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ORDINANZA REGIONALE N.38 DEL 18.04.20

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20.04.20

ORDINANZA REGIONALE N.38 DEL 18.04.20

MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’Ordinanza regionale del 18 Aprile 2020 indica una serie di attività che i datori di lavoro devono effettuare per garantire il contrasto della diffusione del virus COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro. Le seguenti disposizioni si applicano a TUTTI gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno  assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il protocollo condiviso del 14 Marzo 2020.

Test sierologici:

Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di uno spazio, qualora necessario, in cui eseguire i test e fornire informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendono sottoporsi VOLONTARIAMENTE allo screening. (I test seriologici sono VOLONTARI). Maggiori dettagli nell’ordinanza n. 39 del 19.04.20 allegata alla presente.

Percorso casa-lavoro:

Se per lo spostamento dal proprio domicilo al luogo di lavoro sono utilizzati i mezzi pubblici è obbligatorio l’utilizzo di mascherina e raccomandato l’uso di guanti monouso e la pulizia delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Per chi usa mezzi propri è consigliato l’uso della bicicletta e della mascherina se in due nella stessa auto.

Accesso al luogo di lavoro:

E’ necessario lavarsi accuratamente le mani prima di accedere al posto di lavoro, utilizzare la mascherina, e ove compatibile o richiesto dall’attività usare guanti monouso. Durante l’attività è raccomandata la frequente pulizia delle mani. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dispenser di gel detergente, mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso.

Febbre o sintomi:

In presenza di febbre o sintomi compatibili al COVID-19 è obbligatorio rimanere presso la propria abitazione. Il datore di lavoro quotidianamente, all’inizio di ogni turno, deve misurare la febbre ai dipendenti o ritirare la loro dichiarazione sostitutiva.

Distanza interpersonale:

La distanza interpersonale da mantenere nel luogo di lavoro è di almeno 1,8 mt. È comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi chiusi in cui vi siano più persone e in spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 mt.

Se non è possibileil mantenimento della distanza di 1,8 mt è necessario introdurre elementi di separazione tra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come le mascherine FFP2 senza valvola (qualora non siano reperibili utilizzare 2 mascherine chirurgiche contempoaraneamente).

Sanificazione degli ambienti:

Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno quotidianamente e comunque in funzione dei turni di lavoro, inoltre deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. I prodotti utilizzati per la sanificazione possono essere normali prodotti di pulizia disinfettanti ad azione virucida, quali ad esempio, etanolo a concentrazioni pari al 70% e prodotti a base di cloro a una concetrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina). La pulizia deve concentrarsi sulle superfici maggiormente toccate (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc.). Tali adempimenti devono essere registrati dal datore di lavoro o da un suo delegato su supporto cartaceo o informatico con auto-dichiarazione.

Se presenti impianti di areazione deve essere garantita la loro sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo la massima ventilazione dei locali.

Servizio Mensa:

Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.

Informazioni ai lavoratori:

Il datore di lavoro informa i propri lavoratori circa le presenti disposizioni consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei lacali appositi depliants informativi.

Protocollo Anti-Contagio:

Utilizzando il modello in allegato i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte. L’adozione del protocollo anti-contagio è necessaria per lo svolgimento delle attività. Quest’ultimo deve essere inviato all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza Regionale per le attività aperte al 18/04/2020, per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. Il protocollo anti-contagio dovrà essere messo a dispozione presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.

I nostri consulenti sono a disposizione per supportare le aziende in tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

In allegato il testo completo dell’ordinanza e i modelli per la redazione del protocollo anti contagio da inoltrare all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it

NOVITA’ DPCM 10/04/2020

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16.04.20

NUOVO DPCM 10/04/2020

proroga sospensione attività’ produttive

Con il DPCM del 10 Aprile 2020, in vigore dal 14 Aprile 2020 il govero ha prorogato, su tutto il territorio nazionale, la chiusura delle attività produttive NON ESSENZIALI fino al 03 Maggio 2020.

L’art. 2 comma 1 del nuovo DPCM sospende le attività ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

I codici ateco aggiunti, rispetto all’elenco del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 marzo 2020, sono i seguenti:

ATECO 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

ATECO 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili

ATECO 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

ATECO 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche

ATECO 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (tra le esclusioni previste non compaiono più i codici ateco 33.16 e 33. 17, oggi consentiti)

ATECO 42 Ingegneria civile (tra le esclusioni previste non compare più il codice ateco 42.91, oggi consentito)

ATECO 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

ATECO 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

ATECO 82.20 è stata riformulata la descrizione delle attività di call center consentite

ATECO 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Resta confermata, anche nel nuovo D.P.C.M. (art. 2, comma 5), la possibilità di proseguire l’attività per le ditte che:

– erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

– esercitano produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;

– esercitano produzione, trasporto , commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e prodotti alimentari;

Nonchè ogni attività funzionale all ’emergenza.

Tali aziende, così come quelle aventi codice ateco autorizzato (e unicamente per le attività in esso ricomprese), non devono provvedere ad alcuna comunicazione al Prefetto, potendo esse proseguire nelle loro attività per espressa disposizione normativa.

