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COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

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01.07.22

COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

In data 30.06.2022 è stato pubblicato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, tale protocollo va ad aggionare quellodel 6 aprile 2021 fin’ora in vigore.

I datori di lavoro devono aggiornare il proprio protocollo covid-19 applicando le misure elencate di seguito, eventualmente integrandole con altre equivalenti o più incisive tenendo conto delle caratteristiche specifiche della propria azienda e dietro consultazione del medico competente nonché delle parti sociali qualora presenti.

INFORMAZIONE

Tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro deve essere informato circa le misure precauzionali da adottare. Nello specifico almeno circa:

  • La consapevolezza ed accettazione di non poter accedere, o di non poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove si presentino sintomi riconducibili al COVID-19 (sintomi di influenza ed alterazione della temperatura).
  • L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda.
  • Impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della mansione lavorativa accertandosi di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
  • Il complesso delle misure adottate a cui il personale si deve attenere con particolare riferimento all’utilizzo dei DPI.

MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

E’ possibile, anche se non obbligatorio, sottoporre i lavoratori al controllo della temperatura corporea al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Qualora la temperatura risulti superiore a 37,5 non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro, alla persona in tal caso verrà fornita mascherina FFP2, se già non ne è provvisto, e dovrà contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello steso sito produttivo (es. addetti alle pulizie, manutentori, etc.) che risultassero positivi al COVID-19, l’appaltatore, tramite il medico competente, dovrà immediatamente informare il committente.

Il committente deve dare all’impresa appaltatrice un’informativa completa circa i contenuti del protocollo aziendale e vigilare affichè i lavoratori rispettino le disposizioni.

MASCHERINE

L’uso delle mascherine FFP2 al momento risulta obbligatorio sono i alcuni settori secondo la vigente disciplina legale (mezzi pubblici, strutture sanitarie e RSA). Tale presidio rimane comunque importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio negli ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o ancora, dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt. Per questa ragione, il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne l’uso a tutti i lavoratori.

Su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP inoltre il datore di lavoro, sulla base di specifiche mansioni e dei contesti lavorativi descritti al precedente paragrafo, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire le mascherine FFP2 che dovranno essere indossati avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE

L’azienda deve continuare a mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Le pratiche di pulizia e sanificazione devono essere fatte quotidianamente/ad ogni cambio di operatore se viene effettuato un uso promiscuo dell’attrezzatura.

In caso di presenza di un soggetto positivo si procede alla pulizia e sanificazione dei locali aziendali nonché alla loro ventilazione.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPEGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Le superfici devono essere giornalmente pulite e periodicamente sanificate con appositi detergenti.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è un momento in cui oltre ad intercettare possibili casi di contagio, il medico competente può fornire al lavoratore  informazioni e formazione circa le misure di prevenzione e protezione, compresa la disponibilità del vaccino anti COVID-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente indica al datore di lavoro le specifiche misure prevenzionali ed organizzative per i lavoratori fragili.

Alleghiamo il testo completo del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30/06/2022.

I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti

COSA CAMBIA DAL PRIMO MAGGIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

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06.05.22

COSA CAMBIA DAL PRIMO MAGGIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

In data 04.05.2022 si è svolta la riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali per valutare le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Tutti i presenti alla riunione hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19.

Dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza.

Infine i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.” (comunicato stampa del 04.05.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-parti-sociali-confermano-applicazione-protocolli-sicurezza-e-salute.aspx)

MASCHERINE

Circa l’utilizzo delle mascherine ricordiamo che il protocollo sancisce che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE

L’azienda deve continuare a mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Circa le pratiche di pulizia e sanificazione queste devono essere fatte quotidianamente/ad ogni cambio di operatore se viene effettuato un uso promiscuo dell’attrezzatura.

Nel protocollo non è riportata la necessità di registrare le attività di sanificazione cosa che invece era espressamente prevista per la Regione Toscana nell’ordinanza n. 38/2020. Tale ordinanza risulta però revocata, di conseguenza l’eventuale registrazione delle sanificazioni è una libera scelta del datore di lavoro.

