruoli analoghi presso altre aziende.
La verifica del requisito temporale (tre anni consecutivi) è demandata alle Sezioni regionali dell’Albo, che si avvalgono dei dati disponibili presso le Camere di commercio.
SOSTANZE REPROTOSSICHE
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SOSTANZE REPROTOSSICHE
DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 135
Il Decreto Legislativo 135/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, ha introdotto una serie di obblighi significativi per le imprese, modificando peraltro il DLgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Viene introdotto il termine di agenti reprotossici in aggiunta a quelli mutageni, cancerogeni e biologici, che possono arrecare rischi alla salute del lavoratore.
Il termine “reprotossico” si riferisce a una classe di sostanze chimiche che ha effetti negativi sul sistema riproduttivo, sia maschile che femminile. Queste sostanze possono compromettere la fertilità, causare aborti spontanei, malformazioni congenite o ritardi nello sviluppo del feto.
La classificazione di reprotossicità segue i criteri stabiliti dal Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), che definiscono specifiche categorie di pericolo (categoria 1A e 1B) in base alla gravità degli effetti sulla salute riproduttiva (frasi H360, H361, H362, H360d,..)
Sono poi definite le sostanze reprotossiche prive di soglia, per le quali non esite un livello di esposizione sicuro e quelle con valore soglia, per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale i rischi sono adeguatamente contenuti.
Il D. Lgs. 135/2024 impone alle aziende una revisione significativa delle loro procedure di valutazione e gestione delle sostanze chimiche, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi legati alle sostanze reprotossiche.
Gli obblighi principali per le aziende sono:
- Valutazione dei rischi: obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose, includendo le nuove categorie di agenti introdotte dal decreto.
- Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori devono essere formati e informati adeguatamente sui rischi connessi all’uso di sostanze pericolose prima di iniziare l’attività.
- Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria, compresa l’esecuzione di campionamenti in ambiente di lavoro, per monitorare l’impatto dell’esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione sul loro stato di salute e aggiornare il registro degli esposti anche alle sostanze reprotossiche.
- Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni, dalla cessazione di qualsiasi attività che espone a sostanze reprotossiche, il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo la tracciabilità dei rischi e degli eventuali impatti sulla salute.
I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatti: Ufficio Consulenza- 055/9102708 – formazione@ambienta.biz



