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D.P.C.M. 03.11.2020

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D.P.C.M. 03.11.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERNO TERRITORIO NAZIONALE

Il 03 Novembre 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM circa le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2.

Viene istituito un regime differenziato che divide l’italia in 3 zone a seconda della situazione epidemiologica in corso nelle singole regioni (rosse, aracioni e gialle) in cui si applicano restrizioni sempre più stringenti.

La collocazione delle regioni nelle varie fasce è decisa dal Ministro della Salute, sentiti i governatori delle singole regioni, sulla base di 21 parametri. Tra questi rientrano: il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità.

Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio (zona arancione) o di massima gravità (zona rossa). Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del DPCM.

Vediamo nel dettaglio le misure che si applicano nelle tre zone:

ZONA GIALLA:

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia-Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

È obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarlo in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione nei casi in cui, sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina:

  • I soggetti che stanno svolgento attività sportiva,
  • I bambini di età inferiore a 6 anni,
  • I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

DISTANZA INTERPERSONALE:

È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 mt.

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, salute e necessità. In allegato il modello di autodichiarazione per gli spotamenti da effettuarsi in questa fascia oraria. Nel DPCM si raccomanda fortemente anche in tutto il resto della giornata di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o situazioni di necessità.

TRASPORTO PUBBLICO:

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

SPORT:

Sono chiusi gli impianti sciistici. Restano vietate le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Restano sospese le attività di piscine, palestre, centri benessere e centri termali.  E’ consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto mantenendo la distanza iterpersonale di almeno 2 mt.

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE:

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono sospese anche le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento (es. Gardaland, Mirabilandia).
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar).
  • Mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Teatri, cinema e concerti.
  • Convengi e congressi.
  • Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi se non per motivi di salute o lavoro, nonché di utilizzare la mascherina in loro presenza.

FESTE E CERIMONIE:

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti alle cerimionie civili e religione. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si devono svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:

Si possono svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

È obbligatorio esporre all’esterno degli esercizi commerciali un cartello indicante il numero massimo di persone consentite all’interno dell’esercizio stesso.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite sino alle 18.00 con consumo al tavolo (massimo 4 persone non conviventi per tavolo) e sino alle 22.00 per il servizio di asporto. Non ci sono restrizioni per quanto concerne la consegna a domicilio.

SCUOLA:

Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado il 100% delle attività didattiche devono svolgersi a distanza. La didattica resta in presenza per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie.

ZONA ARANCIONE:

Puglia e Sicilia

Oltre a tutte le misure indicate per le zone gialle, si applica le seguenti ulteriori restrizioni:

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative di salute e di necessità. Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze da giustificare con il modulo di autocertificazione.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Sono chiuse le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ad esclusione del catering e delle mense.  È consentito sino alle 22.00 per il servizio di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Non ci sono restrizioni per quanto concerne la consegna a domicilio.

ZONA ROSSA:

Calabria, Val d’Aosta, Piemonte e Lombardia

Oltre a tutte le misure indicate per le zone gialle, si applica le seguenti ulteriori restrizioni:

DIVIETO DI SPOSTAMENTI:

È vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative di salute e di urgenza da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Sono chiuse le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ad esclusione del catering e delle mense.  È consentito sino alle 22.00 per il servizio di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Non ci sono restrizioni per quanto concerne la consegna a domicilio.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:

Sono chiusi tutti i negozi (di vicinato, media e grande distribuzione e quelli posti nei centri commerciali) salvo generi alimentari e beni di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie e le attività di servizi alla persona tra cui: lavanderie, parrucchieri e barbieri.

SCUOLA:

La didattica a distanza si applica anche ai ragazzi della seconda e terza media.

ATTIVITA’ LAVORATIVE: MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono continuare a rispettare i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i protocolli predisposti per i cantieri del 24 aprile 2020 e quello per il settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.

SI RIBADISCE QUINDI CHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

Si deve tenere costantemente la mascherina in tutte le situazioni in cui non sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

INFORMAZIONI AI LAVORATORI:

Il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).

Le informazioni, che devono essere fornite riguardano:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
    • l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc).
    • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
    • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di  lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI:

Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno quotidianamente e comunque in funzione dei turni di lavoro, inoltre deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. I prodotti utilizzati per la sanificazione possono essere normali prodotti di pulizia disinfettanti ad azione virucida, quali ad esempio, etanolo a concentrazioni pari al 70% e prodotti a base di cloro a una concetrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina). La pulizia deve concentrarsi sulle superfici maggiormente toccate (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc.).

Se presenti impianti di areazione deve essere garantita la loro sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo la massima ventilazione dei locali.

Vi consigliamo di matenere la registrazione delle sanificazioni.

SERVIZIO MENSA:

Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.

RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA:

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Vi consigliamo di matenere il registro degli ingressi in azienda o comunque di ritirare l’autodichiarazione circa l’assenza di sintomi di coloro che accedono in azienda.

SORVEGLIANZA SANITARIA:

La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:  vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

In ogni cantiere deve essere presente il presidio sanitario (inteso come cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione).

FORMAZIONE:

Secondo quanto previsto dall’art. 1 lettera s) del D.P.C.M. del 03/11/2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi con modalità a distanza. Fa eccezione la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che resta possibile in presenza.

RIUNIONI:

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Segnaliamo che nelle prossime ore potranno susseguirsi ulteriori sviluppi normativi a livello regionale e nazionale dei quali vi informeremo tempestivamente.

I tecnici di Ambienta restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

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