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COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

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01.07.22

COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

In data 30.06.2022 è stato pubblicato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, tale protocollo va ad aggionare quellodel 6 aprile 2021 fin’ora in vigore.

I datori di lavoro devono aggiornare il proprio protocollo covid-19 applicando le misure elencate di seguito, eventualmente integrandole con altre equivalenti o più incisive tenendo conto delle caratteristiche specifiche della propria azienda e dietro consultazione del medico competente nonché delle parti sociali qualora presenti.

INFORMAZIONE

Tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro deve essere informato circa le misure precauzionali da adottare. Nello specifico almeno circa:

  • La consapevolezza ed accettazione di non poter accedere, o di non poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove si presentino sintomi riconducibili al COVID-19 (sintomi di influenza ed alterazione della temperatura).
  • L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda.
  • Impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della mansione lavorativa accertandosi di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
  • Il complesso delle misure adottate a cui il personale si deve attenere con particolare riferimento all’utilizzo dei DPI.

MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

E’ possibile, anche se non obbligatorio, sottoporre i lavoratori al controllo della temperatura corporea al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Qualora la temperatura risulti superiore a 37,5 non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro, alla persona in tal caso verrà fornita mascherina FFP2, se già non ne è provvisto, e dovrà contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello steso sito produttivo (es. addetti alle pulizie, manutentori, etc.) che risultassero positivi al COVID-19, l’appaltatore, tramite il medico competente, dovrà immediatamente informare il committente.

Il committente deve dare all’impresa appaltatrice un’informativa completa circa i contenuti del protocollo aziendale e vigilare affichè i lavoratori rispettino le disposizioni.

MASCHERINE

L’uso delle mascherine FFP2 al momento risulta obbligatorio sono i alcuni settori secondo la vigente disciplina legale (mezzi pubblici, strutture sanitarie e RSA). Tale presidio rimane comunque importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio negli ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o ancora, dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt. Per questa ragione, il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne l’uso a tutti i lavoratori.

Su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP inoltre il datore di lavoro, sulla base di specifiche mansioni e dei contesti lavorativi descritti al precedente paragrafo, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire le mascherine FFP2 che dovranno essere indossati avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE

L’azienda deve continuare a mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Le pratiche di pulizia e sanificazione devono essere fatte quotidianamente/ad ogni cambio di operatore se viene effettuato un uso promiscuo dell’attrezzatura.

In caso di presenza di un soggetto positivo si procede alla pulizia e sanificazione dei locali aziendali nonché alla loro ventilazione.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPEGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Le superfici devono essere giornalmente pulite e periodicamente sanificate con appositi detergenti.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è un momento in cui oltre ad intercettare possibili casi di contagio, il medico competente può fornire al lavoratore  informazioni e formazione circa le misure di prevenzione e protezione, compresa la disponibilità del vaccino anti COVID-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente indica al datore di lavoro le specifiche misure prevenzionali ed organizzative per i lavoratori fragili.

Alleghiamo il testo completo del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30/06/2022.

I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti

COSA CAMBIA DAL PRIMO MAGGIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

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06.05.22

COSA CAMBIA DAL PRIMO MAGGIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

In data 04.05.2022 si è svolta la riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali per valutare le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Tutti i presenti alla riunione hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19.

Dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza.

Infine i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.” (comunicato stampa del 04.05.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-parti-sociali-confermano-applicazione-protocolli-sicurezza-e-salute.aspx)

MASCHERINE

Circa l’utilizzo delle mascherine ricordiamo che il protocollo sancisce che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

IGIENE, PULIZIA E SANIFICAZIONE

L’azienda deve continuare a mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Circa le pratiche di pulizia e sanificazione queste devono essere fatte quotidianamente/ad ogni cambio di operatore se viene effettuato un uso promiscuo dell’attrezzatura.

