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ORDINANZA REGIONALE N.38 DEL 18.04.20

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ORDINANZA REGIONALE N.38 DEL 18.04.20

MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’Ordinanza regionale del 18 Aprile 2020 indica una serie di attività che i datori di lavoro devono effettuare per garantire il contrasto della diffusione del virus COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro. Le seguenti disposizioni si applicano a TUTTI gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno  assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il protocollo condiviso del 14 Marzo 2020.

Test sierologici:

Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di uno spazio, qualora necessario, in cui eseguire i test e fornire informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendono sottoporsi VOLONTARIAMENTE allo screening. (I test seriologici sono VOLONTARI). Maggiori dettagli nell’ordinanza n. 39 del 19.04.20 allegata alla presente.

Percorso casa-lavoro:

Se per lo spostamento dal proprio domicilo al luogo di lavoro sono utilizzati i mezzi pubblici è obbligatorio l’utilizzo di mascherina e raccomandato l’uso di guanti monouso e la pulizia delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Per chi usa mezzi propri è consigliato l’uso della bicicletta e della mascherina se in due nella stessa auto.

Accesso al luogo di lavoro:

E’ necessario lavarsi accuratamente le mani prima di accedere al posto di lavoro, utilizzare la mascherina, e ove compatibile o richiesto dall’attività usare guanti monouso. Durante l’attività è raccomandata la frequente pulizia delle mani. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dispenser di gel detergente, mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso.

Febbre o sintomi:

In presenza di febbre o sintomi compatibili al COVID-19 è obbligatorio rimanere presso la propria abitazione. Il datore di lavoro quotidianamente, all’inizio di ogni turno, deve misurare la febbre ai dipendenti o ritirare la loro dichiarazione sostitutiva.

Distanza interpersonale:

La distanza interpersonale da mantenere nel luogo di lavoro è di almeno 1,8 mt. È comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi chiusi in cui vi siano più persone e in spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 mt.

Se non è possibileil mantenimento della distanza di 1,8 mt è necessario introdurre elementi di separazione tra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come le mascherine FFP2 senza valvola (qualora non siano reperibili utilizzare 2 mascherine chirurgiche contempoaraneamente).

Sanificazione degli ambienti:

Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno quotidianamente e comunque in funzione dei turni di lavoro, inoltre deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. I prodotti utilizzati per la sanificazione possono essere normali prodotti di pulizia disinfettanti ad azione virucida, quali ad esempio, etanolo a concentrazioni pari al 70% e prodotti a base di cloro a una concetrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina). La pulizia deve concentrarsi sulle superfici maggiormente toccate (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc.). Tali adempimenti devono essere registrati dal datore di lavoro o da un suo delegato su supporto cartaceo o informatico con auto-dichiarazione.

Se presenti impianti di areazione deve essere garantita la loro sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo la massima ventilazione dei locali.

Servizio Mensa:

Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.

Informazioni ai lavoratori:

Il datore di lavoro informa i propri lavoratori circa le presenti disposizioni consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei lacali appositi depliants informativi.

Protocollo Anti-Contagio:

Utilizzando il modello in allegato i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte. L’adozione del protocollo anti-contagio è necessaria per lo svolgimento delle attività. Quest’ultimo deve essere inviato all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza Regionale per le attività aperte al 18/04/2020, per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. Il protocollo anti-contagio dovrà essere messo a dispozione presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.

I nostri consulenti sono a disposizione per supportare le aziende in tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

In allegato il testo completo dell’ordinanza e i modelli per la redazione del protocollo anti contagio da inoltrare all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it

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