News
UNI EN ISO 14001:2026 – La nuova era della gestione ambientale d’impresa: novità, scadenze e azioni pratiche
Posted by amAdmibienta in News | 0 comments

La gestione ambientale aziendale ha appena compiuto un passo decisivo verso il futuro. Il 15 aprile 2026 è stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001:2026, lo standard globale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA).
Non siamo di fronte a una rivoluzione che cancella il passato, bensì a una consistente evoluzione strategica. Il nuovo standard si allinea in modo netto ai moderni criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e richiede alle imprese di abbandonare la logica della semplice “conformità formale” per assumere un ruolo proattivo, misurabile e integrato nelle decisioni di business.
Ecco una panoramica dettagliata delle novità introdotte, delle tempistiche vincolanti per adeguarsi e delle azioni da intraprendere subito.
LE 4 NOVITÀ CHIAVE DELLA NUOVA UNI EN ISO 14001:2026
1.Clima, biodiversità e risorse al centro dell’analisi
La nuova versione impone alle aziende di analizzare il proprio contesto operativo con un approccio molto più analitico e meno generico o dichiarativo rispetto al passato. L’analisi deve ora considerare esplicitamente l’impatto dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, la salute degli ecosistemi locali e l’uso efficiente delle risorse naturali. La sostenibilità cessa di essere un elemento accessorio o un semplice adempimento per diventare parte integrante della pianificazione strategica e finanziaria del vertice aziendale.
2.Introduzione strutturata del Change Management (Clausola 6.3)
Si tratta di una delle novità strutturali più significative della revisione. La nuova clausola 6.3 (“Pianificazione dei cambiamenti”) richiede che qualsiasi modifica rilevante a livello aziendale — sia essa tecnologica, organizzativa, di impianto o di processo — venga valutata preventivamente sotto il profilo degli impatti ambientali prima della sua effettiva implementazione. L’obiettivo è prevenire i rischi ambientali derivanti da evoluzioni e trasformazioni interne anziché gestirli in modo reattivo.
3. Controllo esteso lungo tutta la filiera (Prospettiva del Ciclo di Vita)
Il focus della norma si sposta con decisione oltre i confini fisici dello stabilimento aziendale. La prospettiva del ciclo di vita (Life Cycle Perspective) diventa pienamente operativa e si riflette nel controllo dei processi forniti dall’esterno. La dicitura storica di “processi esternalizzati” viene sostituita dalla più ampia definizione di “processi, prodotti e servizi forniti esternamente”. Ciò significa che le aziende dovranno dimostrare criteri rigorosi di qualificazione, monitoraggio e influenza ambientale su fornitori, appaltatori e partner logitici.
4. Leadership diffusa e coinvolgimento attivo
La responsabilità ambientale non è più un compito delegabile esclusivamente alle funzioni HSE (sicurezza e ambiente) o ai responsabili operativi. La norma esige che il Top Management dimostri un coinvolgimento attivo e diretto e sia in grado di promuovere, supportare e valorizzare la leadership ambientale a tutti i livelli dell’organizzazione, inclusi i ruoli non dirigenziali.
LA ROADMAP DELLA TRANSIZIONE: SCADENZE TASSATIVE PER LE IMPRESE
In Italia, l’Ente Unico di Accreditamento (Accredia) ha definito le tempistiche e le regole operative per la transizione attraverso l’emissione della Circolare Informativa DC N. 14/2026. Per tutte le organizzazioni attualmente certificate secondo lo standard ISO 14001:2015 è previsto un periodo di transizione di 3 anni
- 30 ottobre 2027 (T + 18 mesi): gli organismi di certificazione non potranno più emettere nuovi certificati (prime certificazioni o rinnovi) secondo la vecchia versione del 2015.
- 30 aprile 2029 (T + 36 mesi): termine definitivo della transizione. Tutti i certificati emessi in conformità alla ISO 14001:2015 cesseranno di essere validi e verranno revocati.
Il nostro consiglio è di non aspettare gli ultimi mesi della scadenza: avviare tempestivamente il percorso di adeguamento permette di evitare sovraccarichi operativi e di integrare l’audit di transizione all’interno delle normali visite di sorveglianza annuale o di rinnovo periodico, ottimizzando i costi complessivi.