Nel protocollo non è riportata la necessità di registrare le attività di sanificazione cosa che invece era espressamente prevista per la Regione Toscana nell’ordinanza n. 38/2020. Tale ordinanza risulta però revocata, di conseguenza l’eventuale registrazione delle sanificazioni è una libera scelta del datore di lavoro.

I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti

NUOVE DISPOSIZIONI DECRETO APERTURE

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05.04.22

NUOVE DISPOSIZIONI DECRETO APERTURE

Il Decreto Legge n. 24 del 24 Marzo 2022 denominato Decreto Aperture mira al ritorno graduale alla normalità stabilendo la fine dello stato d’emergenza sanitaria al 31 Marzo 2022. Tale decreto a partire dal 01 Aprile 2022, istituisce un’unità temporanea per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia fino alla sua fine sostituendo così il Commissario Straordinario. Inoltre, emette nuove disposizioni che modificano la quarentena per i contatti stretti a soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2, l’obbligo delle mascherine e l’utilizzo del Green Pass.

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI:

Dal 1 aprile stop alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid-19 anche per chi non è vaccinato che dunque deve solo sottoporsi all’autosorveglianza con l’obbligo di utilizzo mascherine FFP2 al chiuso e in presenza di assembramenti.

MASCHERINE:

Obbligo fino al 30 aprile per gli ambienti al chiuso. Obbligo di mascherine FFP2 nei mezzi di trasporto e in luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Mentre, nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare le mascherine chirurgiche.

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E SMART WORKING:

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio cessa l’obbligo. Rimane però l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno che dunque sono passibili di multa da 100 euro, ma non della sospensione dal lavoro.

La possibilità di effettuare smart working anche senza accordo individuale è prorogata al 30 giugno

RISTORAZIONE-BAR- ALBERGHI:

Dal 1 aprile stop al Green pass in ristoranti e bar all’aperto, alberghi e strutture ricettive.

Per consumare al chiuso, anche al bancone, dal 1 aprile in bar e ristoranti è sufficiente esibire il green pass base. Inoltre, è necessario per accedere alle mense. Dal 1 Maggio non vi sarà più nessun obbligo di Green Pass.

Attenzione: non serve il Green Pass per i clienti degli alberghi che usano ristoranti e bar interni.

BENESSERE, COMMERCIO, SPORT:

Dal 1 aprile cessa anche l’obbligo di esibile il green pass per l’accesso a negozi, parrucchieri, banche, uffici pubblici, sport all’aperto, sagre, fiere.

Resta invece in vigore, almeno dal 1 al 30 aprile, l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso a palestre, piscine al chiuso, sport di squadra e di contatto, spogliatoi, sale gioco, bingo, casinò. L’obbligo cessa il 1 maggio.

PROTOCOLLI COVID:

L’abrogazione del DPCM 2/03/2021 comporta il venir meno dell’obbligo di adozione delle misure previste dal protocollo governo/parti sociali, da adottare all’interno dei luoghi lavoro sulle misure di contrasto al diffondersi della pandemia Covid-19.

Tuttavia tali protocolli possono essere ancora applicati dalle aziende in via volontaria e prudenziale anche al fine di tutelare il datore di lavoro nella responsabilità che ha nei confronti dei lavoratori in mantenere delle idonee condizioni di salute e sicurezza.

Consigliamo alle aziende, almeno per tutto il mese di aprile (fatti salvi eventuali ulteriori interventi normativi o un aggravarsi della situazione epidemiologica) di continuare ad adottare le misure di sicurezza fino ad ora adottate tra cui soprattutto la frequente igenizzazione delle superfici, l’allontanamento del personale che presenta sitomi riconducibili alla malattia Covid-19 oltre che la sanificazione delle mani e il mantenimento della distanza interpersonale.

Le nuove disposizioni sono meglio dettagliate nella Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana .

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

Il 1° Aprile 2022 sono state pubblicate le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che alleghiamo di seguito e di cui vi invitiamo a prendere visione.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

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25.02.22

MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Il Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021 ha introdotto alcune modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/08, tale decreto è stato convertito, con modificazioni con la legge 215/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20/12/2021.  Tra le principali modifiche rientrano anche aspetti legati alla formazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 37. L’applicabilità delle nuove disposizioni è stata meglio definita nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2022 pubblicata il 16/02/2022.

INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e smi è stato introdotto il seguente paragrafo: Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Ricordiamo che fino ad oggi non vi era uno specifico corso di formazione obbligatorio da seguire per ricoprire il ruolo di datore di lavoro. La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che la pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni, costituisce requisito indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, sarà infatti tale documento a disciplinare le caratteristiche che dovrà avere la formazione, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà avvenire soltanto dopo l’adozione di tale provvedimento.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER I PREPOSTI:

L’aggiornamento della formazione dei preposti che fino ad oggi aveva cadenza quinquennale (5 anni) adesso viene ridotta a biennale (2 anni), ciò e definito dal nuovo comma 7-ter introdotto all’art. 37: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che i requisiti della formazione per i preposti indicati al comma 7-ter, garantire la modalità interamente in presenza e la periodicità almeno biennale, fanno riferimento ai contenuti della formazione che sarà indicata nel nuovo accordo Stato Regioni entro il 30/06/2022, quindi anche tali requisiti potranno essere verificati soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo nel quale sarà previsto un periodo transitorio per poter permettere alle aziende di adeguarsi alla nuova normativa.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELL’ADDESTRAMENTO:

all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi si pone centralità al ruolo dell’addestramento, viene infatti inserito il seguente paragrafo per dettagliare le caratteristiche che deve avere l’addestramento: L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Fino all’introduzione di questo nuovo provvedimento l’addestramento era sì obbligatorio ma non lo era la relativa registrazione che rimaneva una buona prassi che le aziende potevano liberamente scegliere di adottare.

La circolare 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito a questo aspetto specifica che tali disposizioni trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro anche informatizzato” che riguarderà le attività successive all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 Dicembre 2021. La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della esercitazione applicata richieste dalla nuova disciplina.

I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e consulenze specifiche.

NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA

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05.01.22

NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI QUARANTENA

Il Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 ha variato a partire dal 31 Gennaio 2021 le modalità con cui i soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2, ed i relativi contatti stretti, devono effettuare il periodo di quarantena previsto dalla normativa. Le nuove disposizioni sono meglio dettagliate nella circolare del Ministro della Salute del 30 Dicembre 2021.

La nuova disciplina è stata emanata alla luce della diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 Omicron la quale, secondo gli studi attualmente condotti, sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variate Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Per tali ragioni le disposizioni circa la durata ed il termine della quarantena sono state variate tenendo conto del tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale e della dose di richiamo.

CASI IN CUI NON SI APPLICA LA QUARANTENA:

L’art. 2 del Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 prevede che la quarantena non si applichi a coloro che risultano ASINTOMATICI ed hanno avuto contatti con un soggetto risultato positivo:

  • Nei 120 Giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale (2 dosi di vaccino).
  • Nei 120 Giorni successivi alla guarigione dal virus.
  • Se hanno ricevuto la dose di richiamo (3 dosi di vaccino).

Il contatto di un positivo se rientra in queste casistiche non dovrà quindi sottoporsi a qarantena ma dovrà indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti risultati positivi al COVID-19. Ha inoltre l’obbligo di effettuare un tampone antigentico rapido, oppure un tampone molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, nel caso il tampone sia risultato negativo ripetere lo stesso al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI:

  • SOGGETTI NON VACCINATI: Le persone non vaccinate, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano pertato ricevuto solamente 1 delle due dosi), o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.
  • SOGGETTI VACCINATI DA PIU’ DI 120 GIORNI: Coloro che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 120 giorni, e che abbiano in corso di validità il Green Pass saranno soggetti ad un periodo di quarantena di 5 giorni al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.

ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CONTAGIATI:

Per coloro che sono risultati positivi ad un test molecolare o antigenico rapido ed hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purchè i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigentico con risultato negativo.

