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NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA

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NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA

Il Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 ha variato a partire dal 31 Gennaio 2021 le modalità con cui i soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2, ed i relativi contatti stretti, devono effettuare il periodo di quarantena previsto dalla normativa. Le nuove disposizioni sono meglio dettagliate nella circolare del Ministro della Salute del 30 Dicembre 2021.

La nuova disciplina è stata emanata alla luce della diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 Omicron la quale, secondo gli studi attualmente condotti, sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variate Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Per tali ragioni le disposizioni circa la durata ed il termine della quarantena sono state variate tenendo conto del tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale e della dose di richiamo.

CASI IN CUI NON SI APPLICA LA QUARANTENA:

L’art. 2 del Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 prevede che la quarantena non si applichi a coloro che risultano ASINTOMATICI ed hanno avuto contatti con un soggetto risultato positivo:

  • Nei 120 Giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale (2 dosi di vaccino).
  • Nei 120 Giorni successivi alla guarigione dal virus.
  • Se hanno ricevuto la dose di richiamo (3 dosi di vaccino).

Il contatto di un positivo se rientra in queste casistiche non dovrà quindi sottoporsi a qarantena ma dovrà indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti risultati positivi al COVID-19. Ha inoltre l’obbligo di effettuare un tampone antigentico rapido, oppure un tampone molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, nel caso il tampone sia risultato negativo ripetere lo stesso al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI:

  • SOGGETTI NON VACCINATI: Le persone non vaccinate, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano pertato ricevuto solamente 1 delle due dosi), o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.
  • SOGGETTI VACCINATI DA PIU’ DI 120 GIORNI: Coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni, e che abbiano in corso di validità il Green Pass saranno soggetti ad un periodo di quarantena di 5 giorni al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.

ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CONTAGIATI:

Per coloro che sono risultati positivi ad un test molecolare o antigenico rapido ed hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purchè i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.

Ricordiamo che con l’ordinanza n. 66 del 28 Dicembre 2021, in vigore dal 29 Dicembre 2021, la Regione Toscana  ha disposto che in caso di positività al test antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva conferma con il tampone molecolare, lo stesso test avrà validità anche per stabilire i criteri di fine isolmento e fine quarantena rispettando i giorni previsti dalle normative nazionali.

Riportiamo di seguito le schede riepilogative elaborate da ANCI Toscana circa le modalità di quarantena e sulle nuove disposizioni in vigore al partire dal 10 Gennaio che estendono l’obbligo di Green Pass rafforzato anche per accedere ad esempio ai mezzi di trasporto pubblici, ad alberghi e strutture ricettive ai servizi di ristorazione all’aperto.

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