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LA DISCIPLINA CIRCA L’APPLICAZIONE DEL GREEN PASS

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30.09.21

LA DISCIPLINA CIRCA L’APPLICAZIONE DEL GREEN PASS

DOVE E’ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS:

Il 23 Luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Legge N. 105 contente le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2. Il decreto prevedeva a partire dal 06 Agosto l’obbligo di esibizione del Green Pass per l’accesso a: 

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive.
  • Musei, altri istituti e lughi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche quelli presenti all’interno di strutture ricettive), limitatamente alle attività al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

Con il Decreto Legge N. 111 pubblicato il 06 Agosto 2021, l’obbligo di presentazione del Green Pass è stato esteso, a partire dal 01 Settembre, a tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonche’ gli studenti universitari. Il mancato possesso del Green Pass da parte di personale docente e ATA viene considerato assenza ingiustificata e, a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro si intende sospeso e non si riceve stipendio né ulteriore compenso. L’intera attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria si svolge in presenza, senza obbligo di green pass per gli studenti.

Lo stesso decreto ha anche esteso l’obbligo del Green Pass per l’accesso ad alcuni mezzi di trasporto quali:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il Decreto Legge N. 122 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Settembre estende l’obbligo di presentazione del Green Pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative. Sono quindi obbligati a presentare il Green Pass anche i genitori che accompagnano i figli a scuola o i lavoratori che devono effettuare degli interventi all’interno di tali contesti. In quest’ultimo caso la verifica del possesso del Green Pass oltre che dal dirigente scolastico al momento dell’accesso all’istituto dovrà esssere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Segnaliamo che lo stesso decreto introduce a partire dal 10 Ottobre l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Come per il personale scolastico, anche per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie che non si vaccineranno è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e di conseguenza non è prevista la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

In ultimo con il Decreto Legge n. 127 del 21 Settembre 2021 si estende a partire dal 15 Ottobre, fino al 31 Dicembre, l’obbligo di presentazione della certificazione verde a tutti i lavoratori per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

IL GREEN PASS NEI LUOGHI D LAVORO:

Il personale degli enti pubblici e delle imprese private, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass. Tale obbligo riguarda anche i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso tali luoghi anche sulla base di contratti esterni. Per quest’ultimi, il possesso della certificazione verde oltre che dal datore di lavoro dell’ente pubblico in cui si va a prestare il servizio, deve essere verificato anche dai rispettivi datori di lavoro.

Entro il 15 Ottobre i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per la verifica, anche a campione, dei Green Pass, prediligendo che la verifica sia effettuata, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti che saranno incaricati dal datore di lavoro di effettuare le verifiche del Green Pass, da effettuarsi mediante l’utilizzo dell’APP VerificaC19, dovranno essere formalmente incaricati dal datore di lavoro mediante un atto scritto.

Qualora un lavoratore sia sprovvisto della certificazione verde, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non saranno retribuiti.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta entro il termine del 31.12.2021.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro senza Green Pass il lavoratore è soggetto alle conseguenze disciplinari secondo il settore di appartenzneza e ad una sanzione da 600€ a 1500€. I soggetti incaricati della verifica del possesso della certificazione verde dovranno comunicare al prefetto eventuali violazioni riscontrate, il prefetto procederà quindi con l’emissione delle sanzioni. Sono soggetti ad una sanzione da 600€ a 1500€ anche i datori di lavoro che non  adottano le misure organizzative per la verifica del Green Pass.

CHI E’ ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS:

Sono esonerati dall’applicazione  delle normative sull’utilizzo del Green Pass i soggetti che per età sono esclusi dalla campagna vaccinale (bambini fino a 12 anni), ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEL GREEN PASS:

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo dell’APP VerificaC19, scaricabile gratutitamente da AppStore e PlayStore.

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

COME AVVIENE LA VERIFICA:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Tutte le FAQ relative all’impiego del Green Pass ed alla relativa verifica sono disponibili sul sito del governo al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Dato che la norma è in continua evoluzione vi terremo aggiornati su eventuali aggiornamenti.

DECRETO LEGGE 23.07.21 COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEI GREEN PASS

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30.07.21

DECRETO LEGGE 23.07.21 COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEI GREEN PASS

Il 23 Luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Legge contente  le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2.