I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti

NUOVE DISPOSIZIONI DECRETO APERTURE

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05.04.22

NUOVE DISPOSIZIONI DECRETO APERTURE

Il Decreto Legge n. 24 del 24 Marzo 2022 denominato Decreto Aperture mira al ritorno graduale alla normalità stabilendo la fine dello stato d’emergenza sanitaria al 31 Marzo 2022. Tale decreto a partire dal 01 Aprile 2022, istituisce un’unità temporanea per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia fino alla sua fine sostituendo così il Commissario Straordinario. Inoltre, emette nuove disposizioni che modificano la quarentena per i contatti stretti a soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2, l’obbligo delle mascherine e l’utilizzo del Green Pass.

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI:

Dal 1 aprile stop alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid-19 anche per chi non è vaccinato che dunque deve solo sottoporsi all’autosorveglianza con l’obbligo di utilizzo mascherine FFP2 al chiuso e in presenza di assembramenti.

MASCHERINE:

Obbligo fino al 30 aprile per gli ambienti al chiuso. Obbligo di mascherine FFP2 nei mezzi di trasporto e in luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Mentre, nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare le mascherine chirurgiche.

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E SMART WORKING:

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio cessa l’obbligo. Rimane però l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno che dunque sono passibili di multa da 100 euro, ma non della sospensione dal lavoro.

La possibilità di effettuare smart working anche senza accordo individuale è prorogata al 30 giugno

RISTORAZIONE-BAR- ALBERGHI:

Dal 1 aprile stop al Green pass in ristoranti e bar all’aperto, alberghi e strutture ricettive.

Per consumare al chiuso, anche al bancone, dal 1 aprile in bar e ristoranti è sufficiente esibire il green pass base. Inoltre, è necessario per accedere alle mense. Dal 1 Maggio non vi sarà più nessun obbligo di Green Pass.

Attenzione: non serve il Green Pass per i clienti degli alberghi che usano ristoranti e bar interni.

BENESSERE, COMMERCIO, SPORT:

Dal 1 aprile cessa anche l’obbligo di esibile il green pass per l’accesso a negozi, parrucchieri, banche, uffici pubblici, sport all’aperto, sagre, fiere.

Resta invece in vigore, almeno dal 1 al 30 aprile, l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso a palestre, piscine al chiuso, sport di squadra e di contatto, spogliatoi, sale gioco, bingo, casinò. L’obbligo cessa il 1 maggio.

PROTOCOLLI COVID:

L’abrogazione del DPCM 2/03/2021 comporta il venir meno dell’obbligo di adozione delle misure previste dal protocollo governo/parti sociali, da adottare all’interno dei luoghi lavoro sulle misure di contrasto al diffondersi della pandemia Covid-19.

Tuttavia tali protocolli possono essere ancora applicati dalle aziende in via volontaria e prudenziale anche al fine di tutelare il datore di lavoro nella responsabilità che ha nei confronti dei lavoratori in mantenere delle idonee condizioni di salute e sicurezza.

Consigliamo alle aziende, almeno per tutto il mese di aprile (fatti salvi eventuali ulteriori interventi normativi o un aggravarsi della situazione epidemiologica) di continuare ad adottare le misure di sicurezza fino ad ora adottate tra cui soprattutto la frequente igenizzazione delle superfici, l’allontanamento del personale che presenta sitomi riconducibili alla malattia Covid-19 oltre che la sanificazione delle mani e il mantenimento della distanza interpersonale.

Le nuove disposizioni sono meglio dettagliate nella Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana .

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

Il 1° Aprile 2022 sono state pubblicate le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che alleghiamo di seguito e di cui vi invitiamo a prendere visione.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

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25.02.22

MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Il Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021 ha introdotto alcune modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/08, tale decreto è stato convertito, con modificazioni con la legge 215/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20/12/2021.  Tra le principali modifiche rientrano anche aspetti legati alla formazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 37. L’applicabilità delle nuove disposizioni è stata meglio definita nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2022 pubblicata il 16/02/2022.

INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e smi è stato introdotto il seguente paragrafo: Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Ricordiamo che fino ad oggi non vi era uno specifico corso di formazione obbligatorio da seguire per ricoprire il ruolo di datore di lavoro. La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che la pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni, costituisce requisito indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, sarà infatti tale documento a disciplinare le caratteristiche che dovrà avere la formazione, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà avvenire soltanto dopo l’adozione di tale provvedimento.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER I PREPOSTI:

L’aggiornamento della formazione dei preposti che fino ad oggi aveva cadenza quinquennale (5 anni) adesso viene ridotta a biennale (2 anni), ciò e definito dal nuovo comma 7-ter introdotto all’art. 37: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che i requisiti della formazione per i preposti indicati al comma 7-ter, garantire la modalità interamente in presenza e la periodicità almeno biennale, fanno riferimento ai contenuti della formazione che sarà indicata nel nuovo accordo Stato Regioni entro il 30/06/2022, quindi anche tali requisiti potranno essere verificati soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo nel quale sarà previsto un periodo transitorio per poter permettere alle aziende di adeguarsi alla nuova normativa.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELL’ADDESTRAMENTO:

all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi si pone centralità al ruolo dell’addestramento, viene infatti inserito il seguente paragrafo per dettagliare le caratteristiche che deve avere l’addestramento: L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Fino all’introduzione di questo nuovo provvedimento l’addestramento era sì obbligatorio ma non lo era la relativa registrazione che rimaneva una buona prassi che le aziende potevano liberamente scegliere di adottare.

La circolare 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito a questo aspetto specifica che tali disposizioni trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro anche informatizzato” che riguarderà le attività successive all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 Dicembre 2021. La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della esercitazione applicata richieste dalla nuova disciplina.

I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e consulenze specifiche.

NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA

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05.01.22

NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA

Il Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 ha variato a partire dal 31 Gennaio 2021 le modalità con cui i soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2, ed i relativi contatti stretti, devono effettuare il periodo di quarantena previsto dalla normativa. Le nuove disposizioni sono meglio dettagliate nella circolare del Ministro della Salute del 30 Dicembre 2021.

La nuova disciplina è stata emanata alla luce della diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 Omicron la quale, secondo gli studi attualmente condotti, sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variate Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Per tali ragioni le disposizioni circa la durata ed il termine della quarantena sono state variate tenendo conto del tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale e della dose di richiamo.

CASI IN CUI NON SI APPLICA LA QUARANTENA:

L’art. 2 del Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 prevede che la quarantena non si applichi a coloro che risultano ASINTOMATICI ed hanno avuto contatti con un soggetto risultato positivo:

  • Nei 120 Giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale (2 dosi di vaccino).
  • Nei 120 Giorni successivi alla guarigione dal virus.
  • Se hanno ricevuto la dose di richiamo (3 dosi di vaccino).

Il contatto di un positivo se rientra in queste casistiche non dovrà quindi sottoporsi a qarantena ma dovrà indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti risultati positivi al COVID-19. Ha inoltre l’obbligo di effettuare un tampone antigentico rapido, oppure un tampone molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, nel caso il tampone sia risultato negativo ripetere lo stesso al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI:

  • SOGGETTI NON VACCINATI: Le persone non vaccinate, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano pertato ricevuto solamente 1 delle due dosi), o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.
  • SOGGETTI VACCINATI DA PIU’ DI 120 GIORNI: Coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni, e che abbiano in corso di validità il Green Pass saranno soggetti ad un periodo di quarantena di 5 giorni al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.

ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CONTAGIATI:

Per coloro che sono risultati positivi ad un test molecolare o antigenico rapido ed hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purchè i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.

Ricordiamo che con l’ordinanza n. 66 del 28 Dicembre 2021, in vigore dal 29 Dicembre 2021, la Regione Toscana  ha disposto che in caso di positività al test antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva conferma con il tampone molecolare, lo stesso test avrà validità anche per stabilire i criteri di fine isolmento e fine quarantena rispettando i giorni previsti dalle normative nazionali.

Riportiamo di seguito le schede riepilogative elaborate da ANCI Toscana circa le modalità di quarantena e sulle nuove disposizioni in vigore al partire dal 10 Gennaio che estendono l’obbligo di Green Pass rafforzato anche per accedere ad esempio ai mezzi di trasporto pubblici, ad alberghi e strutture ricettive ai servizi di ristorazione all’aperto.

CHIUSURA UFFICI DAL 24 DICEMBRE AL 10 GENNAIO

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23.12.21

Con la speranza che queste feste possono portarvi gioia e serenità, auguriamo Buon Anno a tutti i nostri

clienti e fornitori.

Gli uffici resteranno chiusi dal 24 Dicembre al 10 Gennaio 2021 compresi
Per qualsisi richiesta, informazioni ed altre necessità potete scrivere ai nostri indirizzi e-mail e sarete ricontattati al nostro rientro.