Ricordiamo che con l’ordinanza n. 66 del 28 Dicembre 2021, in vigore dal 29 Dicembre 2021, la Regione Toscana  ha disposto che in caso di positività al test antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva conferma con il tampone molecolare, lo stesso test avrà validità anche per stabilire i criteri di fine isolmento e fine quarantena rispettando i giorni previsti dalle normative nazionali.

Riportiamo di seguito le schede riepilogative elaborate da ANCI Toscana circa le modalità di quarantena e sulle nuove disposizioni in vigore al partire dal 10 Gennaio che estendono l’obbligo di Green Pass rafforzato anche per accedere ad esempio ai mezzi di trasporto pubblici, ad alberghi e strutture ricettive ai servizi di ristorazione all’aperto.

CHIUSURA UFFICI DAL 24 DICEMBRE AL 10 GENNAIO

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23.12.21

Con la speranza che queste feste possono portarvi gioia e serenità, auguriamo Buon Anno a tutti i nostri

clienti e fornitori.

Gli uffici resteranno chiusi dal 24 Dicembre al 10 Gennaio 2021 compresi
Per qualsisi richiesta, informazioni ed altre necessità potete scrivere ai nostri indirizzi e-mail e sarete ricontattati al nostro rientro.

LA DISCIPLINA CIRCA L’APPLICAZIONE DEL GREEN PASS

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30.09.21

LA DISCIPLINA CIRCA L’APPLICAZIONE DEL GREEN PASS

DOVE E’ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS:

Il 23 Luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Legge N. 105 contente le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2. Il decreto prevedeva a partire dal 06 Agosto l’obbligo di esibizione del Green Pass per l’accesso a: 

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive.
  • Musei, altri istituti e lughi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche quelli presenti all’interno di strutture ricettive), limitatamente alle attività al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

Con il Decreto Legge N. 111 pubblicato il 06 Agosto 2021, l’obbligo di presentazione del Green Pass è stato esteso, a partire dal 01 Settembre, a tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonche’ gli studenti universitari. Il mancato possesso del Green Pass da parte di personale docente e ATA viene considerato assenza ingiustificata e, a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro si intende sospeso e non si riceve stipendio né ulteriore compenso. L’intera attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria si svolge in presenza, senza obbligo di green pass per gli studenti.

Lo stesso decreto ha anche esteso l’obbligo del Green Pass per l’accesso ad alcuni mezzi di trasporto quali:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il Decreto Legge N. 122 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Settembre estende l’obbligo di presentazione del Green Pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative. Sono quindi obbligati a presentare il Green Pass anche i genitori che accompagnano i figli a scuola o i lavoratori che devono effettuare degli interventi all’interno di tali contesti. In quest’ultimo caso la verifica del possesso del Green Pass oltre che dal dirigente scolastico al momento dell’accesso all’istituto dovrà esssere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Segnaliamo che lo stesso decreto introduce a partire dal 10 Ottobre l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Come per il personale scolastico, anche per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie che non si vaccineranno è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e di conseguenza non è prevista la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

In ultimo con il Decreto Legge n. 127 del 21 Settembre 2021 si estende a partire dal 15 Ottobre, fino al 31 Dicembre, l’obbligo di presentazione della certificazione verde a tutti i lavoratori per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

IL GREEN PASS NEI LUOGHI D LAVORO:

Il personale degli enti pubblici e delle imprese private, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass. Tale obbligo riguarda anche i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso tali luoghi anche sulla base di contratti esterni. Per quest’ultimi, il possesso della certificazione verde oltre che dal datore di lavoro dell’ente pubblico in cui si va a prestare il servizio, deve essere verificato anche dai rispettivi datori di lavoro.

Entro il 15 Ottobre i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per la verifica, anche a campione, dei Green Pass, prediligendo che la verifica sia effettuata, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti che saranno incaricati dal datore di lavoro di effettuare le verifiche del Green Pass, da effettuarsi mediante l’utilizzo dell’APP VerificaC19, dovranno essere formalmente incaricati dal datore di lavoro mediante un atto scritto.

