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MUD 2021 AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA

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MUD 2021
AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA
(DPCM 23/12/2020)

Sul Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, è stato pubblicato il DPCM 23 dicembre 2020, che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021. Tale supplemento va a sostituire integralmente quello vigente.

All’interno del DPCM sono inoltre riportate le modifiche relative alle precedenti informazioni da comunicare, alle modalità di trasmissione, alle istruzioni per la compilazione del modello e alla data ultima per la presentazione delle dichiarazioni.

Infatti in base all’articolo 6, c 2-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 70: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. Scaduto tale termine, fissato per il giorno 16 giugno 2021 (e non più il 30 Aprile come negli anni precedenti), si potranno comunque inviare e/o correggere le dichiarazioni per altri 60 giorni (precisamente fino al 15 agosto 2021); in questo caso, le dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di “poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea”.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE ANNUALE

Per ciò che concerne i soggetti obbligati a rendere la Dichiarazione, il DPCM non si discosta in maniera significativa dalla sua versione previgente. I soggetti tenuti a compilare la dichiarazione ambientale sono i seguenti:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione:
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di
  • particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, comma 3, lettere c (artigianali diversi dagli urbani), d (industriali diversi dagli urbani), e g (attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie), che abbiano un numero di dipendenti superiore a 10 unità

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE ANNUALE

Sono invece da ritenersi esclusi i seguenti soggetti:

  • produttori di rifiuti non pericolosi nell’ambito delle attività commerciali;
  • produttori di rifiuti non pericolosi nell’ambito delle attività di servizio;
  • produttori di rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività di costruzione e demolizione;
  • produttori di rifiuti non pericolosi da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1,
  • lettera b-ter);
  • imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • imprese che conferiscono i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta o a specifici consorzi, per iquali da dichiarazione è presentata da questi ultimi;
  • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, iscritti in categoria 2-bis dell’Albo gestori Ambientali (rif. art. 212, c.8 del D.Lgs. n.152/2006);
  • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali,
  • rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10;
  • produttori di rifiuti pericolosi da attività di cura della persona, quali barbieri, parrucchiere, estetiste e attività di tatuaggio e piercing, di cui ai codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.0.03 e 96.09.02.
  • imprese ed enti che durante l’anno 2020, non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti.

ALCUNE PRECISAZIONI

Al fine del calcolo del numero dei dipendenti, che può determinare o meno, per i soli rifiuti non pericolosi, l’obbligo di compilazione e trasmissione del MUD, il DPCM 24 Dicembre 2018 chiarisce che occorre fare

“riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la Dichiarazione, aumentato dalle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.

Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi anche i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.”

ALCUNE NOVITA’ INTRODOTTE

Sono state introdotte alcune modifiche nelle schede SA e MAT, e modificate alcune descrizioni.

  • Aggregati riciclati secondo la norma UNI 11531-1:2014 (Ex Aggregati riciclati)
  • Materiali Ceramici (ex Rifiuti Ceramici)
  • Correttivi da fanghi (ex Fanghi)
  • Altri fertilizzanti (ex Fertilizzanti)

La comunicazione “RAEE” deve essere presentata sia dagli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014, sia dai centri di raccolta per i AEE provenienti da nucleo domestici istituiti dai produttori o dai terzi che agiscono per loro conto ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), D.Lgs n. 49/2014.

Sono state modificate le categorie della Comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore del open scope e della classificazione prevista dall’All. III al D.Lgs. n. 49/2014. Le categorie ora sono solo sei (e non più 10).

La comunicazione “Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione” dovrà essere effettuata dai “soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)”.

La scheda CG e il relativo modulo MDCR sono stati significativamente innovati dal nuovo modello di dichiarazione ambientale introdotto dal DPCM 23 dicembre 2020, in sostituzione di quello previsto dal DPCM dicembre 2018.

L’obbligo delle presentazione della “Comunicazione rifiuti” viene esteso ai “Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”.

IL QUADRO SANZIONATORIO

ReatoVecchie SanzioniNuove Sanzioni
Mancata presentazioneDa € 2.000,00 a €10.000,00Da € 2.000,00 a €10.000,00
Comunicazione incompletaDa € 2.000,00 a €10.000,00Da € 2.000,00 a €10.000,00
Comunicazione inesattaDa € 2.000,00 a €10.000,00Da € 2.000,00 a €10.000,00
Ritardo nella comunicazione (oltre il 16 giugno)Da €26,00 a €161,00Da €26,00 a €160,00
Ritardo della comunicazione (oltre 15 agosto) Da € 2.000,00 a €10.000,00

In caso di incompletezza o inesattezza meramente formale delle informazioni riportate nella comunicazione (art. 258, comma 5, D.Lgs n. 152/2006, come innovato dal D.Lgs n. 116/2020) rimane valido il regime sanzionatorio lieve, con importi da € 260,00 a € 1550,00, anche a seguito della riforma per il recepimento del pacchetto “circular economy”. Queste irregolarità sono da ritenersi meramente formali quando è comunque possibile  ricostruire in modo corretto le informazioni richieste sulla base di elementi contenuti nella stessa comunicazione o rinvenibili aliunde (nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti e nelle altre scritture contabili tenute per legge).

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