PROTOCOLLO PER L’ATTIVAZIONE DI PUNTI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO

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27.04.21

PROTOCOLLO PER L’ATTIVAZIONE DI PUNTI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO

Il 06 Aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

L’8 Aprile 2021 sono state inoltre pubblicate dall’INAIL le “indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

I documenti intendono fornire indicazioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono presupposti imprescindibili:

  1. la disponibilità di vaccini
  2. la disponibilità dell’azienda
  3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato
  4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
  5. l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
  6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori

Il piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

PRE-REQUISTI PER POTER ADERIRE ALL’INIZIATIVA:

 Per l’avvio dell’attività, è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti requisiti preliminari:

  • Popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;
  • Sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. Resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
  • Struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
  • Dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
  • Ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).

Resta inteso che gli ambienti dedicati all’attività, purché adeguatamente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa. L’idoneità degli ambienti destinati all’attività è valutata da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.

ADESIONE:

L’azienda o l’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa ne dà comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia Autonoma, la quale, verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro. Chi ritirerà il vaccino dovrà garantirne la corretta gestione con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo.

Per i dettagli di attuazione nel nostro territorio restiamo in attesa della pubblicazione da parte della Regione Toscana di un’apposita ordinanza contente le indicazioni operative da seguire. Ad oggi non ancora pubblicata.

Se interessati all’iniziativa, in attesa della pubblicazione di maggiori chiarimenti da parte della Regione Toscana, vi invitiamo di prendere visione dei documenti: “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro” e “indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” in allegatoe di inoltrarli al vostro medico competente.

MUD 2021 AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA

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25.03.21

MUD 2021
AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA
(DPCM 23/12/2020)

Sul Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, è stato pubblicato il DPCM 23 dicembre 2020, che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021. Tale supplemento va a sostituire integralmente quello vigente.

All’interno del DPCM sono inoltre riportate le modifiche relative alle precedenti informazioni da comunicare, alle modalità di trasmissione, alle istruzioni per la compilazione del modello e alla data ultima per la presentazione delle dichiarazioni.

Infatti in base all’articolo 6, c 2-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 70: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. Scaduto tale termine, fissato per il giorno 16 giugno 2021 (e non più il 30 Aprile come negli anni precedenti), si potranno comunque inviare e/o correggere le dichiarazioni per altri 60 giorni (precisamente fino al 15 agosto 2021); in questo caso, le dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di “poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea”.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE ANNUALE

Per ciò che concerne i soggetti obbligati a rendere la Dichiarazione, il DPCM non si discosta in maniera significativa dalla sua versione previgente. I soggetti tenuti a compilare la dichiarazione ambientale sono i seguenti:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione:
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di
  • particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, comma 3, lettere c (artigianali diversi dagli urbani), d (industriali diversi dagli urbani), e g (attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie), che abbiano un numero di dipendenti superiore a 10 unità

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE ANNUALE

Sono invece da ritenersi esclusi i seguenti soggetti:

  • produttori di rifiuti non pericolosi nell’ambito delle attività commerciali;
  • produttori di rifiuti non pericolosi nell’ambito delle attività di servizio;
  • produttori di rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività di costruzione e demolizione;
  • produttori di rifiuti non pericolosi da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1,
  • lettera b-ter);
  • imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • imprese che conferiscono i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta o a specifici consorzi, per iquali da dichiarazione è presentata da questi ultimi;
  • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, iscritti in categoria 2-bis dell’Albo gestori Ambientali (rif. art. 212, c.8 del D.Lgs. n.152/2006);
  • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali,
  • rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10;
  • produttori di rifiuti pericolosi da attività di cura della persona, quali barbieri, parrucchiere, estetiste e attività di tatuaggio e piercing, di cui ai codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.0.03 e 96.09.02.
  • imprese ed enti che durante l’anno 2020, non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti.

ALCUNE PRECISAZIONI

Al fine del calcolo del numero dei dipendenti, che può determinare o meno, per i soli rifiuti non pericolosi, l’obbligo di compilazione e trasmissione del MUD, il DPCM 24 Dicembre 2018 chiarisce che occorre fare

“riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la Dichiarazione, aumentato dalle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.

Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi anche i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.”

