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NUOVO ACCORDO STATO REGIONI !

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Con quasi tre anni di ritardo rispetto alla data di pubblicazione prevista (Giugno 2022), la conferenza Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 ha approvato il nuovo accordo che disciplina la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che sostituisce i precedenti accordi. Riportiamo di seguito le principali novità.

La durata dei corsi di formazione per la figura del preposto è stabilita in 12 ore anziché 8. Per accedera al corso è necessario aver prima frequentato il corso di formazione (generale + specifica) per lavoratori. La formazione va rinnovata ogni 2 anni, anziché ogni 5. I corsi di aggiornamento hanno durata di 6 ore.

La durata del corso di formazione scende a 12 anziché 16 come da precedente normativa. I dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili devono frequantare il modulo specifico aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore. L’aggiornamento resta di 6 ore ogni 5 anni.

Viene introdotto l’obbiglo di formazione per tutti i datori di lavoro, a prescidere che ricoprano o meno direttamente il ruolo di RSPP nella propria azienda. Si tratta di un’importante novità legislativa in quanto fino ad oggi non esisteva un obbligo di formazione a carico di tale figura. Infatti ad esempio il datore di lavoro che nominava un RSPP esterno, non ricopriva direttamente il ruolo di addetto antincendio o al primo soccorso e non utilizzata particolari attrezzature non era tenuto a frequentare corsi di formazione.

Il corso, della durata di 16 ore, persegue i seguenti obiettivi:

a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;

b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;

c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;

d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;

e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili devono frequantare il modulo specifico aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore.

I datori di lavoro dovranno frequentare con cadenza quinquennale corsi di aggiornamento della durata di 6 ore.

Il percorso formativo si articola, con un modulo comune della durata di 8 ore e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, nello specifico:

ModuloRiferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoriaDurata
Modulo integrativo 1:Agricoltura – Silvicoltura – ZootecniaA 01-02 – Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia16 ore
Modulo integrativo 2: PescaA 03 – Pesca12 ore
Modulo integrativo 3: CostruzioniF – Costruzioni16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico – PetrolchimicoC – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)16 ore

I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP dovranno frequentare con cadenza quinquennale corsi di aggiornamento della durata di 8 ore.

Oltre che i lavoratori, anche i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento devono frequentare il corso di formazione specifico della durata di 12 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con corsi della durata di 4 ore a cadenza quinquennale.

Oltre la formazione per le attrezzature disciplinata dai precedenti accordi a titolo esemplificativo, carrelli elevatori, gru per autocarro, PLE e trattori. Viene normata la formazione per:

– Addetti alla conduzione di macchine agricole raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF) durata 8h.

– Addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) durata 8h.

– Addetti alla conduzione di carriponte costituita da un modulo teorico di 4h oltre che del modulo pratico distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore. L’abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Di conseguenza, a titolo esemplificativo,  un’addetto alla conduzione di PLE con l’attestato di formazione rilasciato nel 2016 e non più aggiornato, una volta frequentato il corso di aggiornamento di 4 ore potrà tornare a condurre le PLE, diversamente, se l’attestato iniziale fosse del 2014 dovrebbe prima frequentare nuovamente il corso di prima formazione.

Al fine di garantire la formazione continua nel tempo viene introdotto il concetto di break formativi, in questi casi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

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