COME MUOVERSI ORA? I CINQUE PASSI OPERATIVI CONSIGLIATI
Per affrontare il passaggio alla versione 2026 in modo lineare e senza stress, la roadmap operativa prevede:
- Eseguire una Gap Analysis iniziale: un confronto analitico e dettagliato per mappare l’attuale sistema di gestione rispetto ai nuovi requisiti tecnici (clima, biodiversità, filiera e gestione del cambiamento).
- Aggiornare l’analisi del contesto e dei rischi: integrare l’analisi includendo le variabili legate alla resilienza climatica locale, alla scarsità di risorse e all’impatto sulla biodiversità nei territori in cui si opera.
- Implementare la procedura di Change Management: definire un flusso strutturato e documentato per la valutazione preventiva dell’impatto ambientale di ogni cambiamento aziendale.
- Estendere i controlli sui fornitori: sviluppare e applicare nuovi criteri ambientali per la qualifica e il monitoraggio della supply chain.
- Formare il personale e coinvolgere la Direzione: aggiornare le competenze interne sulle novità dello standard e allineare il coinvolgimento del top management sulle decisioni strategiche legate alle performance ambientali.
COME TI ACCOMPAGNIAMO NELLA TRANSIZIONE ALLA ISO 14001:2026
Rendiamo l’adeguamento della tua azienda semplice e vantaggioso, azzerando i rischi di non conformità e trasformando i nuovi requisiti in opportunità di business :
- Gap Analysis rapida: analizziamo il tuo sistema attuale e individuiamo subito le aree da aggiornare.
- Gestione del Cambiamento (Clausola 6.3): creiamo una procedura snella per valutare l’impatto ambientale di ogni tua futura modifica aziendale.
- Presidio della filiera: integriamo la prospettiva del ciclo di vita nella selezione e nel monitoraggio dei tuoi fornitori.
- Formazione e Leadership: formiamo il tuo team e allineiamo la Direzione per integrare gli obiettivi ambientali nelle decisioni strategiche.
- Audit di transizione protetto: conduciamo audit interni preventivi per farti superare la verifica dell’ente certificatore senza intoppi.
Pianifica oggi la tua transizione.
Ambienta srl
055-9102708
formazione@ambienta.biz
MUD 2026: pubblicato il nuovo modello. Scadenza prorogata al 3 luglio.
Posted by amAdmibienta in News | 0 comments

MUD 2026: pubblicato il nuovo modello. Scadenza prorogata al 3 luglio.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2026 il DPCM 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2026, il documento attraverso cui imprese ed enti comunicano annualmente alle Camere di Commercio i dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati o gestiti nell’anno precedente.
Il MUD rappresenta uno degli strumenti principali di monitoraggio del sistema nazionale di gestione dei rifiuti: attraverso questa dichiarazione vengono raccolte informazioni su quantità, tipologie e destinazione dei rifiuti, consentendo alle autorità pubbliche di elaborare statistiche ambientali e pianificare le politiche di gestione e recupero.
Il nuovo modello approvato con il DPCM 30 gennaio 2026
Il decreto introduce il nuovo modello dichiarativo, che sostituisce integralmente quello utilizzato nell’anno precedente e definisce:
- la struttura del modello MUD 2026;
- le istruzioni per la compilazione delle diverse comunicazioni;
- i modelli di raccolta dati;
- le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione.
Come avviene ogni anno, il modello viene aggiornato tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in applicazione della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, che disciplina il sistema delle dichiarazioni ambientali e prevede l’adeguamento periodico del modello in funzione delle evoluzioni normative nazionali ed europee in materia di gestione dei rifiuti. ()
Le modifiche introdotte con l’aggiornamento 2026 si inseriscono nel progressivo adeguamento del sistema dichiarativo alla normativa europea e alle più recenti evoluzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con interventi generalmente limitati e finalizzati ad allineare il modello alle disposizioni vigenti.
Proroga automatica della scadenza
La normativa prevede che il termine per la presentazione del MUD sia fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. ()
Poiché il DPCM di approvazione del modello 2026 è stato pubblicato oltre il termine ordinario del 1° marzo, la scadenza non sarà il tradizionale 30 aprile ma slitta automaticamente.