ALCUNE NOVITA’ INTRODOTTE

Sono state introdotte alcune modifiche nelle schede SA e MAT, e modificate alcune descrizioni.

  • Aggregati riciclati secondo la norma UNI 11531-1:2014 (Ex Aggregati riciclati)
  • Materiali Ceramici (ex Rifiuti Ceramici)
  • Correttivi da fanghi (ex Fanghi)
  • Altri fertilizzanti (ex Fertilizzanti)

La comunicazione “RAEE” deve essere presentata sia dagli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014, sia dai centri di raccolta per i AEE provenienti da nucleo domestici istituiti dai produttori o dai terzi che agiscono per loro conto ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), D.Lgs n. 49/2014.

Sono state modificate le categorie della Comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore del open scope e della classificazione prevista dall’All. III al D.Lgs. n. 49/2014. Le categorie ora sono solo sei (e non più 10).

La comunicazione “Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione” dovrà essere effettuata dai “soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)”.

La scheda CG e il relativo modulo MDCR sono stati significativamente innovati dal nuovo modello di dichiarazione ambientale introdotto dal DPCM 23 dicembre 2020, in sostituzione di quello previsto dal DPCM dicembre 2018.

L’obbligo delle presentazione della “Comunicazione rifiuti” viene esteso ai “Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”.

IL QUADRO SANZIONATORIO

ReatoVecchie SanzioniNuove Sanzioni
Mancata presentazioneDa € 2.000,00 a €10.000,00Da € 2.000,00 a €10.000,00
Comunicazione incompletaDa € 2.000,00 a €10.000,00Da € 2.000,00 a €10.000,00
Comunicazione inesattaDa € 2.000,00 a €10.000,00Da € 2.000,00 a €10.000,00
Ritardo nella comunicazione (oltre il 16 giugno)Da €26,00 a €161,00Da €26,00 a €160,00
Ritardo della comunicazione (oltre 15 agosto) Da € 2.000,00 a €10.000,00

In caso di incompletezza o inesattezza meramente formale delle informazioni riportate nella comunicazione (art. 258, comma 5, D.Lgs n. 152/2006, come innovato dal D.Lgs n. 116/2020) rimane valido il regime sanzionatorio lieve, con importi da € 260,00 a € 1550,00, anche a seguito della riforma per il recepimento del pacchetto “circular economy”. Queste irregolarità sono da ritenersi meramente formali quando è comunque possibile  ricostruire in modo corretto le informazioni richieste sulla base di elementi contenuti nella stessa comunicazione o rinvenibili aliunde (nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti e nelle altre scritture contabili tenute per legge).

D.P.C.M. 03.11.2020

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05.11.20

D.P.C.M. 03.11.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERNO TERRITORIO NAZIONALE

Il 03 Novembre 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM circa le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2.

Viene istituito un regime differenziato che divide l’italia in 3 zone a seconda della situazione epidemiologica in corso nelle singole regioni (rosse, aracioni e gialle) in cui si applicano restrizioni sempre più stringenti.

La collocazione delle regioni nelle varie fasce è decisa dal Ministro della Salute, sentiti i governatori delle singole regioni, sulla base di 21 parametri. Tra questi rientrano: il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità.

Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio (zona arancione) o di massima gravità (zona rossa). Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del DPCM.

Vediamo nel dettaglio le misure che si applicano nelle tre zone:

ZONA GIALLA:

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia-Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

È obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarlo in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione nei casi in cui, sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina:

  • I soggetti che stanno svolgento attività sportiva,
  • I bambini di età inferiore a 6 anni,
  • I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

DISTANZA INTERPERSONALE:

È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 mt.

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, salute e necessità. In allegato il modello di autodichiarazione per gli spotamenti da effettuarsi in questa fascia oraria. Nel DPCM si raccomanda fortemente anche in tutto il resto della giornata di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o situazioni di necessità.

TRASPORTO PUBBLICO:

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

SPORT:

Sono chiusi gli impianti sciistici. Restano vietate le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Restano sospese le attività di piscine, palestre, centri benessere e centri termali.  E’ consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto mantenendo la distanza iterpersonale di almeno 2 mt.

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE:

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono sospese anche le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento (es. Gardaland, Mirabilandia).
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar).
  • Mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Teatri, cinema e concerti.
  • Convengi e congressi.
  • Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi se non per motivi di salute o lavoro, nonché di utilizzare la mascherina in loro presenza.