Il DPCM prevede, inoltre, alcune importanti possibilità per le imprese non specificamente individuate in Allegato 3:

  • le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 3);
  • le attività degli impianti a ciclo continuo produttivo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 6);
  • le  attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 7);
  • È inoltre consentito l’accesso nei siti produttivi delle attività escluse dall’allegato 3 dell’articolo 2, previa comunicazione al Prefetto per svolgere alcune particolari attività: vigilanza, conservative e di manutenzione, pulizia e sanificazione, gestione pagamenti, spedizione e ricezione merce.

Di seguito il testo completo del DPCM 10/04/2020 e i modelli per le comunicazioni da inoltrare al prefetto.

INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19

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08.04.20

Vi invitiamo a prendere visione delle indicazioni per la tutele della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19 pubblicate il 30 Marzo 2020 da AIDII (Associazione Italiana Igenisti Industriali)

Rinvio comunicazioni rifiuti al 30 Giugno

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03.04.20

L’art. 113 del D. Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede il rinvio al 30 giugno di alcune comunicazioni in materia di rifiuti.

Le scadenze, così posticipate, riguardano:

  • la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)1; 
  • la presentazione annuale dei dati relativi all’immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi2;
  • la comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell’anno 20193.
  • il versamento annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali4.

Note

  1. di cui all’art. 6, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  2. di cui all’art. 15, comma 3, del D. Lgs 20 novembre 2008, n. 188.
  3. di cui all’art. 33, comma 2, del D. Lgs 14 marzo 2014, n. 49.
  4. di cui all’art. 24, comma 4, del D. Lgs 3 giugno 2014, n. 120.

COVID-19 Istruzioni volte alla limitazione della diffusione del contagio

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25.02.20

L’allarme sanitario derivante dalla prima diffusione nel nostro Paese del Covid-19, più comunemente chiamato Coronavirus, ha comportato alcuni obblighi per le aziende.
In questa direzione va il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 del Consiglio dei Ministri con “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, oltre a misure di contenimento per gli 11 Comuni più colpiti dal contagio, indica ulteriori cautele valide per tutto il territorio nazionale.
Tra queste, ad esempio, l’obbligo per chi sia transitato ed abbia sostato nei Comuni interessati a partire dal 1° febbraio scorso di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per
territorio, che potrà disporre le misure ritenute necessarie, inclusa la permanenza domiciliare.
Oltre a ribadire come, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, il provvedimento sollecita le imprese ad invitare i lavoratori ad adottare alcuni accorgimenti (tra cui lavarsi frequentemente le mani, curare l’igiene delle superfici, evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell’influenza).
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

MODI DI TRASMISSIONE ED INCUBAZIONE

Il COVID-19 è un virus che si trasmette tramite:

  • saliva, tosse e starnuti.
  • Contatti diretti e ravvicinati (entro un metro).
  • Toccandosi bocca, naso ed occhi, se le mani sono state precedentemente contaminate.

Si ritiene che il periodo di incubazione possa arrivare a 14 giorni.

SINTOMI

Come altre malattie respiratorie, può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più gravi come polmonite e difficoltà respiratorie.

PREVENZIONE

Si allega il documento emesso dall’Istituto Superiore di Sanità: “nuovo coronavirus Dieci comportamenti da seguire” che vi consigliamo di inoltrare ai Vs. dipendenti.

NEWS DI GENNAIO

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03.01.20

Cliccando sul link sottostante è possibile accedere alla newsletter mensile, all’interno troverete le principali novità in tema di sicurezza, prevenzione e protezione, di tutela e normativa ambientale, le scadenze del mese e i corsi messi in programma dall’agenzia. In particolare questo mese parliamo di:

  • Infortuni e malattie professionali: i dati del 1° Semestre 2019
  • INAIL: il nuovo modello OT23 sostituisce il modello OT24
  • Dirigente, preposto e lavoratore: la catena di comando e controllo

NEWS DI SETTEMBRE – OTTOBRE

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03.10.19

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  • Infortuni e malattie professionali: i dati del 1° Semestre 2019
  • INAIL: il nuovo modello OT23 sostituisce il modello OT24
  • Dirigente, preposto e lavoratore: la catena di comando e controllo

news di Settembre-Ottobre

NEWS DI LUGLIO-AGOSTO

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06.08.19

Cliccando sul link sottostante è possibile accedere alla newsletter mensile, all’interno troverete le principali novità in tema di sicurezza, prevenzione e protezione, di tutela e normativa ambientale, le scadenze del mese e i corsi messi in programma dall’agenzia. In particolare questo mese parliamo di:

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 27787: la formazione adeguata e la condotta abnorme del lavoratore
  • INAIL: Concorso “Buone pratiche in edilizia”

news di Luglio-Agosto 2019

NEWS DI GIUGNO

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25.06.19

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  • CIVA: Il nuovo applicativo dell’INAIL per la richiesta dei servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi.
  • Direttiva UE 2019/130: Agenti cancerogeni e mutageni, le novità apportate alla direttiva 2004/37/CE.
  • 22 Giugno scadenza presentazione dichiarazione MUD.

news di Giugno

NEWS DI MAGGIO

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24.05.19

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  • ISO 45001 e Legislazione
  • Bando ISI 2018: 30 Maggio termine ultimo per la presentazione delle domande
  • 22 Giugno scadenza presentazione dichiarazione MUD.

news di Maggio