Secondo quanto disposto dall’Art. 2 cambiano i parametri per la collocazione delle regioni nelle varie fasce.

A. Rientreranno in zona bianca le regioni in cui si verifichino alternativamente queste condizioni:

  1. Incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.00 abitanti per 3 settimane consecutive
  2. Incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.00 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:
  3. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
  4. il tasso di occupazione dei posti letto terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.

B. Rientreranno in zona gialla le regioni in cui si verifichino alternativamente queste condizioni:

  1. Incidenza settimanale dei contagi compresa tra i 50 ed i 150 casi ogni 100.00 abitanti per 3 settimane consecutive
  2. Incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.00 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:
  3. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
  4. il tasso di occupazione dei posti letto terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.

C. Rientreranno in zona arancione le regioni in cui l’icidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.00 abitanti salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d).

D. Rientreranno in zona rossa le regioni in cui si verifichino queste condizioni:

  1. Incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.00 abitanti e si verificano entambe le seguenti condizioni:
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 40%;
  3. il tasso di occupazione dei posti letto terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%.

IMPIEGO DEL GREEN PASS:

Dal 06 Agosto in zona bianca l’accesso ai servizi di seguito indicati è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive.
  • Musei, altri istituti e lughi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche quelli presenti all’interno di strutture ricettive), limitatamente alle attività al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialle, arancione e rosse per quei servizi ed attività consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. Sono esonerati dall’applicazione invece i soggetti che per età sono esclusi dalla campagna vaccinale (bambini fino a 12 anni), ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEL GREEN PASS:

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo dell’APP VerificaC19, scaricabile gratutitamente da AppStore e PlayStore.

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

COME AVVIENE LA VERIFICA:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

CHI SONO GLI OPERATORI CHE POSSONO EFFETTUARE LA VERIFICA:

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

DECRETO LEGGE 18.05.2021 N. 65

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26.05.21

DECRETO LEGGE 18.05.2021 N. 65

MISURE URGENTI RELATIVE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il 18 Maggio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Legge contente  le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2.

Secondo quanto disposto dall’Art. 13, la collocazione delle regioni nelle varie fasce non è più decisa dal Ministro della Salute, sentiti i governatori delle singole regioni, sulla base di 21 parametri che andavano a determinare l’indice RT della regione stessa, bensì in base al tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari e all’incidenza settimanale dei casi.  

Con un’incidenza settimanale di 250 casi ogni centomila abitanti la regione sarà collocata in zona rossa, con 150-250 casi ogni centomila in zona arancione e con 50-150 casi ogni centomila in zona gialla.

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte che hanno valenza nelle zone gialle:

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

Dal 18 Maggio il coprifuoco è posticiapato alle ore 23.00. Dalle 23.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, salute e necessità. Dal 07 Giugno al 20 Giugno il coprifuoco verrà ulteriormente postecipato alle 24.00 per sparire completamente a partire dal 21 Giugno. Nelle zone bianche già dal 18 Maggio non si applica nessun coprifuoco.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Dal 1° giugno Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite anche al chiuso nel rispetto degli orari di spostamento sopra indicati.

ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI:  

 Dal 22 Maggio riapriranno anche nei giorni festivi e prefestivi le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, nonché di altre strutture ad essi assimilabili.

SPORT:

Dal 24 Maggio potranno riaprire le palestre anche al chiuso a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali  siano  dotati  di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. Dal 01 Luglio potranno riprendere le attività anche le piscine al chiuso ed i centri benessere.

Dal 01 Giugno gli eventi sportivi all’aperto potranno svolgersi con la presenza del pubblico, dal 01 Luglio tale opportunità sara estesa anche agli eventi al chiuso rispettando il limite di capienza del 25% rispetto a quella massima o comunque non oltre mille persone all’aperto e cinquecento al chiuso.

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE:

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.  Riprendono invece gradualmente le seguenti attività:

  • Parchi tematici e di divertimento (es. Gardaland, Mirabilandia): potranno riprendere le attività dal 15 Giugno.
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar): potranno riprendere le attività dal 01 Luglio.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi: potranno riprendere le attività dal 01 Luglio.
  • Musei e altri istituti e luoghi della cultura: in tali ambienti gli accessi dovranno essere contingentati in modo da evitare assembramenti e la distanza minima di almeno 1 mt.