FESTE E CERIMONIE:

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti alle cerimionie civili e religione. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si devono svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:

Si possono svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

È obbligatorio esporre all’esterno degli esercizi commerciali un cartello indicante il numero massimo di persone consentite all’interno dell’esercizio stesso.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite sino alle 18.00 con consumo al tavolo (massimo 4 persone non conviventi per tavolo) e sino alle 22.00 per il servizio di asporto. Non ci sono restrizioni per quanto concerne la consegna a domicilio.

SCUOLA:

Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado il 100% delle attività didattiche devono svolgersi a distanza. La didattica resta in presenza per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie.

ZONA ARANCIONE:

Puglia e Sicilia

Oltre a tutte le misure indicate per le zone gialle, si applica le seguenti ulteriori restrizioni:

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative di salute e di necessità. Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze da giustificare con il modulo di autocertificazione.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Sono chiuse le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ad esclusione del catering e delle mense.  È consentito sino alle 22.00 per il servizio di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Non ci sono restrizioni per quanto concerne la consegna a domicilio.

ZONA ROSSA:

Calabria, Val d’Aosta, Piemonte e Lombardia

Oltre a tutte le misure indicate per le zone gialle, si applica le seguenti ulteriori restrizioni:

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

È vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative di salute e di urgenza da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Sono chiuse le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ad esclusione del catering e delle mense.  È consentito sino alle 22.00 per il servizio di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Non ci sono restrizioni per quanto concerne la consegna a domicilio.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:

Sono chiusi tutti i negozi (di vicinato, media e grande distribuzione e quelli posti nei centri commerciali) salvo generi alimentari e beni di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie e le attività di servizi alla persona tra cui: lavanderie, parrucchieri e barbieri.

SCUOLA:

La didattica a distanza si applica anche ai ragazzi della seconda e terza media.

ATTIVITA’ LAVORATIVE: MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono continuare a rispettare i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i protocolli predisposti per i cantieri del 24 aprile 2020 e quello per il settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.

SI RIBADISCE QUINDI CHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

Si deve tenere costantemente la mascherina in tutte le situazioni in cui non sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

INFORMAZIONI AI LAVORATORI:

Il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).

Le informazioni, che devono essere fornite riguardano:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
    • l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc).
    • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
    • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di  lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI:

Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno quotidianamente e comunque in funzione dei turni di lavoro, inoltre deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. I prodotti utilizzati per la sanificazione possono essere normali prodotti di pulizia disinfettanti ad azione virucida, quali ad esempio, etanolo a concentrazioni pari al 70% e prodotti a base di cloro a una concetrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina). La pulizia deve concentrarsi sulle superfici maggiormente toccate (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc.).

Se presenti impianti di areazione deve essere garantita la loro sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo la massima ventilazione dei locali.

Vi consigliamo di matenere la registrazione delle sanificazioni.

SERVIZIO MENSA:

Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.

RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA:

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Vi consigliamo di matenere il registro degli ingressi in azienda o comunque di ritirare l’autodichiarazione circa l’assenza di sintomi di coloro che accedono in azienda.

SORVEGLIANZA SANITARIA:

La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:  vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

In ogni cantiere deve essere presente il presidio sanitario (inteso come cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione).

FORMAZIONE:

Secondo quanto previsto dall’art. 1 lettera s) del D.P.C.M. del 03/11/2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi con modalità a distanza. Fa eccezione la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che resta possibile in presenza.

RIUNIONI:

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Segnaliamo che nelle prossime ore potranno susseguirsi ulteriori sviluppi normativi a livello regionale e nazionale dei quali vi informeremo tempestivamente.

I tecnici di Ambienta restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 59 DEL 29/07/2020

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31.07.20

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 59 DEL 29/07/2020

PROROGATO LO STATO DI EMERGENZA FINO AL 15 OTTOBRE 2020

Con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59 pubblicato sul sito del Governo, lo stesso comunica che, durante il Consiglio dei Ministri n. 50 riunitosi alle 21.30 del 29 Luglio 2020 presso Palazzo Chigi, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato approvato un decreto legge con cui si proroga dal 31 Luglio al 15 Ottobre lo stato di emergenza nel nostro paese connesso alla diffusione della malattia COVID-19.