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ORDINANZA REGIONALE N.40 DEL 22.04.20

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ORDINANZA REGIONALE N.40 DEL 22.04.20

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI

L’Ordinanza regionale n. 40 del 22 Aprile 2020 indica una serie di disposizioni da applicare a tutti i cantieri in corso e ai cantieri sospesi di cui sarà disposta la riapertura durante lo stato di emergenza.

I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni di seguito indicate entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, i cantieri sospesi invece dovranno adeguarsi prima dell’apertura, al momento in cui sarà consentita la ripresa delle attività.

In linea generale per i cantieri in corso e prima di disporre l’apertura dei cantieri, è necessario che il CSE, laddove presente, o il datore di lavoro nel caso di una sola impresa:

  1. provveda all’integrazione del PSC con le misure anticontagio Covid-19;
  2. richieda all’impresa affidataria e alle imprese esecutrici l’integrazione del/dei POS alle disposizioni comuni del PSC. L’impresa affidataria è tenuta ad integrare il PSS/POS alle misure anticontagio COVID-19, in caso di assenza di PSC;
  3. provveda a valutare, di concerto con il datore di lavoro, il responsabile dei lavori e l’impresa affidataria, la necessità/opportunità di adeguare il cronoprogramma e il Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di ridurre ulteriormente i rischi indotti da lavorazioni interferenti dovuti alla situazione sanitaria attuale;
  4. richieda all’impresa affidataria l’adeguamento del programma esecutivo dei lavori. L’impresa affidataria è tenuta all’adeguamento del programma esecutivo dei lavori, in assenza di CSE;
  5. provveda a valutare l’eventuale adeguamento dei costi della sicurezza nonché, in collaborazione agli altri soggetti della Stazione Appaltante/Committente, l’eventuale diminuzione della produttività del cantiere, conseguente a una riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al PSC e al cronoprogramma dei lavori. In tal caso la Stazione Appaltante/Committente procederà all’approvazione della variante contrattuale secondo la normativa vigente;

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria è suggerito che sia aumentata la frequenza delle verifiche del CSE nei cantieri.

Per tutta la durata della fase emergenziale, per i cantieri privati, per i quali non vige l’obbligo di redazione del PSC, ma nei quali sono presenti un’impresa e lavoratori autonomi, non coordinati e non individuati dall’impresa esecutrice, è obbligatorio nominare un responsabile dei lavori, che preferibilmente abbia formazione adeguata al ruolo di CSE, al quale spetta il rispetto delle presenti disposizioni, in rappresentanza del committente.

E’ obbligatorio che rimangano chiuse le ditte che non possono garantire il rispetto delle distanze di sicurezza o, in alternativa, l’utilizzo di presidi di protezione adeguati.

Precauzioni igieniche:

E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e pertanto:

• il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc..

Informazioni ai lavoratori:

Il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).

Le informazioni, che devono essere fornite riguardano:

  1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
  2. l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc). Il datore di lavoro deve assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o ritirando la dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
  3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di  lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Indicazioni per le imprese subcontraenti:

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.

Il Datore di Lavoro Impresa esecutrice (o il CSE, laddove presente, all’interno del PSC), definisce nel POS una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, o il responsabile dei lavori in rappresentanza del committente chiede che l’unica impresa presente in cantiere definisca una procedura nel PSS per i cantieri privati, che tenga conto delle seguenti misure anti-contagio da attuare nei casi di accesso di fornitori/trasportatori ed altro personale esterno.

Sanificazione degli ambienti:

Il Datore di Lavoro (o Il CSE, laddove presente, all’interno del PSC), definisce nel POS una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, o il responsabile dei lavori in rappresentanza del committente chiede che l’unica impresa presente in cantiere definisca una procedura nel PSS per i cantieri privati, che tenga conto delle seguenti misure:

  1. l’organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro;
  2. la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali;
  3. la sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.);
  4. la sanificazione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili, della scaletta e botola dei ponteggi);
  5. la sanificazione giornaliera di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali;
  6. la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
  7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo al massimo la ventilazione dei locali;
  8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

Nel POS e nel PSC o nel PSS per i cantieri privati sarà chiaramente specificato:

  1. le modalità di sanificazione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  2. nel caso di presenza di una persona con Covid-19 la pulizia e sanificazione di quanto indicato ai punti precedenti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
  3. Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione autonomamente vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Presidio sanitario e sorveglianza sanitaria

In ogni cantiere deve essere presente il presidio sanitario (inteso come cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione).

La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Mascherine:

Premesso che occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,8 m ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, è obbligatoria l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento (mascherine chirurgiche). Vista l’attuale situazione di emergenza e la disponibilità in commercio si consiglia l’utilizzo delle mascherine FFP2 e FFP3 fino ad esaurimento scorte in azienda. È necessario fare utilizzare alla medesima squadra di operai, impegnati nella stessa lavorazione durante una fase di lavoro, la stessa tipologia di mascherina per evitare rischi di ulteriori contagi.

Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti urbani indifferenziati.

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