FESTE E CERIMONIE:

Dal 15 giugno 2021 sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con  la  prescrizione che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi COVID-19 ovvero le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall’infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2.

CORSI DI FORMAZIONE:

Dal 01 Luglio i corsi di formazione pubblici e privati, di qualsiasi tipologia potranno svolgersi anche in presenza. Ricordiamo che i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono svolgersi in presenza anche prima di tale data.

TENUTA TELEMATICA DEI REGISTRI RIFIUTI

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12.02.21

TENUTA TELEMATICA DEI REGISTRI RIFIUTI

IL NUOVO SERVIZIO OFFERTO DA AMBIENTA

Ambienta Srl propone ai propri clienti, soggetti all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, un nuovo servizio consistente nella compilazione telematica degli stessi garantendo il loro aggiornamento continuo in rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente (ogni 15 giorni).

Con questa soluzione l’azienda cliente ha la possibilità di alleggerire il carico di lavoro interno per la corretta tenuta dei movimenti di carico e scarico rifiuti, ed avere la certezza di una compilazione professionale degli stessi senza rischi di incorrere in inesattezze formali.
Tali inesattezze, catalogate dalla normativa vigente come “dati incompleti od inesatti” possono andare da errori di trascrizione a riferimenti interni incrociati mancanti o a dimenticanze, quali ad esempio, formulari non registrati. Le sanzioni in questi casi sono piuttosto ingenti e difficilmente contestabili in caso di ricorso, inoltre, il trattamento sanzionatorio prevede il cumulo delle sanzioni previste per ciascun illecito (cumulo materiale) e, nel caso di infrazione reiterata o di più disposizioni, si soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Aderendo al servizio proposto da Ambienta si ridurrà notevolmente il rischio di incorrere in queste tipologie di errore, poiché il sistema utilizzato da Ambienta ad ogni inserimento di un nuovo movimento garantisce la possibilità di controllo incrociato e retroattivo su ogni operazione riguardante la tipologia di rifiuto considerata.

Altro vantaggio risiede nel fatto che, in caso di ispezioni da parte degli enti di controllo, i nostri tecnici saranno in grado di visualizzare da remoto tutte le operazioni che il cliente avrà stampato su carta vidimata e che gli ispettori andranno ad analizzare. Così facendo, in caso di necessità di chiarimenti, le risposte potranno essere fornite immediatamente.

Tra i servizi correlati alla tenuta elettronica dei registri Ambienta Srl offre ai propri clienti la possibilità di essere incaricata della vidimazione dei foglio su cui andranno stampate le pagine di registro fornite dai nostri tecnici nonché quella di creare un profilo utente aziendale, sulla piattaforma da noi utilizzata, con cui poter monitorare lo stato delle registrazioni in remoto in ogni momento.

Al cliente è richiesto di:

  • Compilare ogni 15 giorni un modulo, da noi fornito, in cui riportare le giacenze dei vari CER gestiti dall’azienda.
  • Inviare le scansioni delle quarte copie dei formulari al ns. personale incaricato all’atto della ricezione degli stessi.
  • Stampare sui fogli precedentemente vidimati le operazioni che saranno inviate dal nostro personale in formato PDF a cadenza regolare.

Se interessati vi invitiamo a contattarci per un preventivo personalizzato.

Per ulteriori chiarimenti potete chiamarci al n. 055/9102708 oppure scriverci all’indirizzo: bertaccini@ambienta.biz.

D.P.C.M. 13.10.2020

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20.10.20

D.P.C.M. 13.10.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERNO TERRITORIO NAZIONALE

Con il DPCM firmato il 13 Ottobre viene abrogato il precedente DPCM del 07 Agosto 2020. Le nuove misure sono in vigore dal 14 Ottobre al 13 Novembre.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

è obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarlo in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione nei casi in cui, sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina:

  • I soggetti che stanno svolgento attività sportiva,
  • I bambini di età inferiore a 6 anni,
  • I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

DIVIETO DI SPORT DI CONTATTO AMATORIALI:

sono vietate le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

DISCOTECHE:

restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati distanziati di almeno 1 mt. Sono ammessi massimo mille spettatori negli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso.

