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Rischio Caldo 2026: e’ attiva l’Ordinanza della Regione Toscana N°2 del 28 Maggio 2026.
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Guida pratica e sanzioni per le imprese.
L’estate 2026 è iniziata con temperature insolitamente elevate già dalla fine di maggio. Per far fronte a questa precoce ondata di calore, il Presidente della Regione Toscana ha firmato con largo anticipo l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 28 maggio 2026.
Questo provvedimento impone obblighi e divieti tassativi per tutelare la salute dei lavoratori esposti al sole, introducendo pesanti sanzioni in caso di inadempienza.
Di seguito la nostra guida operativa con le scadenze, i settori interessati, come monitorare il rischio e la procedura corretta da seguire per la tua azienda.
Cosa prevede l’Ordinanza (in vigore fino al 31 agosto 2026)
L’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui il rischio calore è massimo.
- I settori coinvolti: Il divieto riguarda esclusivamente le attività all’aperto nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.
- Chi è escluso: Sono escluse dal divieto le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori, ma esclusivamente per interventi urgenti di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia dell’incolumità pubblica (fermo restando l’obbligo di adottare misure di mitigazione del rischio).
- Ambienti indoor e altri settori: Per le attività all’aperto non incluse nel divieto e per i lavori svolti in ambienti chiusi non climatizzati (ma influenzati dalle temperature esterne, come officine, reparti saldatura o logistica), l’applicazione delle misure preventive rimane fortemente raccomandata.
Dove visionare i “Bollini” del Rischio in tempo reale.
Il divieto orario (12:30 – 16:00) non si applica indiscriminatamente tutti i giorni, ma scatta solo nei giorni in cui il rischio è classificato come “ALTO” (ovvero con un tasso di stress termico $\ge 120\%$ rispetto ai limiti raccomandati).
I datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare quotidianamente il livello di rischio. Il canale ufficiale da consultare è la mappa previsionale del progetto Worklimate (Inail-CNR), riferita allo scenario ore 12:00 per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”.
Link ufficiale per il monitoraggio quotidiano: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
Se per la vostra area geografica di riferimento la mappa presenta il bollino ROSSO (Rischio Alto), le attività all’aperto nei settori sopra indicati dovranno essere obbligatoriamente sospese nella fascia oraria indicata.
Procedura operativa per le imprese: cosa fare passo dopo passo
Per non incorrere in sanzioni e garantire la sicurezza dei lavoratori, raccomandiamo ai datori di lavoro e ai responsabili della sicurezza di adottare la seguente procedura :
- Consultazione quotidiana: Designare un addetto in azienda (es. il preposto o il capocantiere) che ogni mattina verifichi il colore del “bollino” sul portale Worklimate.
- Riorganizzazione dei turni: In caso di previsione di rischio “Alto”, anticipare l’inizio dell’attività lavorativa al mattino presto o posticiparla alle ore serali (es. richiedendo deroghe comunali per i limiti acustici nei cantieri edili).
- Integrazione del POS e del DVR: Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, per i cantieri, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) inserendo una sezione specifica dedicata al rischio microclima e le relative misure preventive.
- Misure di tutela immediata in cantiere/campo:
- Fornire acqua fresca in abbondanza (raccomandando di bere almeno un bicchiere ogni 15-20 minuti, evitando bevande zuccherate o ghiacciate).
- Allestire aree di sosta ombreggiate (gazebi, ombrelloni o aree fresche riparate).
- Fornire abbigliamento idoneo: indumenti leggeri, traspiranti, a trama fitta, di colore chiaro (non bianco) e copricapo con coprinuca, oltre ad occhiali da sole con filtri UV.
- Evitare il lavoro in solitario per consentire il monitoraggio reciproco dei primi sintomi di stress da calore (crampi, vertigini, nausea).
- Formazione e Addestramento: Informare e formare adeguatamente i lavoratori e gli addetti al primo soccorso sul riconoscimento tempestivo dei sintomi del colpo di calore e sulle manovre d’emergenza da attuare.
Quali sono le sanzioni in caso di violazione?
La vigilanza sul rispetto dell’ordinanza e delle norme di sicurezza è affidata agli ispettori delle Aziende USL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- La violazione del divieto orario comporta la denuncia penale ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo reati più gravi.
- In caso di infortunio grave o decesso per colpo di calore causato da mancata prevenzione, si applicano le sanzioni per lesioni colpose o omicidio colposo con responsabilità diretta del datore di lavoro e dell’impresa (D.Lgs. 231/01).
Contattaci per avere maggiori informazioni e richiedere una procedura da allegare ai documento per la sicurezza.
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