Il termine per la presentazione del MUD 2026 è quindi fissato al 3 luglio 2026.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Restano invariate le modalità di trasmissione della dichiarazione. Il MUD deve essere presentato esclusivamente per via telematica tramite i portali gestiti dal sistema camerale, che consentono la compilazione e l’invio digitale delle comunicazioni ambientali.
Le dichiarazioni riguardano i dati relativi all’anno 2025 e comprendono diverse tipologie di comunicazione, tra cui:
- comunicazione rifiuti speciali;
- comunicazione veicoli fuori uso;
- comunicazione imballaggi;
- comunicazione RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.
Soggetti obbligati alla presentazione
Sono tenuti alla presentazione del MUD, tra gli altri:
- imprese ed enti che producono rifiuti speciali pericolosi;
- imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- soggetti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento;
- intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione;
- Consorzi e sistemi collettivi per specifiche filiere di rifiuti;
- Comuni o gestori del servizio pubblico per i rifiuti urbani.
In alcuni casi è prevista anche la possibilità di utilizzare la comunicazione rifiuti semplificata, riservata ai produttori iniziali con un numero limitato di tipologie di rifiuti e con condizioni operative specifiche.
Un adempimento chiave per la tracciabilità dei rifiuti
Il MUD rappresenta il bilancio annuale dei registri di carico e scarico dei rifiuti e costituisce uno strumento fondamentale per la raccolta dei dati ambientali a livello nazionale. Attraverso le informazioni dichiarate dalle imprese e dagli enti pubblici, le amministrazioni competenti possono monitorare i flussi di rifiuti e valutare l’efficacia delle politiche di prevenzione, recupero e smaltimento.
Consigli operativi per la predisposizione del MUD 2026
Per agevolare le imprese e garantire una corretta compilazione della dichiarazione, suggeriamo di seguire alcuni accorgimenti pratici:
- Verifica preliminare dei registri di carico e scarico
Controllare che tutte le operazioni di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti dell’anno 2025 siano registrate correttamente. - Controllo dei formulari e dei codici CER
Assicurarsi che i formulari di trasporto dei rifiuti e i codici CER corrispondano ai dati riportati nei registri e alle tipologie di rifiuto effettivamente gestite. - Raccolta completa dei dati da tutte le sedi operative
Coordinare la raccolta dei dati da tutti i siti e stabilimenti dell’azienda per evitare omissioni o discrepanze. - Verifica delle quantità e della destinazione dei rifiuti
Confrontare i quantitativi dichiarati con quelli effettivamente trasportati o smaltiti, includendo anche eventuali rifiuti ceduti a terzi. - Aggiornamento delle informazioni su intermediari e gestori
Controllare che i dati di trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti coincidano con i soggetti effettivamente coinvolti nelle operazioni. - Pianificazione anticipata della compilazione telematica
Programmare l’inserimento dei dati sul portale telematico della Camera di Commercio con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del 3 luglio 2026, per gestire eventuali errori o integrazioni.
Seguendo questi accorgimenti, è possibile ridurre il rischio di errori o omissioni e garantire una dichiarazione completa e conforme alla normativa vigente.
SUPPORTO ED ASSISTENZA
Il nostro studio supporta imprese ed enti nella verifica dei dato ambientali, nella predisposizione e nella trasmissione del MUD, garantendo assistenza tecnica durante tutte le fasi dell’adempimento.
Per informazioni, chiarimenti o per affidare la gestione della dichiarazione MUD 2026, siamo a vostra disposizione.
Contatta il numero : 055-9102708
Scrivi a: formazione@ambienta.biz
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: NOVITÀ DAL “DL AMBIENTE” CONVERTITO IN LEGGE.
Posted by Ambienta in News | 14 comments

Legge 13 Dicembre 2024, N.191
La Legge 13 dicembre 2024, n. 191 ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, contenente “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare e l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, noto come DL Ambiente.
La Legge 13 dicembre 2024, n. 191 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024, ed è entrata in vigore il 17 dicembre 2024.
QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI?
Con la conversione in legge del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, mediante la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è stato modificato il comma 16-bis all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, che era stato aggiunto proprio dal DL Ambiente, recante norme sulla gestione dei rifiuti e sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Vediamo il testo del comma 16-bis dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, com’era previsto dal DL 153/2024 e com’è stato modificato con la L. 191/2024:
DECRETO –LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153
Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali Comma 16-bis.
Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.
LEGGE 13 DICEMBRE 2024, N.191
Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali Comma 16-bis.
Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura .
CONCLUDENDO
Il nuovo comma, nella sua versione definitiva, elimina dunque la necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento per il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’ANGA, purché ricopra tale ruolo da almeno tre anni consecutivi. Non è più quindi necessario che il legale rappresentante abbia già svolto il ruolo di responsabile tecnico.
La semplificazione è valida esclusivamente per il legale rappresentante in relazione alla propria impresa. Non si estende quindi a eventuali ruoli analoghi presso altre aziende.
La verifica del requisito temporale (tre anni consecutivi) è demandata alle Sezioni regionali dell’Albo, che si avvalgono dei dati disponibili presso le Camere di commercio.
RENTRI, IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE.
Posted by amAdmibienta in News | 11 comments

RENTRI, IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE
Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti
Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
OBIETTIVI
Il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti ha come primo obiettivo quello di dematerializzare la documentazione cartacea (registri di carico e scarico, documenti di accompagnamento dei rifiuti) per passare al sistema digitale. Tutto ciò consentirà l’interazione telematica con il Sistema del Registro Nazionale.
Sarà inoltre possibile la circolazione in formato elettronico dei documenti di accompagnamento dei rifiuti. Grazie alla digitalizzazione migliorerà il sistema di tracciabilità dei rifiuti e gli organi di sicurezza potranno effettuare controlli facilitati.
SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
Il DM 59/2023 elenca esplicitamente quali sono i soggetti che devono iscriversi al RENTRI:
- Glienti e le imprese che effettuano iltrattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli entie le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.
I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamentee potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati.
L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi
Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
STRUTTURA DEL RENTRI
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il RENTRI si compone di due sezioni:
sezione anagrafica: comprende i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti.
sezione tracciabilità: monitora il flusso dei rifiuti attraverso la registrazione di informazioni relative ai formulari di trasporto e ai registri di carico e scarico.
CONTRIBUTI ANNUALI
Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
- 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
- 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i NUOVI modelli di Registro cronologico di Carico e Scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti FIR.
Da questa data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati neppure se già vidimati.
Il processo di digitalizzazione del Registro di Carico e Scarico sarà graduale
L’impresa che dovrà iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 utilizzerà direttamente i Registri di carico e scarico digitali.
Le imprese, invece, che dovranno iscriversi entro il 14/08/2025 e il 13/02/2026 utilizzeranno, fino al momento dell’iscrizione al RENTRI, i Registri di carico e scarico in formato cartaceo con i NUOVI modelli, scaricabili liberamente, gratuitamente e senza iscrizione dal portale dal 4 novembre 2024 e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti .
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DI RIFIUTI
L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.
Con l’art. 5 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportato nell’allegato II al regolamento.
Dal 13 febbraio 2025 entrano dunque in vigore i nuovi FIR, la vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI.
I “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.
La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.
RIASSUMIAMO GLI SCAGLIONI PER LE ISCRIZIONI OBBLIGATORIE AL PORTALE.

RIASSUMIAMO LE TEMPISTICHE PER LE ADESIONI AI NUOVI FORMAT DEI REGISTRI CARICO E SCARICO E DEI FORMULARI
Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti
A partire dal 13/02/2025:
- obbligo di utilizzo del registro di carico-scarico in formato digitale con il nuovo modello;
- trasmissione al RENTRI i dati del registro i carico-scarico;
- se produttori, emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;
- se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.
A partire dal 13/02/2026:
- se produttori, emettono i FIR in formato digitale;
- trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi;
- se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.
Produttori di rifiuti con più di 10 e fino ai 50 dipendenti
A partire dal 13/02/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;
A partire dalla data di iscrizione al RENTRI dal 15/06/2025 al 14/08/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.
A partire dal 13/02/2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
Altri produttori di rifiuti pericolosi
A partire dal 13/02/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;
A partire dalla data di iscrizione al RENTRI dal 15/12/2025 al 13/02/2026:
- tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.
A partire dal 13/02/2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
Per maggiori dettagli consultare il sito
I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatti: Ufficio consulenza – 055/9102708 – formazione@ambienta.biz



