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SICUREZZA E PATENTE A PUNTI: IL D.L. n. 19/2024 E’ LEGGE.
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SICUREZZA E PATENTE A PUNTI:
IL D.L. n. 19/2024 E’ LEGGE
Dal 1° Ottobre le imprese e i lavoratori autonomi del settore edilizia saranno tenuti ad essere in possesso della Patente a Crediti.
Il Decreto Legge n. 19 del 2 Marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, noto anche come Decreto PNRR 2024, ha aggiornato il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, introducendo tra le altre novità quella della Patente a Crediti per l’Edilizia.
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al Dlgs.9 Aprile 2008 n. 81 sono state apportate le seguenti modificazioni:
l’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale…..”
La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per fare richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).
Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.
La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:
• 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR, del POS o del Piano di emergenza ed evacuazione; la mancata formazione ed addestramento.
• 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
• 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
• 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
• 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente assoluta o parziale del lavoratore;
• 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea assoluta di almeno 40 GG del lavoratore.
Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del Lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.
Chi subisce decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza.
La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’art.37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino ad un massimo di 15 a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione dei punti.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 verrà applicata una sanziona amministrativa da sei a dodicimila euro non soggetta alla procedura di diffida di cui all’Art. 301- bis del Testo unico sicurezza, nonché l’esclusione della partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.36, per un periodo di sei mesi.
Non saranno obbligati al possesso della patente a punti:
• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Sarà obbligo dei committenti verificare il possesso della patente a punti.
I nostri tecnici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Contatti: Irene Bertaccini – 055/9102708 – bertaccini@ambienta.biz