FESTE E CERIMONIE:

sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le cerimonie civili e religiose e le feste conseguenti sono consentite con la partecipazione di massimo 30 persone nel rispetto dei protocolli vigenti. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere più di 6 persone non conviventi. È inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina anche in casa in presenza di persone non coviventi.

GITE SCOLASTICHE:

sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guide e le uscite didattiche comunque denominate. Restano attive le attività di tirocinio.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:

si possono svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentire sino alle 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00.

ATTIVITA’ LAVORATIVE:

tutte le attività produttive industriali e commerciali devono continuare a rispettare i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i protocolli predisposti per i cantieri del 24 aprile 2020 e quello per il settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.


SI RIBADISCE QUINDI CHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:


UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

Si deve tenere costantemente la mascherina in tutte le situazioni in cui non sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

INFORMAZIONI AI LAVORATORI:

Il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).

Le informazioni, che devono essere fornite riguardano:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
    • l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc).
    • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
    • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di  lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI:

Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno quotidianamente e comunque in funzione dei turni di lavoro, inoltre deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. I prodotti utilizzati per la sanificazione possono essere normali prodotti di pulizia disinfettanti ad azione virucida, quali ad esempio, etanolo a concentrazioni pari al 70% e prodotti a base di cloro a una concetrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina). La pulizia deve concentrarsi sulle superfici maggiormente toccate (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc.).

Se presenti impianti di areazione deve essere garantita la loro sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo la massima ventilazione dei locali.

Vi consigliamo di matenere la registrazione delle sanificazioni.

SERVIZIO MENSA:

Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.

RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA:

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Vi consigliamo di matenere il registro degli ingressi in azienda o comunque di ritirare l’autodichiarazione circa l’assenza di sintomi di coloro che accedono in azienda.

SORVEGLIANZA SANITARIA:

La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:

vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

In ogni cantiere deve essere presente il presidio sanitario (inteso come cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione).

FORMAZIONE IN PRESENZA:

Secondo quanto previsto dall’art. 1 lettera r) del D.P.C.M. del 13/10/2020 la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza resta possibile.

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che l’aula formativa di Ambienta è stata attrezzata con appositi pannelli in plexiglass per garantire la piena sicurezza dei nostri allievi. I tecnici di Ambienta restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

COVID-19 Istruzioni volte alla limitazione della diffusione del contagio

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25.02.20

L’allarme sanitario derivante dalla prima diffusione nel nostro Paese del Covid-19, più comunemente chiamato Coronavirus, ha comportato alcuni obblighi per le aziende.
In questa direzione va il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 del Consiglio dei Ministri con “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, oltre a misure di contenimento per gli 11 Comuni più colpiti dal contagio, indica ulteriori cautele valide per tutto il territorio nazionale.
Tra queste, ad esempio, l’obbligo per chi sia transitato ed abbia sostato nei Comuni interessati a partire dal 1° febbraio scorso di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per
territorio, che potrà disporre le misure ritenute necessarie, inclusa la permanenza domiciliare.
Oltre a ribadire come, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, il provvedimento sollecita le imprese ad invitare i lavoratori ad adottare alcuni accorgimenti (tra cui lavarsi frequentemente le mani, curare l’igiene delle superfici, evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell’influenza).
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

MODI DI TRASMISSIONE ED INCUBAZIONE

Il COVID-19 è un virus che si trasmette tramite:

  • saliva, tosse e starnuti.
  • Contatti diretti e ravvicinati (entro un metro).
  • Toccandosi bocca, naso ed occhi, se le mani sono state precedentemente contaminate.

Si ritiene che il periodo di incubazione possa arrivare a 14 giorni.

SINTOMI

Come altre malattie respiratorie, può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più gravi come polmonite e difficoltà respiratorie.

PREVENZIONE

Si allega il documento emesso dall’Istituto Superiore di Sanità: “nuovo coronavirus Dieci comportamenti da seguire” che vi consigliamo di inoltrare ai Vs. dipendenti.