Qualora un lavoratore sia sprovvisto della certificazione verde, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non saranno retribuiti.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta entro il termine del 31.12.2021.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro senza Green Pass il lavoratore è soggetto alle conseguenze disciplinari secondo il settore di appartenzneza e ad una sanzione da 600€ a 1500€. I soggetti incaricati della verifica del possesso della certificazione verde dovranno comunicare al prefetto eventuali violazioni riscontrate, il prefetto procederà quindi con l’emissione delle sanzioni. Sono soggetti ad una sanzione da 600€ a 1500€ anche i datori di lavoro che non  adottano le misure organizzative per la verifica del Green Pass.

CHI E’ ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS:

Sono esonerati dall’applicazione  delle normative sull’utilizzo del Green Pass i soggetti che per età sono esclusi dalla campagna vaccinale (bambini fino a 12 anni), ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEL GREEN PASS:

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo dell’APP VerificaC19, scaricabile gratutitamente da AppStore e PlayStore.

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

COME AVVIENE LA VERIFICA:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Tutte le FAQ relative all’impiego del Green Pass ed alla relativa verifica sono disponibili sul sito del governo al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Dato che la norma è in continua evoluzione vi terremo aggiornati su eventuali aggiornamenti.

DECRETO LEGGE 23.07.21 COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEI GREEN PASS

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30.07.21

DECRETO LEGGE 23.07.21 COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEI GREEN PASS

Il 23 Luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Legge contente  le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2.

Secondo quanto disposto dall’Art. 2 cambiano i parametri per la collocazione delle regioni nelle varie fasce.

A. Rientreranno in zona bianca le regioni in cui si verifichino alternativamente queste condizioni:

  1. Incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.00 abitanti per 3 settimane consecutive
  2. Incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.00 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:
  3. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
  4. il tasso di occupazione dei posti letto terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.

B. Rientreranno in zona gialla le regioni in cui si verifichino alternativamente queste condizioni:

  1. Incidenza settimanale dei contagi compresa tra i 50 ed i 150 casi ogni 100.00 abitanti per 3 settimane consecutive
  2. Incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.00 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:
  3. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
  4. il tasso di occupazione dei posti letto terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.

C. Rientreranno in zona arancione le regioni in cui l’icidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.00 abitanti salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d).

D. Rientreranno in zona rossa le regioni in cui si verifichino queste condizioni:

  1. Incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.00 abitanti e si verificano entambe le seguenti condizioni:
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 40%;
  3. il tasso di occupazione dei posti letto terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%.

IMPIEGO DEL GREEN PASS:

Dal 06 Agosto in zona bianca l’accesso ai servizi di seguito indicati è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive.
  • Musei, altri istituti e lughi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche quelli presenti all’interno di strutture ricettive), limitatamente alle attività al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialle, arancione e rosse per quei servizi ed attività consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. Sono esonerati dall’applicazione invece i soggetti che per età sono esclusi dalla campagna vaccinale (bambini fino a 12 anni), ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEL GREEN PASS:

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo dell’APP VerificaC19, scaricabile gratutitamente da AppStore e PlayStore.

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

COME AVVIENE LA VERIFICA:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

CHI SONO GLI OPERATORI CHE POSSONO EFFETTUARE LA VERIFICA:

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

DECRETO LEGGE 18.05.2021 N. 65

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26.05.21

DECRETO LEGGE 18.05.2021 N. 65

MISURE URGENTI RELATIVE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il 18 Maggio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Legge contente  le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2.

Secondo quanto disposto dall’Art. 13, la collocazione delle regioni nelle varie fasce non è più decisa dal Ministro della Salute, sentiti i governatori delle singole regioni, sulla base di 21 parametri che andavano a determinare l’indice RT della regione stessa, bensì in base al tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari e all’incidenza settimanale dei casi.  

Con un’incidenza settimanale di 250 casi ogni centomila abitanti la regione sarà collocata in zona rossa, con 150-250 casi ogni centomila in zona arancione e con 50-150 casi ogni centomila in zona gialla.

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte che hanno valenza nelle zone gialle:

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

Dal 18 Maggio il coprifuoco è posticiapato alle ore 23.00. Dalle 23.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, salute e necessità. Dal 07 Giugno al 20 Giugno il coprifuoco verrà ulteriormente postecipato alle 24.00 per sparire completamente a partire dal 21 Giugno. Nelle zone bianche già dal 18 Maggio non si applica nessun coprifuoco.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Dal 1° giugno Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite anche al chiuso nel rispetto degli orari di spostamento sopra indicati.

ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI:  

 Dal 22 Maggio riapriranno anche nei giorni festivi e prefestivi le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, nonché di altre strutture ad essi assimilabili.

SPORT:

Dal 24 Maggio potranno riaprire le palestre anche al chiuso a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali  siano  dotati  di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. Dal 01 Luglio potranno riprendere le attività anche le piscine al chiuso ed i centri benessere.

Dal 01 Giugno gli eventi sportivi all’aperto potranno svolgersi con la presenza del pubblico, dal 01 Luglio tale opportunità sara estesa anche agli eventi al chiuso rispettando il limite di capienza del 25% rispetto a quella massima o comunque non oltre mille persone all’aperto e cinquecento al chiuso.

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE:

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.  Riprendono invece gradualmente le seguenti attività:

  • Parchi tematici e di divertimento (es. Gardaland, Mirabilandia): potranno riprendere le attività dal 15 Giugno.
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar): potranno riprendere le attività dal 01 Luglio.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi: potranno riprendere le attività dal 01 Luglio.
  • Musei e altri istituti e luoghi della cultura: in tali ambienti gli accessi dovranno essere contingentati in modo da evitare assembramenti e la distanza minima di almeno 1 mt.

FESTE E CERIMONIE:

Dal 15 giugno 2021 sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con  la  prescrizione che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi COVID-19 ovvero le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall’infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2.

CORSI DI FORMAZIONE:

Dal 01 Luglio i corsi di formazione pubblici e privati, di qualsiasi tipologia potranno svolgersi anche in presenza. Ricordiamo che i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono svolgersi in presenza anche prima di tale data.

PROTOCOLLO PER L’ATTIVAZIONE DI PUNTI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO

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27.04.21

PROTOCOLLO PER L’ATTIVAZIONE DI PUNTI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO

Il 06 Aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

L’8 Aprile 2021 sono state inoltre pubblicate dall’INAIL le “indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

I documenti intendono fornire indicazioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono presupposti imprescindibili:

  1. la disponibilità di vaccini
  2. la disponibilità dell’azienda
  3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato
  4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
  5. l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
  6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori

Il piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

PRE-REQUISTI PER POTER ADERIRE ALL’INIZIATIVA:

 Per l’avvio dell’attività, è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti requisiti preliminari:

  • Popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;
  • Sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. Resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
  • Struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
  • Dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
  • Ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).

Resta inteso che gli ambienti dedicati all’attività, purché adeguatamente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa. L’idoneità degli ambienti destinati all’attività è valutata da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.

ADESIONE:

L’azienda o l’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa ne dà comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia Autonoma, la quale, verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro. Chi ritirerà il vaccino dovrà garantirne la corretta gestione con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo.

Per i dettagli di attuazione nel nostro territorio restiamo in attesa della pubblicazione da parte della Regione Toscana di un’apposita ordinanza contente le indicazioni operative da seguire. Ad oggi non ancora pubblicata.

Se interessati all’iniziativa, in attesa della pubblicazione di maggiori chiarimenti da parte della Regione Toscana, vi invitiamo di prendere visione dei documenti: “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro” e “indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” in allegatoe di inoltrarli al vostro medico competente.